Trib. Parma, sentenza 24/06/2024, n. 584
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Testo completo
R.G. 586/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 586/2022
R.G., promossa da:
SICURITALIA IVRI S.P.A., (P. IVA 07897711003), con sede legale in Como, Via
Belvedere, n. 1/A, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv.to Luigi Granato del Foro di Milano nonché dall'Avv.to Filippo Ziveri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in Parma, Viale Mariotti, n. 1;
RICORRENTE
contro
IO PO, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Maria Angela Seeber del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Borgo
Angelo Mazza, n. 2;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 5.08.2022 e ritualmente notificato, la società AL
IV S.p.a. agiva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione ex art. 1, co. 51, L. n. 92/2012 avverso l'ordinanza resa in data 20.07.2022 (R.G. n. 559/2021) - a mezzo della quale, all'esito del giudizio introdotto nelle forme di cui all'art. 1, co. 48, L. n. 92/2012, era stata accolta la domanda di impugnativa del licenziamento dalla medesima irrogato al Sig. IO PO — ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito in totale riforma dell'ordinanza n. 2010/2022 emessa in data 20/112022 nel giudizio
RGL 559/2021 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma, per i motivi tutti esposti nel retroesteso atto, dichiarare legittimo il licenziamento intimato da AL IVRI
S.p.A. al sig. PO, con conseguente condanna del Sig. PO alla restituzione di tutte le somme pagate dalla società in virtù dell'ordinanza impugnata, dichiarando che nulla è comunque dovuto da AL IVRI S.p.A. al sig. PO, e conseguente immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato a seguito dell'ordine giudiziale di reintegra.
In subordine
In riforma dell'ordinanza n. 2010/2022 emessa in data 20/7/2022 nel giudizio RGL
559/2021 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma, nella denegata e non creduta ipotesi in cui P'Ill.mo Giudice ritenesse illegittimo il licenziamento intimato da
AL IVRI S.p.A. al sig. PO, in applicazione del comma V dell'art. 18 S.L., dichiarare cessato il rapporto di lavoro tra IVRI S.p.A. ed il sig. PO in data
23/5/2021, o nella diversa data ritenuta, e limitare l'indennità risarcitoria a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, comunque detraendo quanto da questi percepito a titolo retributivo o di compensi per lavoro autonomo o altra diversa attività lavorativa dal 23/05/2021, o da altra data ritenuta in giudizio, sino alla data dell'emananda sentenza, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
In ulteriore subordine e salvo gravame: Sempre nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse dichiarare illegittimo il licenziamento intimato da AL IV S.p.A al sig. PO, in applicazione dei commi IV dell'art. 18 S.L., limitare l'indennità risarcitoria al minimo, comunque detraendo quanto da questi percepito a titolo retributivo o di compensi per lavoro autonomo o altra diversa attività lavorativa dal 23/05/2021, o dalla diversa data ritenuta in giudizio, sino alla data dell'emananda sentenza, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione e detraendo, altresì, quanto già percepito dal lavoratore a titolo di competenze di fine rapporto, ivi compreso quanto corrisposto a titolo di TFR.
D) Sempre in via subordinata, salvo gravame:
Nella non creduta ipotesi in cui il Giudice accogliesse anche solo in parte le pretese del ricorrente, e condannasse AL IV S.p.A a corrispondere somme al ricorrente a titolo risarcitorio, ridurre l'ammontare del risarcimento in applicazione dell'art. 1227 c.c. avendo il ricorrente con la propria condotta concorso a cagionare il danno.
E) In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
A riguardo, premetteva, in fatto: a) che il Sig. IO PO veniva assunto in data
11.06.1999 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, con mansioni di guardia particolare giurata e inquadramento al 3° livello del C.C.N.L. Vigilanza Privata
e Servizi Fiduciari (doc. 3 fasc. parte ricorrente);
b) di aver adibito il Sig. PO anche presso il sito “Ausl di Parma”, risultando, il medesimo, una delle n. 52 risorse maggiormente impiegate presso il predetto sito (doc. 4 fasc. parte ricorrente);
c) che, in data 23.04.2021, veniva avviata la procedura di cambio appalto presso il sito “Ausl di Parma” nei confronti di OP s.coop.p.a. ex art. 24 ss. del CCNL applicato
(doc. 5 fasc. parte ricorrente);
d) che, nell'ambito di tale procedura, si rendeva necessario il passaggio di n. 10 dipendenti di AL IV S.p.a. in OP
s.coop.p.a., ossia coloro che, nei precedenti 6 mesi, erano stati maggiormente impiegati presso il sito “Ausl di Parma”;
e) che i nominativi dei dipendenti da trasferire venivano indicati nel verbale di accordo stipulato tra le due società e le organizzazioni sindacali
(doc. 6 fasc. parte ricorrente);
f) che, tra gli altri, vi era anche il Sig. PO;
g) che
OP s.coop.p.a. si impegnava ad assumere il Sig. PO con decorrenza dal
3.05.2021 (doc. 6 fasc. parte ricorrente), inquadrandolo entro il IV° livello (in luogo del III° livello precedentemente riconosciutogli da AL IV S.p.A.);
h) di aver consegnato a mano, in data 30.04.2021, a tutti i lavori coinvolti, missiva a mezzo della quale veniva comunicata la cessazione del rapporto di lavoro con AL IV S.p.a.
