Trib. L'Aquila, sentenza 03/07/2024, n. 177

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. L'Aquila, sentenza 03/07/2024, n. 177
Giurisdizione : Trib. L'Aquila
Numero : 177
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI L'AQUILA

Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°269 /2022
R.G.
TRA
DI SA, rappresentata e difesa dagli Avv.DE MATTEIS PIERMICHELE e
, come da procura in atti
E
INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.Antonella
Trovati e Armando Gambino, come da procura generale in atti il giorno 3 luglio 2024 pronuncia sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;

• condanna la parte opponente a rimborsare all'INPS le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.1.360,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, IVA e CAP di legge
Data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 24/05/2022 DI SA ha inteso proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto di pagamento della somma di € 1.600,00, oltre accessori, noitificatole ad istanza dell'INPS sulla base di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo a seguito di mancata opposizione. A sostegno dell'opposizione ha dedotto il vizio di nullità del precetto costituito dalla mancata menzione nell'atto del provvedimento con cui era stata dichiarata l'esecutività del decreto ingiuntivo, necessaria poiché la notifica del provvedimento monitorio non era stata rinnovata. Ha pertanto concluso con richiesta di “dichiarare la NULLITA' del precetto, come notificato il 4 Maggio 2022, dall'I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per i motivi tutti in premessa indicati, derivanti dalla omessa indicazione del provvedimento con il quale è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, affermando, allo stato, l'inesistenza del diritto dell'I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei signori FR DI FA e IS DI […]”. Si è costituito in giudizio l'INPS ed ha resistito all'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, deducendo che l'atto di precetto era stato notificato ai fini del recupero di un indebito previdenziale risalente e per il quale si era formato titolo esecutivo, costituito da decreto ingiuntivo di cui era stata regolarmente indicata nell'atto di precetto la data di notifica (adempimento di cui non era pertanto necessaria la rinnovazione) e che l'atto di precetto aveva raggiunto lo scopo, con il fare presente che, relativamente all'indebito per cui è causa erano stati esperiti infruttuosamente dall'Inps precedenti tentativi di recupero ed altresì presentata dalla opponente in data 19.5.2022, sol qualche giorno prima della proposta opposizione, un'istanza di rateizzazione, accolta dall'Ente ma non onorata, costituente esplicito atto di riconoscimento del debito.
Così fissati i termini della controversia, si perviene in decisione a seguito di scambio di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art.127 ter c.p.c.
*** La presente controversia concerne l'accertamento della nullità dell'atto di precetto notificato ad istanza dell'INPS all'opponente ai sensi dell'art.140 c.p.c., mediante deposito di copia dell'atto presso la casa comunale del luogo di residenza della destinataria avvenuta in data 3 maggio 2022 (all.2 fasc. INPS). Va premesso che la circostanza dell'essere decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto di precetto senza che la parte istante INPS abbia proceduto a compiere il primo atto esecutivo, ossia il pignoramento (in effetti, l'INPS ha prodotto verbale di pignoramento infruttuoso in data 31 gennaio 2019) lascia
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