Trib. Palmi, sentenza 19/06/2024, n. 444

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palmi, sentenza 19/06/2024, n. 444
Giurisdizione : Trib. Palmi
Numero : 444
Data del deposito : 19 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1500 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2019, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Antonino Frisina, presso il cui studio in Seminara, alla via S. Maria delle Grazie n. 1, è elettivamente domiciliato;

-ricorrente-
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 per procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Antonio Papalia, presso il cui studio in Palmi, Piazza Cavour n. 1, è elettivamente domiciliata;

-resistente-
NONCHE'
l'avv. LAVINIA MARIA PIA STRANGI, nella qualità di curatore speciale dei minori
e , rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Per_1 Persona_2
Danaro;

- intervenuta-
OGGETTO: statuizioni conseguenti alla cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note di trattazione scritta telematicamente depositate, contenenti la precisazione delle conclusioni:
Il ricorrente: “…voglia il Tribunale disporre le seguenti condizioni:
- i figli saranno collocati presso la casa della madre, liberi di poter vedere il padre in ogni occasione voluta, ivi compresi pranzi, cene e pernottamenti sia per il periodo invernale che quello estivo;

- durante le vacanze natalizie, i minori staranno con la madre il giorno di Vigilia di Natale
e con il padre il giorno di Natale dalle 10,00 alle 22,00, e così anche per il 31 dicembre e
Capodanno;

- il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
- In merito al mantenimento, il sig. si impegna a sostenere tutte le Parte_1 spese straordinarie per i bisogni dei figli e, vieppiù, verserà alla sig.ra P_
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 150,00 entro
[...]
i primi 15 giorni di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente che verrà indicato.
- I minori, dovranno avere un'utenza telefonica con la quale potranno essere liberi di chiamare in ogni momento il genitore che desiderano sentire.
- Ogni decisione dovrà essere presa nell'interesse esclusivo dei minori da entrambi i genitori;

- Tutti i beni di proprietà dell'odierno ricorrente, ivi comprese le attrezzature non rientranti nei cespiti della società Creative Movie s.a.s., dovranno essere restituiti a cura dell'odierna resistente, nello specificio: hd storage lan, mac pro completo di nn. 2 monitor tastiera e mouse e 4 hd, scafandro nimar completo di flash subacqueo, telecamera sony, telecamera canon xl, canon 5d e obbiettivo canon 28-200, libri, modellini e altri effetti personali…”.
La resistente: “conclude affinché il Tribunale di Palmi, contrariis reiectiis, VOGLIA in parziale riforma delle condizioni vigenti, disporre le seguenti condizioni:

padre trascorrerà con i figli, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola (o comunque prima del pranzo) alle ore 22.00 (o comunque dopo la cena) e, a settimane alterne, negli
2 stessi orari, lunedì, mercoledì e sabato, con pernottamento nella notte tra sabato e domenica
e rientro al domicilio materno alle 20 della domenica;

figli minori della coppia trascorreranno il periodo estivo – mensilità di luglio ed agosto, sino alla prima domenica di settembre – con ciascuno dei genitori, a settimane alterne (dal lunedì mattina al lunedì mattina successivo) durante le vacanze natalizie, i minori staranno con la madre il giorno di Vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale dalle 10,00 alle
22,00, e così anche per il 31 dicembre e Capodanno;
il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;

Agost itolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli minori, la somma di euro 400,00 (da adeguarsi anno per anno secondo gli indici Istat), entro i primi 15 giorni di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente della ;
rimane nella facoltà del IE la possibilità di inviare P_

l'assegno a mezzo del servizio postale, purché lo stesso pervenga nella disponibilità della
entro il termine concordato;
P_

modalità di cui al punto precedente, le somme richiestegli per spese straordinarie, preventivamente concordate, entro giorni 15 da quando la richiesta medesima, corredata da inoppugnabile documentazione, gli verrà avanzata;
giero figli dovranno essere muniti di utenza telefonica a loro dedicata e gli stessi dovranno essere liberi di chiamare in ogni momento il genitore che desiderano sentire. …
”.
Il curatore speciale dei minori: “si precisano a tal fine le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa e chiedendo la conferma delle ultime disposizioni inerenti ai figli, riducendo al massimo la libertà accordata ai genitori nella gestione dei tempi durante i quali essi debbano stare con loro”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Va premesso che, nell'ambito del presente giudizio, è stata già emessa sentenza che ha deciso sullo status, depositata il 16 marzo 2020, che ha così riassunto le iniziali posizioni
e richieste delle parti:
3


1. Con ricorso depositato in via telematica in data 18.9.2019, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, - premesso di aver Parte_1 contratto, il 4.6.2005, matrimonio concordatario con ;
che dall'unione Controparte_1

sono nati due figli, (2009) e (2011);
che con decreto di omologa Per_1 Per_2

depositato il 22.01.2014 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, secondo le condizioni consensualmente stabilite dalle parti;
che, a seguito di diversi giudizi civili e penali tra le parti, è pendente presso il Tribunale dei Minori un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale aperto, su richiesta di esso ricorrente, nei confronti della resistente;
- tutto ciò premesso, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento esclusivo e collocazione dei minori presso il padre, e con assegno di mantenimento a carico della madre;
ha chiesto altresì che i figli siano muniti di cellulare per le comunicazioni con il genitore non collocatario.

Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla domanda di divorzio, Controparte_1
ma deducendo che: a) dopo la separazione, le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli sono state dettagliate con ricorso congiunto di modifica, ex art. 710 c.p.c., accolto con decreto di questo Tribunale n. 2957/2015;
b) il è imputato in due procedimenti Pt_1

penali, il primo per il reato ex art. 570, cpv., c.p. ed il secondo per il reato ex art. 612 c.p., commesso nei confronti della moglie, mentre il procedimento penale aperto nei confronti di essa , su denuncia dell'ex suocero, per il reato ex art. 571 c.p. è stato archiviato;
P_

c) lo stesso ricorrente ha intrapreso contro la moglie due giudizi civili (il primo per sequestro conservativo ed il secondo per il fallimento della s.a.s. di cui la moglie è accomandataria), in cui le domande sono state rigettate;
d) nel procedimento dinanzi al

Tribunale dei Minorenni l'istruttoria ha dimostrato i comportamenti scorretti del . Pt_1
Ha chiesto, dunque, la conferma delle condizioni come già concordate in sede di procedimento di modifica, in assenza di modifiche nella situazione di fatto, opponendosi alla richiesta di munire di cellulare i figli minori, per non destabilizzare l'assetto già fragile dei rapporti familiari.
Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 12 novembre 2019, con ordinanza resa alla stessa udienza il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni stabilite in sede di modifica della separazione.
4 Comparsi dinanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 14 febbraio 2020, le parti hanno chiesto la decisione sulla questione di status, con rimessione sul ruolo per memorie ex art.
183 c.p.c. sulle domande istruttorie, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione”.
A seguito della pronuncia sullo status, la causa è stata rimessa sul ruolo del G.I. per il deposito delle memorie istruttorie;
sono state quindi rigettate le richieste di prova costituenda
e disposta invece l'assunzione di informazioni dai servizi sociali affidatari in ordine alle misure poste in essere nell'interesse dei minori e alle loro attuali condizioni di vita e di salute, nonché ai rapporti mantenuti con le figure genitoriali, con richiesta anche di conoscere i percorsi di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi