Trib. Busto arsizio, sentenza 10/12/2024, n. 891

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 10/12/2024, n. 891
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 891
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
1^ Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. MIRO SANTANGELO - PRESIDENTE REL
dott.ssa MANUELA PALVARINI - GIUDICE
dott.ssa MARIA EUGENIA PUPA_ - GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4810 2024 . promosso con ricorso congiunto da:
27/08/1977 VA (VA) ( Parte_1
e
12/05/1976 AT (VA) C Persona_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio
Conclusioni per il PM.: conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio i ricorrenti chiedevano
che venisse omologata la separazione personale degli stessi
Indicavano quindi compiutamente le condizioni regolative dei rapporti personali ed economici.
Il Pubblico ministero, presa visione del ricorso, concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.
All'udienza sostituita con il deposito di note scritte i ricorrenti confermavano la circostanza riferita e
chiedevano l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
1
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in NO GO in data 23 giugno 2007, matrimonio trascritto negli atti dello Stato civile del medesimo comune -atto numero 19 parte seconda sezione A anno 2007 - .
Le predette circostanze sono state provate documentalmente.
Dalle concordi dichiarazioni dei ricorrenti va ritenuto accertato che la comunione spirituale e
materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.


P. Q. M

.

Il Tribunale, definitivamente decidendo,
OMOLOGA
La separazione personale dei sigg.ri e in Parte_1 Persona_1 relazione al matrimonio concordatario contratto in NO GO in data 23 giugno 2007, matrimonio trascritto negli atti dello Stato civile del medesimo comune -atto numero 19 parte seconda sezione A anno 2007 - . alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;

2
2) I sigg.ri e sono proprietari esclusivi nella misura del 50% ciascuno dell'immobile Per_1 Pt_1 adibito ad abitazione coniugale, sito in NO AN (VA), Via M. Polo n. 25/D, edificio residenziale monofamiliare di nuova costruzione, completato nel 2011, di cui alla pratica edilizia n.
2009/195, giusta documentazione in atti;
tuttavia, il sig. si impegna a cedere, come di fatto cede Pt_1
a titolo oneroso la propria quota di proprietà alla sig.ra la quale ivi continuerà ad abitare con Per_1 tutto l'arredo contenuto;
3) il prezzo della cessione a favore della sig.ra viene concordato in complessivi € 40.000,00 e Per_1 corrisposto nelle seguenti modalità e tempistiche:
(a) la somma di € 10.000,00 è già stata versata dalla sig.ra in data 30.9.2024 mediante Per_1 bonifico bancario e il sig. Pt_1
(b) la restante somma di € 30.000,00 verrà versata mediante il pagamento, sino al saldo integrale, del finanziamento personale, a suo tempo richiesto dalla sig.ra ed a lei intestato, per l'acquisto Per_1 dell'autovettura del sig. targata GF032GW, a lui intestata e che in ogni caso rimarrà nel di lui Pt_1 uso e nella di lui disponibilità;

4) il sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale, sita in NO GO (VA), via M. Polo n. Pt_1
25/D, non appena avrà reperito una nuova ed idonea abitazione diversa, asportando tutti i propri effetti personali;

5) in relazione alla predetta abitazione
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