Trib. Napoli, sentenza 07/02/2024, n. 995

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 07/02/2024, n. 995
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 995
Data del deposito : 7 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. M L
Alla udienza del 07/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2512/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti VINCENZO RICCARDI e Parte_1
I
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall' CP_1
ARMINE BARONE
NONCHE' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e
[...] difeso dagli avv.ti VERONICA PERRONE e PASQUALE GALASSI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.2.2023 l' istante chiedeva accertarsi il proprio diritto
a percepire la quota di TFS/TFR con decorrenza dal 19.11.2001 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 6.07.2020, dichiarare l'avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal
[...]
con tutte le cons re Controparte_2
l' al pagamento in proprio favore Controparte_3 dicate nei conteggi allegati al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali Esponeva di avere lavorato per il Controparte_2
dal 19.11.2001 al 6.7.2020 allorquando è stato assunto dalla
[...]
;
di non avere ricevuto il trattamento di fine servizio e/o il CP_4 trattamento di fine rapporto;
che il delle province di Controparte_2
e è un ente pubblico non economico istituito con l' art. 11, comma CP_2 CP_2


8, del d.l. n. 90/2008, a seguito dell'accorpamento dei delle Controparte_2 province di e di ;
che il suddetto ente è stato posto in liquidazione CP_2 CP_2 ex legge n. 0 c rimento al soggetto liquidatore dei più ampi poteri per la gestione dei debiti dal 2010 a tutt' oggi;
di avere inoltrato all' in data CP_1


1.3.2021 formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi, endo all' Istituto lo stato di avanzamento della pratica, di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti dall' ufficio destinatario della missiva e di poter accedere ai documenti amministrativi al fine di ottenere chiarimenti in merito al procedimento di liquidazione e alle modalità del versamento della somma relativa al Trattamento di Fine Rapporto spettante;
che l' , in data 9.3.2021, ha CP_1 rigettato la richiesta in forza di un riferimento a l speciali che disciplinerebbero le indennità di fine servizio e di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, le quali derogherebbero al principio sancito dall'art. 2116 c.c. e in ragione della segnalazione riguardante la totale assenza del versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro;
che il ha inviato all' il CP_2 CP_1 modello TFR1 riferito alla ricorrente, concernente o di liquidazio l TFR/TFS propedeutico all'erogazione della prestazione;
che è spirato il termine previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i. per il differimento dell'erogazione della prestazione richiesta, ossia i 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 20.07.2020. si costituiva , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la piena operatività del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art.2116 c.c. L' chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
In via riconvenzionale, richiamato il testo dell'art. 3 comma 10 bis della L. 335/1995, chiedeva condannarsi il CUB al pagamento dell'intera copertura contributiva omessa in relazione al TFS dovuto alla ricorrente, per gli importi da determinarsi in separata sede. La domanda va accolta, condividendosi le argomentazioni di cui alle sentenza n561/24 ( dottssa Lazzara ) 2557/23( dottssa ), 4460/23( dottssa Per_1
, cui ci si riporta ex art 118 disp att Per_2
Va affermata la natura di ente pubblico non economico del
[...]
di . La circostanza, olt Controparte_2 Controparte_2 contestazione risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti con L. n. 4/1993. La CP_2 CP_2 Org_1 disciplina g s e nelle ordinan l Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità Controparte_2 giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008). Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi, di affermare la natura del
quale ente strumentale dei comuni associati, munito di personalità CP_2
giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali. Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio/rapporto, è preposto l' , la cui legittimazione passiva non è in contestazione. CP_1
L'istituto p enziale al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico ha opposto, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del
(circostanza pacifica in giudizio) e l'inapplicabilità dell'art. 2116 c.c. per CP_2 cui, in ragione di tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso. La tesi dell' non può essere condivisa CP_1
Il tfr per i dipendenti pubblici è un contributo corrisposto al dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. L'importo è determinato dall'accantonamento, per ogni anno di servizio, di una quota della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. Infatti , come argomentato da altri Giudici di merito e in particolare dalla dott.ssa nella sentenza n. 2652/2023. c.p.c.): “giova l'insegnamento della Per_3
Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329;
Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. Ciò posto -secondo la Suprema Corte- è inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso». «Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più
Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio. In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda. In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla CP_1 cessazione del rapporto” (cfr. sent. . Per_3
Quanto alla prescrizione va per co rilevato che l'art 3, comma 10-bis, L 335/1995 vigente dispone che: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle CP_1 amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al ((31 dicembre 2018)), non si applicano fino al ((31 dicembre 2023)), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. Lo stesso ha rilevato l'applicabilità del disposto di cui all'art 9, comma 4, DL CP_1
30 dicem 21, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 , per cui – nella formulazione vigente “Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al ((31 dicembre 2023)) agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato”. Non è, dunque, maturata la prescrizione (rilevabile d'ufficio), nemmeno eccepita dall' CP_1
Ne consegue il diritto del ricorrente a percepire dall' la somma di 27700,22, CP_1 non specificamente contestata. Sulla sorta sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16, 6° comma legge 412/91 che decorrono ex art 3, comma 2, DL 79/1997 dalla scadenza del terzo mese successivo ai 24 mesi dalla cessazione del rapporto al saldo. Segue la condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
Va, poi, dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'omissione contributiva a carico del convenuto, trattandosi di circostanza Controparte_2 preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto pacifica tra le parti( cfr memoria di costituzione del , che nulla reca in segno diverso). CP_2
Va, infine, accolta la domanda riconvenzionale dell' relativa alla condanna del CP_1
Consorzio datore di lavoro al versamento dei contr omessi, da quantificarsi in separata sede. Nei rapporti tra il ricorrente e le convenute si procede a governo separato delle spese di lite;
in considerazione dell' accoglimento della domanda, l' è CP_1 condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, con attribuzione;
restando invece compensate le spese di lite tra parte ricorrente e il convenuto, nei cui confronti parte ricorrente CP_2 non aveva avanzato alc sta di condanna . Nei rapporti tra l' ed Il , a causa della proposizione in via CP_1 CP_2 riconvenzionale and nna solo in via generica, tale da presupporre la necessità di nuovo giudizio per la quantificazione, le spese di lite vanno compensate.
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