Trib. Lecce, sentenza 29/09/2024, n. 2868
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Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.9444/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27/9/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
-CUTRUFO LA, nata a [...], l'[...], residente a [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avvocato Marco Castellano
Ricorrente
C O N T R O
-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avvocati Renato Vestini e Marcello Raho
Resistente
Oggetto: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 10/9/2021, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere stata riconosciuta invalida al 100% con verbale della Commissione
Medica per l'Accertamento delle Invalidità Civili del 18/7/2018, su domanda del 4/5/2018, e di aver beneficiato di pensione di inabilità civile dall'1/6/2018, espone che l'INPS con missiva del 20/6/2021 nella quale comunicava gli esiti della visita di revisione eseguita il 20/5/2021, che aveva riconosciuto una invalidità pari al 67%, ha disposto la sospensione del pagamento della prestazione e lamenta che l'Istituto con successivo provvedimento del 16/7/2021 le ha comunicato un indebito di € 3.360,92 sulla pensione di invalidità civile, rappresenta che il ricorso amministrativo proposto contro siffatto provvedimento è rimasto senza esito, deduce il possesso del requisito sanitario per fruire della prestazione fino al Marzo 2021
e il possesso del requisito reddituale anche per beneficiare della maggiorazione sociale ai sensi dell'art.15 D.L. 104/2020 e chiede dichiararsi la non debenza della somma di € 3.360,92 pretesa dall'Istituto con la missiva
del 16/7/2021, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituiva in giudizio l'INPS, con memoria nella quale contesta il ricorso e ne chiede il rigetto, affermando quanto segue: “1.- il debito in capo alla Sig.ra
UT LA scaturisce da una ricostituzione centrale del 04/03/2021, con revoca della prestazione assistenziale cat. Invciv n. 07094987, per il periodo 01/11/2020-
31/03/2021, a seguito di assenza della predetta ricorrente alla visita di revisione ai sensi della L.114/2014;
2.- per mancata notifica sia della prima richiesta di invito a visita, che della prima notifica del debito, alla signora UT veniva trasmesso un nuovo invito a visita;
3.- il giudizio di revisione, eseguito a seguito della visita a cui la ricorrente veniva sottoposta in data 20/05/2021, dava esito negativo, ciò in quanto non sono stati confermati i benefici assistenziali, di cui la stessa godeva sulla base del precedente verbale sanitario;
4.- con modello RC1 del 16.07.2021 veniva notificato alla ricorrente il debito in questione;
Posto quanto sopra, risulta corretto il debito oggetto del presente contendere derivante da rate di prestazione di invalidità civile, nella specie ratei di accompagnamento, riscosse ma non dovute per il periodo dal 01/11/2020-
31/03/2021.”
Nelle note depositate il 27/9/2022 la difesa di parte ricorrente, in risposta alle affermazioni contenute nella memoria di costituzione, espone che
“”””””””””””””””””””””“ la lettera di convocazione a visita allegata dall'istituto (doc. 3 dell'allegato 3 del fascicolo Inps)
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