Trib. Palermo, sentenza 03/12/2024, n. 4980

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 03/12/2024, n. 4980
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 4980
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile
iscritta al n° 8929/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Rosanna Milazzo.

- ricorrente -

C O N T R O
Il Cancelliere
,
Controparte_1
- convenuto contumace –
All'esito dell'udienza del 25/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia del . Controparte_1
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta Docente” per
l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n.
107
, di importo annuo pari ad € 500,00, con riferimento agli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023.
1


Condanna, per l'effetto, il convenuto all'emissione in favore del CP_1
ricorrente della “Carta Docente” nonché all'assegnazione sulla medesima dell'importo pari ad € 1.500,00, oltre accessori come per legge, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente che liquida in € 721,00 oltre spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosanna Milazzo, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/07/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il e, avendo premesso di avere svolto Controparte_1
attività di docenza alle dipendenze di quest'ultimo in forza di successivi contratti a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche, succedutisi negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, esponeva di avere svolto mansioni identiche rispetto a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato e lamentava di essere stato escluso, negli anni scolastici in questione, in quanto docente non di ruolo, dalla fruizione della c.d. “Carta Docente” di importo annuo pari ad € 500,00, introdotta dall' art. 1 della Legge n. 107/2015 e destinata alla formazione professionale.
Deduceva l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, in considerazione dell'identica natura di mansioni e obblighi formativi fra il personale docente di ruolo e quello precario, nonché alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE, e chiedeva, pertanto, di accertare il suo diritto a fruire, nei periodi indicati, del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Docente” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, e, per l'effetto, di condannare il alla Controparte_1
corresponsione in suo favore della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quale contributo alla formazione professionale.
2
Il convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, CP_1
rimanendo pertanto contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve dichiararsi in primo luogo la contumacia del convenuto, il CP_1
quale, nonostante la regolare citazione, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso va accolto.
Appare, in primo luogo, opportuno esaminare la normativa applicabile alla fattispecie in esame.
Il C.C.N.L. Scuola, in merito alla formazione dei docenti, dispone all'art. 63, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione
3 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_2 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
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