a decorrere dal 2.05.2021 e il subentro di OP s.coop.p.a. a far data dal
3.05.2021 (doc. 8 fasc. parte ricorrente);
i) che il Sig. PO si rifiutava di ricevere tale missiva, manifestando il suo dissenso al passaggio presso la nuova società;
l) che, in data 2.05.2021, il Sig. PO subiva un infortunio e si assentava dal servizio sino al 17.05.2021, e, poi, successivamente, sino al 23.05.2021 (doc. 9 e 10 fasc. parte ricorrente);
m) di avere, pertanto, dovuto posticipare la data di cessazione del rapporto di lavoro al termine dell'assenza del Sig. PO, ossia il 23.05.2021, data che veniva indicata nell'ultima busta paga del lavoratore;
n) di avere, quindi, consegnato al lavoratore la missiva attestante la cessazione del rapporto di lavoro con AL IV
S.p.A in data 25.05.2021 (doc. 12 fasc. parte ricorrente);
p) che, in data 17.06.2021, il sig. PO impugnava, a mezzo PEC, del il licenziamento irrogatogli.
Tanto premesso, la società opponente impugnava l'ordinanza emessa a definizione della prima fase di giudizio, svolgendo una serie di doglianze ed evidenziando, in particolare, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere il licenziamento in controversia intimato in forma orale, essendo il lavoratore consapevole dell'intenzione di AL IV S.p.a. di recedere dal rapporto lavorativo già a partire dalla consegna, in data 30.04.2021, della comunicazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro con AL IV S.p.a. e il subentro di OP s.coop.p.a., consegna non perfezionatasi, nel caso di specie, stante il rifiuto opposto dal Sig. PO di ricevere la comunicazione a mani.
1.2. Con memoria del 6.12.2022, si costituiva in giudizio il Sig. IO PO, il quale contestava la fondatezza delle pretese attoree, instando per l'accoglimento delle
seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge,
- in via principale respingere il gravame ex art. 1 comma 51 L. 28/06/12 n. 92 promosso da AL IVRI Spa nei confronti dell'ordinanza n. 2010/2022 del
21.07.2022 Giudice del Lavoro di Parma, conseguentemente confermare in ogni sua parte l'ordinanza n. 210/2022 del Tribunale di Parma Sez. Lav. depositata il
21.07.2022, con condanna alle spese di causa oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA di legge;
Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale,
- Dichiarare nullo, inefficace, inesistente o come meglio per le motivazioni di cui in premesse, il licenziamento intimato da AL IVRA Spa al lavoratore PO
IO in data 16.06.2021 e con decorrenza dal 23.05.2021, in applicazione dell'art.
18 S.L. commi 4 e 7 (richiamata la sentenza Corte Cass. 59/2021) condannare
AL IVRI Spa a reintegrare IO PO nel posto di lavoro e nelle mansioni riconducibili al livello ricoperto nonché a corrispondere allo stesso a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (retribuzione globale mensile pari ad un importo non inferiore ad € 1.917,50) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto Faliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva ed assistenziale, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. Riservando il ricorrente l'esercizio della opzione di cui all'art. 18 S.L., co.
3. Condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio (fase monitoria e di opposizone) oltre rimb. forf. 15%,
CPA ed IVA come per legge
- In subordine: dichiarare ex art. 18 S. L. comma 5 richiamato anche il comma 7,
l'invalidità o come meglio, del licenziamento per cui è causa, e condannare "AL
IV Spa" a pagare a PO IO un'indennità economica risarcitoria compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
(retribuzione globale mensile pari ad un importo non inferiore ad € 1.917,50) con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio (fase monitoria e di opposizone) oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge
- In ulteriore ulteriore subordine: dichiarare l'invalidità o come meglio, del
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 586/2022
R.G., promossa da:
SICURITALIA IVRI S.P.A., (P. IVA 07897711003), con sede legale in Como, Via
Belvedere, n. 1/A, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv.to Luigi Granato del Foro di Milano nonché dall'Avv.to Filippo Ziveri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in Parma, Viale Mariotti, n. 1;
RICORRENTE
contro
IO PO, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Maria Angela Seeber del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Borgo
Angelo Mazza, n. 2;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 5.08.2022 e ritualmente notificato, la società AL
IV S.p.a. agiva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione ex art. 1, co. 51, L. n. 92/2012 avverso l'ordinanza resa in data 20.07.2022 (R.G. n. 559/2021) - a mezzo della quale, all'esito del giudizio introdotto nelle forme di cui all'art. 1, co. 48, L. n. 92/2012, era stata accolta la domanda di impugnativa del licenziamento dalla medesima irrogato al Sig. IO PO — ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito in totale riforma dell'ordinanza n. 2010/2022 emessa in data 20/112022 nel giudizio
RGL 559/2021 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma, per i motivi tutti esposti nel retroesteso atto, dichiarare legittimo il licenziamento intimato da AL IVRI
S.p.A. al sig. PO, con conseguente condanna del Sig. PO alla restituzione di tutte le somme pagate dalla società in virtù dell'ordinanza impugnata, dichiarando che nulla è comunque dovuto da AL IVRI S.p.A. al sig. PO, e conseguente immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato a seguito dell'ordine giudiziale di reintegra.
In subordine
In riforma dell'ordinanza n. 2010/2022 emessa in data 20/7/2022 nel giudizio RGL
559/2021 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma, nella denegata e non creduta ipotesi in cui P'Ill.mo Giudice ritenesse illegittimo il licenziamento intimato da
AL IVRI S.p.A. al sig. PO, in applicazione del comma V dell'art. 18 S.L., dichiarare cessato il rapporto di lavoro tra IVRI S.p.A. ed il sig. PO in data
23/5/2021, o nella diversa data ritenuta, e limitare l'indennità risarcitoria a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, comunque detraendo quanto da questi percepito a titolo retributivo o di compensi per lavoro autonomo o altra diversa attività lavorativa dal 23/05/2021, o da altra data ritenuta in giudizio, sino alla data dell'emananda sentenza, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
In ulteriore subordine e salvo gravame: Sempre nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse dichiarare illegittimo il licenziamento intimato da AL IV S.p.A al sig. PO, in applicazione dei commi IV dell'art. 18 S.L., limitare l'indennità risarcitoria al minimo, comunque detraendo quanto da questi percepito a titolo retributivo o di compensi per lavoro autonomo o altra diversa attività lavorativa dal 23/05/2021, o dalla diversa data ritenuta in giudizio, sino alla data dell'emananda sentenza, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione e detraendo, altresì, quanto già percepito dal lavoratore a titolo di competenze di fine rapporto, ivi compreso quanto corrisposto a titolo di TFR.
D) Sempre in via subordinata, salvo gravame:
Nella non creduta ipotesi in cui il Giudice accogliesse anche solo in parte le pretese del ricorrente, e condannasse AL IV S.p.A a corrispondere somme al ricorrente a titolo risarcitorio, ridurre l'ammontare del risarcimento in applicazione dell'art. 1227 c.c. avendo il ricorrente con la propria condotta concorso a cagionare il danno.
E) In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
A riguardo, premetteva, in fatto: a) che il Sig. IO PO veniva assunto in data
11.06.1999 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, con mansioni di guardia particolare giurata e inquadramento al 3° livello del C.C.N.L. Vigilanza Privata
e Servizi Fiduciari (doc. 3 fasc. parte ricorrente);
b) di aver adibito il Sig. PO anche presso il sito “Ausl di Parma”, risultando, il medesimo, una delle n. 52 risorse maggiormente impiegate presso il predetto sito (doc. 4 fasc. parte ricorrente);
c) che, in data 23.04.2021, veniva avviata la procedura di cambio appalto presso il sito “Ausl di Parma” nei confronti di OP s.coop.p.a. ex art. 24 ss. del CCNL applicato
(doc. 5 fasc. parte ricorrente);
d) che, nell'ambito di tale procedura, si rendeva necessario il passaggio di n. 10 dipendenti di AL IV S.p.a. in OP
s.coop.p.a., ossia coloro che, nei precedenti 6 mesi, erano stati maggiormente impiegati presso il sito “Ausl di Parma”;
e) che i nominativi dei dipendenti da trasferire venivano indicati nel verbale di accordo stipulato tra le due società e le organizzazioni sindacali
(doc. 6 fasc. parte ricorrente);
f) che, tra gli altri, vi era anche il Sig. PO;
g) che
OP s.coop.p.a. si impegnava ad assumere il Sig. PO con decorrenza dal
3.05.2021 (doc. 6 fasc. parte ricorrente), inquadrandolo entro il IV° livello (in luogo del III° livello precedentemente riconosciutogli da AL IV S.p.A.);
h) di aver consegnato a mano, in data 30.04.2021, a tutti i lavori coinvolti, missiva a mezzo della quale veniva comunicata la cessazione del rapporto di lavoro con AL IV S.p.a.
