Trib. Pescara, sentenza 06/11/2024, n. 524

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 06/11/2024, n. 524
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 524
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

Fascicolo n. 878/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 6.11.2024
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DI IORIO Marcello Angelo, Via P. Gobetti 8 - Pescara
CONTRO
Controparte_1
Dott. , c/o Ambito Territoriale di Pescara, Via Passolanciano 75 - Persona_1
Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1


CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 20.5.2024, la parte ricorrente
conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
esponendo di aver prestato servizio (quale docente di religione
[...] cattolica) in forza di diversi contratti a tempo determinato (tutti peraltro per supplenze annuali) negli anni scolastici pregressi (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) e domandando l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo di €500,00 annui, istituita con L.107/2015, illegittimamente riconosciuta dal solo ai CP_1 docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato (con scelta discriminatoria e violativa del diritto alla formazione), deducendo la necessità di una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria di cui alla Direttiva Europea 1999/70/CE.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.
Occorre richiamare il testo dei commi che rilevano dell'art.1 L.107/2015 (recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - c.d. la buona scuola):
• “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_2
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3 Ministro dell'economia e delle fin ntrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
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funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Controparte_3 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
In attuazione della suddetta normativa sono state emanate le disposizioni di cui all'art.2 comma 1 D.P.C.M. 23.9.2015, alla nota prot. n. 15219 del 15.10.2015 del , e da ultimo all'art.3 comma 1 D.P.C.M. 28.11.2016, Controparte_1 che continua a riferirsi, quali beneficiari dell'istituto, ai soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Il diritto alla formazione è invece previsto in via generale dall'art.35 Cost. per tutti i lavoratori e, specificamente per i docenti, dall'art.28 (Formazione) del CCNL Comparto Scuola in data 4.8.1995 e dagli art.63 (Formazione in servizio) e 64 (Fruizione del diritto alla formazione) del CCNL Comparto Scuola in data 27.11.2007.
Inoltre, la legittimità della limitazione della fruizione della Carta docente ai soli docenti di ruolo deve valutarsi alla luce della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone alla clausola 4 quanto segue:
• “Principio di non discriminazione (clausola 4)

1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.

3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.

4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia Europea ha dunque già avuto modo di pronunciarsi, in ordine alla contrarietà della suddetta normativa ai principi comunitari:
• “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
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determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_1 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
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