Trib. Milano, sentenza 10/06/2024, n. 5889
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Testo completo
N. R.G. 38890/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G Ro Presidente dott. E B Giudice dott. L M C Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38890/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRANTE FABIO e, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO ALBRICCI, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRANTE FABIO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
M M EENA , elettivamente domiciliato in VIA MISSORI 14 MONZA presso il difensore avv. M M EENA
STEFAN RULEV in persona del CURATORE SPECIALE DEL MINORE avv.to BISI
ALESSANDRA , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. BISI ALESSANDRA
CONVENUTO/I
E con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Milano
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- INTERVENUTO-
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
Data della decisione: 8.5.2024
CONCLUSIONI
Le parti e il Curatore Speciale hanno concluso come segue
Per : Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche di carattere incidentale, in accoglimento della presente domanda, così pronunciarsi:
In via principale,
Nel merito,
- accertare e dichiarare che il Sig. S R è figlio naturale del convenuto Sig. Controparte_1
e, per l'effetto, ordinare alle competenti autorità di provvedere alle relative annotazioni presso i
[...] pubblici registri.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Per : Controparte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In Via preliminare e pregiudiziale: Si chiede disporsi analisi del DNA finalizzata ad accertare l'effettiva paternità dell'odierno convenuto nei confronti del minore Stefan e sulla scorta dell'esito delle analisi così provvedere. In Via Principale e nel merito in caso negativo
Rigettare ogni e qualsiasi richiesta istanza e domanda avanzata dalla signora essendo le stesse Pt_1 infondate in fatto ed in diritto. Sul punto si rivolge sin d'ora richiesta di risarcimento del danno morale ed economico subito che si riserva di quantificare negli assegnandi termini.
In Via Principale e nel merito in caso positivo
- Disporre ed ordinare all'Ufficiale di stato civile di eseguire le opportune annotazioni in calce all'atto di nascita che dovrà essere trascritto anche in Italia;
- ordinare e disporre che ogni e qualsiasi decisione inerente la crescita ed educazione del minore, così come gli indirizzi scolastici e gli istituti da frequentare, siano da concordarsi tra le parti, così il diritto di visita e quant'altro occorrendo;
- Rigettare eventuali domande di riconoscimento a carico del sig. delle spese riguardanti il minore CP_1 sin dalla nascita del medesimo;
- Rigettare le ulteriori domande inerenti al richiesto risarcimento per danno morale ed esistenziale in quanto infondate;
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con riserva di ulteriori integrazioni, istanze e richieste negli assegnandi termini.
In Via Istruttoria
Si richiede disporsi CTU genetica medico legale finalizzata a verificare i profili dei tre soggetti presso un centro analisi accreditato ed in conseguenza accertare la compatibilità della paternità
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biologica.
Con ogni salvezza
Per STEFAN RULEV:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, voler giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO all'esito degli accertamenti e risultanze della CTU ematico-genetica, dichiarare S R (nato a Mosca, Russia, il 15.08.2012) figlio biologico del signor e, per l'effetto, ordinare alle Persona_1 competenti Autorità di provvedere alle relative annotazioni nei pubblici registri.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre al rimborso forfettario e oneri come per legge (4% C.P.A ed IVA) da porsi a carico dell'Erario, essendo stato il Minore ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI per il PM
Gli atti sono stati trasmessi al PM che ha apposto il proprio visto in data 22.11.2022, 18.1.2023.
8.2.2023, 15.2.2023
RAGIONI in fatto ed in diritto della DECISIONE
PREMESSO in fatto CHE:
1. che con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1
a questo Tribunale chiedendo che, effettuati gli Controparte_1
accertamenti necessari, venisse accertato e dichiarato – anche previa CTU- che in convenuto è il
padre del minore STEFAN RULEV nato a Mosca ( Russia) il 15.08.2012 con le conseguenti
trascrizioni nei registri dello Stato Civile.