a decorrere dal 2.05.2021 e il subentro di OP s.coop.p.a. a far data dal
3.05.2021 (doc. 8 fasc. parte ricorrente);
i) che il Sig. PO si rifiutava di ricevere tale missiva, manifestando il suo dissenso al passaggio presso la nuova società;
l) che, in data 2.05.2021, il Sig. PO subiva un infortunio e si assentava dal servizio sino al 17.05.2021, e, poi, successivamente, sino al 23.05.2021 (doc. 9 e 10 fasc. parte ricorrente);
m) di avere, pertanto, dovuto posticipare la data di cessazione del rapporto di lavoro al termine dell'assenza del Sig. PO, ossia il 23.05.2021, data che veniva indicata nell'ultima busta paga del lavoratore;
n) di avere, quindi, consegnato al lavoratore la missiva attestante la cessazione del rapporto di lavoro con AL IV
S.p.A in data 25.05.2021 (doc. 12 fasc. parte ricorrente);
p) che, in data 17.06.2021, il sig. PO impugnava, a mezzo PEC, del il licenziamento irrogatogli.
Tanto premesso, la società opponente impugnava l'ordinanza emessa a definizione della prima fase di giudizio, svolgendo una serie di doglianze ed evidenziando, in particolare, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere il licenziamento in controversia intimato in forma orale, essendo il lavoratore consapevole dell'intenzione di AL IV S.p.a. di recedere dal rapporto lavorativo già a partire dalla consegna, in data 30.04.2021, della comunicazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro con AL IV S.p.a. e il subentro di OP s.coop.p.a., consegna non perfezionatasi, nel caso di specie, stante il rifiuto opposto dal Sig. PO di ricevere la comunicazione a mani.
1.2. Con memoria del 6.12.2022, si costituiva in giudizio il Sig. IO PO, il quale contestava la fondatezza delle pretese attoree, instando per l'accoglimento delle
seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge,
- in via principale respingere il gravame ex art. 1 comma 51 L. 28/06/12 n. 92 promosso da AL IVRI Spa nei confronti dell'ordinanza n. 2010/2022 del
21.07.2022 Giudice del Lavoro di Parma, conseguentemente confermare in ogni sua parte l'ordinanza n. 210/2022 del Tribunale di Parma Sez. Lav. depositata il
21.07.2022, con condanna alle spese di causa oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA di legge;
Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale,
- Dichiarare nullo, inefficace, inesistente o come meglio per le motivazioni di cui in premesse, il licenziamento intimato da AL IVRA Spa al lavoratore PO
IO in data 16.06.2021 e con decorrenza dal 23.05.2021, in applicazione dell'art.
18 S.L. commi 4 e 7 (richiamata la sentenza Corte Cass. 59/2021) condannare
AL IVRI Spa a reintegrare IO PO nel posto di lavoro e nelle mansioni riconducibili al livello ricoperto nonché a corrispondere allo stesso a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (retribuzione globale mensile pari ad un importo non inferiore ad € 1.917,50) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto Faliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva ed assistenziale, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. Riservando il ricorrente l'esercizio della opzione di cui all'art. 18 S.L., co.
3. Condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio (fase monitoria e di opposizone) oltre rimb. forf. 15%,
CPA ed IVA come per legge
- In subordine: dichiarare ex art. 18 S. L. comma 5 richiamato anche il comma 7,
l'invalidità o come meglio, del licenziamento per cui è causa, e condannare "AL
IV Spa" a pagare a PO IO un'indennità economica risarcitoria compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
(retribuzione globale mensile pari ad un importo non inferiore ad € 1.917,50) con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio (fase monitoria e di opposizone) oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge
- In ulteriore ulteriore subordine: dichiarare l'invalidità o come meglio, del
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