Trib. Catania, sentenza 06/12/2024, n. 5511
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Testo completo
N. R.G. 6035/2021
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 6 dicembre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6035/2021 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Catania TE presso lo studio dell'Avv. Enrico Crucillà, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
– P.IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell'Avv. Andrea Salvatore Longo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2021 , premesso di aver TE conseguito l'attestato di partecipazione al 13° corso di formazione per “professionisti nel settore turistico, tenutosi dal 11.6.2020 al 14.6.2020 e organizzato dalla società convenuta
ha riferito di essere stata successivamente assunta dalla predetta società con CP_2
pagina 1 di 9
scrittura privata del 20.6.2020, sottoscritta dalla madre , essendo ella Parte_2 all'epoca ancora minorenne, per svolgere le mansioni di animazione turistica e accoglienza, per la stagione estiva 2020, presso la struttura “Parco della Gallinara”, con sede ad Anzio
(RM).
Ha esposto che il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva un periodo di prova di
15 giorni di effettivo lavoro, il pagamento di un corrispettivo mensile di €. 300,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per un massimo di €. 50,00, nonché, un compenso aggiuntivo
a titolo di pari al 20% a titolo di corrispettivo patto di esclusiva con obbligo di non prestare alcuna attività collaborativa per almeno due anni presso la predetta struttura turistica senza autorizzazione della società datrice di lavoro.
Ha riferito di aver prestato la predetta attività lavorativa solo nel minor periodo compreso dal 1.7.2020 al 31.7.2020, allorché, era stata licenziata verbalmente in tronco e senza alcun preavviso.
Ha esposto che per il predetto periodo aveva lavorato in regime di subordinazione per sei giorni a settimana, con riposo per la mattinata del Lunedi osservando il seguente orario giornaliero: dalle ore 8.00 del mattino fino alle ore 14.00;
dalle ore 15.30 fino alle ore 20.00
e dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del mattino e aveva disimpegnato le mansioni di animatore di contatto – miniclub baby club- junior club - torneisti-addetti ai giochi ludici sussumibili al
4° livello del “CCNL Aziende di Animazione e Intrattenimento”, nonostante nel contratto di lavoro il datore di lavoro richiamasse l'applicazione del diverso “CCNL Pubblici Esercizi”.
Ciò posto, ha invocato l'applicazione del “CCNL Aziende di Animazione e
Intrattenimento” al rapporto di lavoro e ha dedotto di essere rimasta creditrice, successivamente al licenziamento verbalmente intimatole, della retribuzione dovutale per il periodo di lavoro dal 1.7.2020 al 31.7.2020, delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e notturno svolto, dell'indennità di mancato preavviso, nonché, del rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Tutto ciò premesso chiesto “condannare la ( P.I. , in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, con sede a San Giovanni La Punta, via Duca degli Abruzzi, 70, al pagamento, in favore della signora (CF: TE
), della somma complessiva di €. 5.330,16, a titolo di retribuzione, C.F._1
13^ mensilità, TFR, ferie non godute, patto di esclusiva e rimborso spese di viaggio, sulla
pagina 2 di 9 base di quanto stabilito nel CCNL “Aziende di Animazione e Intrattenimento” o di quell'altra ritenuta più equa, oltre agli interessi legali dalla scadenza dei pagamenti sino al soddisfo.”
1.2 Con memoria tempestivamente depositata in data 25.1.2021 si è costituita la società contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, ha dedotto che, nel periodo di cui in ricorso 1.07.2020 - 31.07.2020 la ricorrente non ha mai prestato la propria attività lavorativa alle proprie dipendenze resistente né tantomeno in regime di subordinazione.
Ha precisato che la ricorrente ha soltanto “frequentato in prova e per qualche giorno”, in modo saltuario, la struttura “Parco della Gallinara” (così testualmente in ricorso) che ha poi ingiustificatamente abbandonato senza e farvi più ritorno.
