Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 77

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 77
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 77
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 38367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 38367/2023 promossa da:
CINZIA BURAGLIA
con il patrocinio dell'avv. BURAGLIA CINZIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma
APPELLANTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
APPELLATO contumace
E

COMUNE DI TIVOLI
APPELLATO contumace
1 OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)

CONCLUSIONI

Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

IN FATTO E IN DIRITTO

Si premette che viene omesso lo svolgimento del processo, in ossequio al dettato del novellato dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009).
L'appello, con il quale l'avv. Cinzia Buraglia censura la decisione del giudice di pace di compensare le spese del grado, è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione a intimazione di pagamento rilevando l'ente creditore non aveva obiettato alcunché in merito alla eccezione sollevata dalla opponente in merito al difetto di notifica della cartella e dei verbali sottesi, disponendo la compensazione delle spese tra le parti.
Occorre ora rammentare che in materia di compensazione delle spese si sono recentemente
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