Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 536

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 536
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 536
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

n. rg10696 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa C H - Presidente-
Dott.ssa M I R - Giudice -
Dott.ssa I S - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10696 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c.
e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in atti, dall'avv. F M presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via G.
Tappia n.18,
E
rappresentato e difeso, giusta Parte_2
procura in atti, dall'avv. F M presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via G. Tappia
n.18,
RICORRENTI
1


con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/06/2024
[...]
, premettendo di Parte_3 Parte_2
aver contratto matrimonio in Napoli il 21/11/2014 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'impegno del reciproco rispetto.

2. La casa coniugale condotta in locazione, sita in Napoli, al V.co Grazie
a Sopramuro n.22, con tutti gli arredi che la compongono resterà nell'esclusivo uso e disponibilità della sig.ra , che Parte_1
continuerà ad abitarla insieme ai figli minori. Il sig. Parte_2
provvederà a trasferirsi altrove portando via dalla stessa solo i suoi effetti personali;

3. I figli minori e saranno affidati in modo Per_1 Per_2 Per_3
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e/o domicilio preferenziale
2
presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore
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