Esponeva l'attrice di aver avuto una relazione sentimentale con il signor : detta CP_1
relazione aveva inizio nell'agosto del 2011 quando i due si erano conosciuti durante un
soggiorno in Grecia;
successivamente alle vacanze estive, la relazione era proseguita a Milano
dove il signor viveva e vive tuttora e dove la signora risiedeva per motivi di CP_1 Pt_1
studio;
a partire dal settembre 2011 i due avevano iniziato a frequentarsi in maniera
continuativa e si incontravano abitualmente presso l'abitazione dell'attrice che aveva informato
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della propria stabile relazione anche degli amici che avevano avuto modo di conoscere il sig,
;
nell'ambito della predetta relazione veniva concepito Stefan;
informato della gravidanza CP_1
il signor si era dapprima dimostrato molto premuroso e pieno di attenzioni verso la CP_1
mamma e il nascituro ma nell'aprile 2012 la relazione sentimentale si era del tutto interrotta. A
quel punto la signora decideva di lasciare l'Italia per tornare a Mosca. Il 15 agosto 2012 Pt_1
nasceva Stefan : a seguito della nascita del bambino i rapporti tra l'attrice e il convenuto si sono
incrinati e il convenuto aveva pretestuosamente messo in dubbio la propria paternità per non
affrontare il ruolo genitoriale sebbene la signora avesse acconsentito all'espletamento Pt_1
del test del DNA su materiale biologico del figlio con la promessa da parte del signor che CP_1
quest'ultimo avrebbe provveduto a fare altrettanto al fine di sottoporre i risultati al confronto
finalizzato alla conferma della paternità. Tuttavia il signor non aveva mai effettuato il CP_1
test del DNA e a partire dal luglio del 2013, senza alcuna spiegazione, non aveva più contattato
Par la e tantomeno aveva risposto alle chiamate di quest'ultima che, nell'arco di questi Pt_1
anni, aveva invece periodicamente aggiornato il Sig. relativamente alla crescita del CP_1
figlio inviandogli messaggi fotografie e filmati del bambino;
ogni tentativo di contatto con il
signor era risultato peraltro vano dal momento che quest'ultimo si era completamente CP_1
disinteressato del bambino dal punto di vista affettivo. morale e materiale oltre che dal punto di
vista economico e finanziario;
che nessun dubbio quindi sussisteva in ordine alla paternità del
signor ;
che questa situazione aveva indotto l'attrice a rivolgersi ad un difensore che il 7 CP_1
luglio 2022 aveva inviato una raccomandata al signor riferendogli l'intenzione della CP_1
donna di ottenere il riconoscimento della paternità nell'interesse del minore ed invitandolo a
riscontrare la comunicazione : anche questa richiesta era rimasta priva di riscontro;
che il
bambino fin da piccolo aveva sofferto dell'assenza del padre e che soprattutto in questa delicata pagina 4 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G Ro Presidente dott. E B Giudice dott. L M C Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38890/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRANTE FABIO e, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO ALBRICCI, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRANTE FABIO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
M M EENA , elettivamente domiciliato in VIA MISSORI 14 MONZA presso il difensore avv. M M EENA
STEFAN RULEV in persona del CURATORE SPECIALE DEL MINORE avv.to BISI
ALESSANDRA , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. BISI ALESSANDRA
CONVENUTO/I
E con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Milano
pagina 1 di 14
- INTERVENUTO-
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
Data della decisione: 8.5.2024
CONCLUSIONI
Le parti e il Curatore Speciale hanno concluso come segue
Per : Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche di carattere incidentale, in accoglimento della presente domanda, così pronunciarsi:
In via principale,
Nel merito,
- accertare e dichiarare che il Sig. S R è figlio naturale del convenuto Sig. Controparte_1
e, per l'effetto, ordinare alle competenti autorità di provvedere alle relative annotazioni presso i
[...] pubblici registri.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Per : Controparte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In Via preliminare e pregiudiziale: Si chiede disporsi analisi del DNA finalizzata ad accertare l'effettiva paternità dell'odierno convenuto nei confronti del minore Stefan e sulla scorta dell'esito delle analisi così provvedere. In Via Principale e nel merito in caso negativo
Rigettare ogni e qualsiasi richiesta istanza e domanda avanzata dalla signora essendo le stesse Pt_1 infondate in fatto ed in diritto. Sul punto si rivolge sin d'ora richiesta di risarcimento del danno morale ed economico subito che si riserva di quantificare negli assegnandi termini.
In Via Principale e nel merito in caso positivo
- Disporre ed ordinare all'Ufficiale di stato civile di eseguire le opportune annotazioni in calce all'atto di nascita che dovrà essere trascritto anche in Italia;
- ordinare e disporre che ogni e qualsiasi decisione inerente la crescita ed educazione del minore, così come gli indirizzi scolastici e gli istituti da frequentare, siano da concordarsi tra le parti, così il diritto di visita e quant'altro occorrendo;
- Rigettare eventuali domande di riconoscimento a carico del sig. delle spese riguardanti il minore CP_1 sin dalla nascita del medesimo;
- Rigettare le ulteriori domande inerenti al richiesto risarcimento per danno morale ed esistenziale in quanto infondate;
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con riserva di ulteriori integrazioni, istanze e richieste negli assegnandi termini.
In Via Istruttoria
Si richiede disporsi CTU genetica medico legale finalizzata a verificare i profili dei tre soggetti presso un centro analisi accreditato ed in conseguenza accertare la compatibilità della paternità
pagina 2 di 14
biologica.
Con ogni salvezza
Per STEFAN RULEV:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, voler giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO all'esito degli accertamenti e risultanze della CTU ematico-genetica, dichiarare S R (nato a Mosca, Russia, il 15.08.2012) figlio biologico del signor e, per l'effetto, ordinare alle Persona_1 competenti Autorità di provvedere alle relative annotazioni nei pubblici registri.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre al rimborso forfettario e oneri come per legge (4% C.P.A ed IVA) da porsi a carico dell'Erario, essendo stato il Minore ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI per il PM
Gli atti sono stati trasmessi al PM che ha apposto il proprio visto in data 22.11.2022, 18.1.2023.
8.2.2023, 15.2.2023
RAGIONI in fatto ed in diritto della DECISIONE
PREMESSO in fatto CHE:
1. che con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1
a questo Tribunale chiedendo che, effettuati gli Controparte_1
accertamenti necessari, venisse accertato e dichiarato – anche previa CTU- che in convenuto è il
padre del minore STEFAN RULEV nato a Mosca ( Russia) il 15.08.2012 con le conseguenti
trascrizioni nei registri dello Stato Civile.
Esponeva l'attrice di aver avuto una relazione sentimentale con il signor : detta CP_1
relazione aveva inizio nell'agosto del 2011 quando i due si erano conosciuti durante un
soggiorno in Grecia;
successivamente alle vacanze estive, la relazione era proseguita a Milano
dove il signor viveva e vive tuttora e dove la signora risiedeva per motivi di CP_1 Pt_1
studio;
a partire dal settembre 2011 i due avevano iniziato a frequentarsi in maniera
continuativa e si incontravano abitualmente presso l'abitazione dell'attrice che aveva informato
pagina 3 di 14
della propria stabile relazione anche degli amici che avevano avuto modo di conoscere il sig,
;
nell'ambito della predetta relazione veniva concepito Stefan;
informato della gravidanza CP_1
il signor si era dapprima dimostrato molto premuroso e pieno di attenzioni verso la CP_1
mamma e il nascituro ma nell'aprile 2012 la relazione sentimentale si era del tutto interrotta. A
quel punto la signora decideva di lasciare l'Italia per tornare a Mosca. Il 15 agosto 2012 Pt_1
nasceva Stefan : a seguito della nascita del bambino i rapporti tra l'attrice e il convenuto si sono
incrinati e il convenuto aveva pretestuosamente messo in dubbio la propria paternità per non
affrontare il ruolo genitoriale sebbene la signora avesse acconsentito all'espletamento Pt_1
del test del DNA su materiale biologico del figlio con la promessa da parte del signor che CP_1
quest'ultimo avrebbe provveduto a fare altrettanto al fine di sottoporre i risultati al confronto
finalizzato alla conferma della paternità. Tuttavia il signor non aveva mai effettuato il CP_1
test del DNA e a partire dal luglio del 2013, senza alcuna spiegazione, non aveva più contattato
Par la e tantomeno aveva risposto alle chiamate di quest'ultima che, nell'arco di questi Pt_1
anni, aveva invece periodicamente aggiornato il Sig. relativamente alla crescita del CP_1
figlio inviandogli messaggi fotografie e filmati del bambino;
ogni tentativo di contatto con il
signor era risultato peraltro vano dal momento che quest'ultimo si era completamente CP_1
disinteressato del bambino dal punto di vista affettivo. morale e materiale oltre che dal punto di
vista economico e finanziario;
che nessun dubbio quindi sussisteva in ordine alla paternità del
signor ;
che questa situazione aveva indotto l'attrice a rivolgersi ad un difensore che il 7 CP_1
luglio 2022 aveva inviato una raccomandata al signor riferendogli l'intenzione della CP_1
donna di ottenere il riconoscimento della paternità nell'interesse del minore ed invitandolo a
riscontrare la comunicazione : anche questa richiesta era rimasta priva di riscontro;
che il
bambino fin da piccolo aveva sofferto dell'assenza del padre e che soprattutto in questa delicata pagina 4 di 14
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