Trib. Avellino, sentenza 17/10/2024, n. 968

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 17/10/2024, n. 968
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 968
Data del deposito : 17 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.3362/ 2023 introdotta
D A
LU SA ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. MASTELLONE
PASQUALE;

-ricorrente-
CONTRO
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA (03519500619), in persona del Direttore
Genale quale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GRASSIA AGNESE;

-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al pagamento dell'indennità
Ufficiale Polizia Giudiziaria dal mese di marzo 2019 al mese di ottobre 2021 compreso nella misura determinata in ricorso;
Per l'effetto condannare l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta in persona del legale rapp.te p.t., per i motivi e le causali di cui in premessa, al pagamento della somma di Euro

2.480,00=, nonchè rivalutazione monetaria ed interessi legali;
In subordine, condannare parte resistente al pagamento di quelle somme maggiori o minori che dovessero risultare in corso di causa, anche di seguito di eventuale CTU, che sin d'ora si richiede in caso di contestazione, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
Con vittoria di spese e competenze legali della presente

1 procedura oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da liquidarsi ai sensi dei vigenti parametri professionali, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere un medico veterinario presso
l'ASL di Caserta, con contratto di lavoro subordinato full-time (38 ore settimanali) a tempo indeterminato
a far data dal marzo 2019, con esclusività del rapporto, assegnato al Distretto di San Cancello ed Arnone
(CE) Macro area Liburia;
di aver sempre svolto attività di Pubblico Ufficiale, consistente nell'espletamento di controlli ed altre attività ufficiali, nonché compiti di vigilanza, di ispezione e di verifiche, così come previsto dalla normativa in materia, tra cui la legge n. 833/1978, e riportato nell'Accordo Integrativo Regionale 2020 della Regione Campania, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 541 del 2.12.2020. Lamentava, tuttavia, che solo con delibera del Direttore Genale dell'ASL
convenuta, n. 394 del 10.3.2021, per le attività sopra descritte veniva riconosciuto il diritto a percepire la
specifica indennità, secondo quanto previsto dal CCNL per la dirigenza sanitaria e l'accordo integrativo citato. La successiva deliberazione dirigenziale n. 6817 del 28.9.2021 prevedeva poi la corresponsione
della predetta indennità con decorrenza dalla data di inizio del rapporto esclusivo a tempo indeterminato.
Ciononostante, l'Amministrazione datoriale provvedeva a corrispondere l'indennità U.P.G. solo con decorrenza dal mese di novembre 2021.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l'ASL Caserta, la quale eccepiva innanzitutto la nullità e inammissibilità del ricorso per omessa allegazione dei fatti costitutivi del diritto avanzato;
nel merito, l'infondatezza della pretesa stante l'assenza di una normativa specifica in materia che riconosca tale diritto anche con riferimento al periodo dedotto in ricorso;
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti;
l'assenza di esclusività del rapporto. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
In punto di diritto deve osservarsi che l'istituto dell'indennità di polizia giudiziaria è disciplinato dall'art. 52 del CCNL 2005 Dirigenza Medica e Veterinaria il quale stabilisce che “A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è corrisposta, per dodici mesi, una indennità mensile lorda, del valore annuo di € 723,04
a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283. 2. L'indennità cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni del comma
1”.
Tale previsione è stata poi confermata all'art. 100 del CCNL 2016-2018, sottoscritto nel dicembre
2019, ove è previsto:
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