Trib. Foggia, sentenza 10/05/2024, n. 1278
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Testo completo
N. R.G. 3710/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A B - Presidente - dott.ssa M M C - Giudice - dott.ssa M E d T - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3710/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to DI CORCIA CARMELA, giusta Parte_1
procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Mandara n. 28
RICORRENTE contro con il patrocinio degli avv.ti MARZOCCO GIANFRANCO e CP_1
MARZOCCO MAURO FERNANDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Gorizia n. 8
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.02.2024, sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota del 14.02.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 22.07.2020 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Foggia in data CP_1
15/05/1993, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune per l'anno 1993, parte II, serie A,
1
n.191;
che, dall'unione coniugale, erano nati i figli (nt. il 03.03.1995) ed (nt. il Per_1 Parte_2
14.02.2002), maggiorenni economicamente non autosufficienti, e (nt. il Persona_2
21.12.2006), minore;
che con decreto di omologa del 03.03.2015 il Tribunale di Foggia pronunciava la separazione dei coniugi;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si erano più riconciliati e ricorrevano le condizioni di cui all'art. 3, com.ma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Parte ricorrente concludeva, quindi, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_2
genitori con collocamento stabile presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
porsi l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli , e Per_1 Parte_2
nella misura pari ad euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Persona_2
disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente nella qualità di proprietaria esclusiva.
Deduceva la ricorrente che la figlia maggiore , in quanto affetta da un grave handicap, era Per_1
sottoposta ad amministrazione di sostegno, giusto decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di
Foggia del 09.12.2013, che aveva visto nominare la madre suo amministratore;
pertanto non era economicamente autosufficiente.
In riferimento ai figli , da pochi mesi maggiorenne e , minore, entrambi Parte_2 Persona_2 iscritti presso l'istituto P. Giannone di Foggia, rispetto alla separazione avevano visto aumentare le proprie esigenze di vita;
pertanto, oltre a procedere ad una diversa regolamentazione del diritto di visita paterno sul figlio minore, evidenziando sul punto l'assenza di un rapporto continuativo e sereno, chiedeva la rideterminazione delle somme concordate in sede di separazione a titolo di mantenimento per tutti e tre i figli allorquando il resistente era disoccupato.
Evidenziava altresì la che il resistente ad oggi lavorava con contratto a tempo Pt_1
indeterminato alle dipendenze dell' ed aveva altresì Organizzazione_1
ereditato diversi beni mobili ed immobili in seguito all'avvenuto decesso del proprio genitore.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio nonché alla domanda di affidamento condiviso del figlio minore, chiedendo confermandosi sul punto le statuizioni disposte in sede di separazione. Replicava, tuttavia, relativamente alle questioni economiche assumendo quanto segue: che l'assunzione presso il ” di era avvenuta con un contratto part time dal Organizzazione_2 Org_1
quale percepiva una retribuzione mensile pari a circa 900,00-1.100,00 euro, somma dalla quale andavano defalcate le spese di viaggio, carburante, ed assicurazione pari a circa 300,00 euro mensili;
di sostenere mensilmente altri costi per finanziamenti e spese allocative, evidenziando sul punto di aver ereditato un quota della casa di campagna della madre nella quale attualmente viveva previo pagamento di una somma mensile forfettaria;
- che al contempo la ricorrente, oltre a lavorare
2
presso l'Azienda ”, percependo emolumenti quantificabili in 1.800,00/1.900,00 euro Org_3
mensili, percepiva mensilmente la pensione di invalidità con relativo accompagnamento della figlia
, di cui è amministratrice di sostegno, pari a circa 900,00 euro, e da oltre cinque anni Per_1
intratteneva una stabile relazione con un altro uomo potendo altresì contare sul reddito percepito da quest'ultimo.
Concludeva, pertanto, chiedendo la conferma delle statuizioni disposte in sede di separazione circa
l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita del figlio minore nonché la previsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura complessiva pari ad euro 200,00/300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza riservata del 31.01.2021 il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti necessari ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti, previa assegnazione dei termini di legge.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative con le quali reiteravano le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi. Parte ricorrente, in particolare, chiedeva la restituzione di alcune somme anticipate per conto del resistente nonché una diversa regolamentazione del diritto di visita paterno in riferimento alla figlia , affetta da grave ritardo mentale e deficit visivo, limitando gli Per_1
incontri ad una sola ora ed alla presenza della medesima, questo per consentire gradualmente una ripresa dei rapporti. Il resistente invece chiedeva la revoca del mantenimento disposto in favore della figlia maggiore , dotata di una propria indipendenza economica in considerazione della Per_1
cospicua pensione di invalidità percepita dalla stessa.
In data 10.05.2021, con sentenza non definitiva sullo status (n.1120/2021), il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente con separata ordinanza disponeva il proseguo istruttorio.
Con ordinanza del 09.12.2021 l'odierno Giudice Istruttore rigettava l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dalla ricorrente nonché le richieste istruttorie formulate dalle Org_ parti, invitandole al deposito della documentazione reddituale nonché della certificazione relativa ai contributi assistenziali percepiti dalla figlia disabile . Per_1
In seguito ad istanza, ex art. 709, comma 4 c.p.c., proposta dalla ricorrente, veniva aperto sub- procedimento cautelare in corso di causa, iscritto al n. 3710-1/2020 R.G., nel quale la ricorrente chiedeva la percezione dell'assegno unico universale nella misura del 100% in suo favore mentre il resistente avanzava domanda di modifica dell'ordinanza presidenziale in riferimento al mantenimento disposto in favore delle figlie ed ;
procedimento definito con Per_1 Parte_2
ordinanza di rigetto emessa dall'odierno Giudice Istruttore in data 03.03.2023.
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All'udienza del 12.02.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e l'odierno Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pertanto, in questa sede, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status (n. 1120 emessa in data
10.05.2021), rimangono da esaminare le sole questioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il diritto di visita del figlio minore, e della figlia maggiore , affetta da disabilità, oltre alle Per_1
questioni accessorie relative agli aspetti economici tra i coniugi.
Prima di passare al merito va chiarito che il Tribunale ritiene di confermare il provvedimento istruttorio di non ammissione di alcune delle prove articolate in considerazione della superfluità ai fini della decisione di qualsivoglia approfondimento istruttorio per le ragioni di merito che si vanno ad esporre e le rendono irrilevanti ai fini della decisione.
Ancora in via preliminare, va rilevato che parte ricorrente ha abbandonato la domanda restitutoria formulata con la memoria integrativa. Infatti, la domanda non è stata riproposta nel corso del giudizio e finanche con la comparsa conclusionale. Ad ogni buon conto la stessa, unitamente alla domanda del resistente formulata con la nota a trattazione scritta del 1.2.2024, avente ad oggetto