Trib. Treviso, sentenza 12/06/2024, n. 104

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 12/06/2024, n. 104
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 104
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

R.G. P.U. N……………..
R.G.L.G. N……………..
Depositata e Pubblicata
Il…………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:
dott. Bruno Casciarri Presidente dott. Lucio Munaro Giudice dott.ssa Petra Uliana Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso nel procedimento n. 62-1/ 2024 presentato per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa individuale cancellata dal registro delle imprese in data 27/9/23 TINTORIA DAMIANI DI
TO RL, c.f. [...], instaurato il contraddittorio con la debitrice mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo PEC;
presa visione dei documenti allegati;
assunte le necessarie informazioni;
ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 c.c.i.;
ritenuto che non sia spirato il termine annuale di cui all'art. 33 c.c.i., decorrente dalla data di cancellazione dell'impresa dal registro dell'imprese (27/9/2023), non avendo
l'impresa debitrice assolto all'onere della prova a proprio carico circa l'effettiva
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cessazione dell'attività in un momento anteriore, non potendosi essa desumere sic et sempliciter dalla presentazione della domanda di cancellazione alla CCIAA, in assenza tra l'altro di alcuna deduzione circa la data effettiva di cessazione dell'attività;
ritenuta la sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale indicati dall'art.
121 c.c.
i., in quanto la debitrice è imprenditore commerciale e non può essere qualificata “impresa minore” secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d),
c.c.
i., tenuto conto dell'onere della prova posto dall'art. 121 c.c.i. a carico della parte resistente, in quanto dal deposito delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni
IRAP relative all'ultimo triennio non è possibile desumere l'attivo patrimoniale del debitore (mancano visure mobiliari e immobiliari), né l'ammontare dei debiti scaduti e anzi sussistono elementi probatori significativi del possibile superamento della soglia di indebitamento, quali l'esistenza di debiti erariali portati da cartelle esattoriali per euro
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