Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 16881

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 16881
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 16881
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 53448/2019 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Aloise e Katiuscia Terrei, Parte_1
come da procura in atti;

ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Imperiali, come da procura in atti;
CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.8.2019 il ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione erano nati due figli (ormai indipendenti), di avere ottenuto il decreto di omologa della separazione consensuale il 4.5.2006, nonché che a far data dall'udienza presidenziale della separazione i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale spirituale tra
gli stessi, e chiedeva di lascare a disponibilità della casa coniugale alla moglie solo fino alla divisione del detto cespite, con revoca dell'assegno già determinato in favore della resistente (pari ad euro 250,00 mensili).
In sede presidenziale il ricorrente chiedeva anche la revoca dell'assegno di mantenimento già posto a suo carico per il figlio (pari ad euro 100,00 mensili) Per_1
e, con la memoria integrativa, quale unica condizione chiedeva determinarsi che ciascun coniuge avrebbe provveduto economicamente per conto proprio.
In quella sede venivano confermate le condizioni di cui alla separazione (dunque gli assegni a carico del ricorrente per il figlio e la moglie come detti e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, cespite in comproprietà tra i coniugi).
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva un assegno divorzile pari ad euro
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