Ha contestato i documenti prodotti dalla ricorrente disconoscendo la sottoscrizione degli stessi da parte del legale rappresentante, nonché, le foto e le schermate dei messaggi
WhatsApp, inammissibili e prive di valore probatorio.
Ha infine contestato il richiesto imborso di spese di viaggio ed ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio
1.3 All'esito dell'udienza del 6 dicembre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.,
a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita documentalmente e a mezzo prova per testi - viene decisa a mezzo della presente sentenza.
-------
2. Oggetto della presente controversia è l'accertamento dell'asserito rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1° luglio 2020 al 31 luglio 2020 e delle conseguenti differenze retributive.
Al riguardo, quanto alla prova della subordinazione, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 6 dicembre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6035/2021 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Catania TE presso lo studio dell'Avv. Enrico Crucillà, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
– P.IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell'Avv. Andrea Salvatore Longo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2021 , premesso di aver TE conseguito l'attestato di partecipazione al 13° corso di formazione per “professionisti nel settore turistico, tenutosi dal 11.6.2020 al 14.6.2020 e organizzato dalla società convenuta
ha riferito di essere stata successivamente assunta dalla predetta società con CP_2
pagina 1 di 9
scrittura privata del 20.6.2020, sottoscritta dalla madre , essendo ella Parte_2 all'epoca ancora minorenne, per svolgere le mansioni di animazione turistica e accoglienza, per la stagione estiva 2020, presso la struttura “Parco della Gallinara”, con sede ad Anzio
(RM).
Ha esposto che il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva un periodo di prova di
15 giorni di effettivo lavoro, il pagamento di un corrispettivo mensile di €. 300,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per un massimo di €. 50,00, nonché, un compenso aggiuntivo
a titolo di pari al 20% a titolo di corrispettivo patto di esclusiva con obbligo di non prestare alcuna attività collaborativa per almeno due anni presso la predetta struttura turistica senza autorizzazione della società datrice di lavoro.
Ha riferito di aver prestato la predetta attività lavorativa solo nel minor periodo compreso dal 1.7.2020 al 31.7.2020, allorché, era stata licenziata verbalmente in tronco e senza alcun preavviso.
Ha esposto che per il predetto periodo aveva lavorato in regime di subordinazione per sei giorni a settimana, con riposo per la mattinata del Lunedi osservando il seguente orario giornaliero: dalle ore 8.00 del mattino fino alle ore 14.00;
dalle ore 15.30 fino alle ore 20.00
e dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del mattino e aveva disimpegnato le mansioni di animatore di contatto – miniclub baby club- junior club - torneisti-addetti ai giochi ludici sussumibili al
4° livello del “CCNL Aziende di Animazione e Intrattenimento”, nonostante nel contratto di lavoro il datore di lavoro richiamasse l'applicazione del diverso “CCNL Pubblici Esercizi”.
Ciò posto, ha invocato l'applicazione del “CCNL Aziende di Animazione e
Intrattenimento” al rapporto di lavoro e ha dedotto di essere rimasta creditrice, successivamente al licenziamento verbalmente intimatole, della retribuzione dovutale per il periodo di lavoro dal 1.7.2020 al 31.7.2020, delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e notturno svolto, dell'indennità di mancato preavviso, nonché, del rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Tutto ciò premesso chiesto “condannare la ( P.I. , in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, con sede a San Giovanni La Punta, via Duca degli Abruzzi, 70, al pagamento, in favore della signora (CF: TE
), della somma complessiva di €. 5.330,16, a titolo di retribuzione, C.F._1
13^ mensilità, TFR, ferie non godute, patto di esclusiva e rimborso spese di viaggio, sulla
pagina 2 di 9 base di quanto stabilito nel CCNL “Aziende di Animazione e Intrattenimento” o di quell'altra ritenuta più equa, oltre agli interessi legali dalla scadenza dei pagamenti sino al soddisfo.”
1.2 Con memoria tempestivamente depositata in data 25.1.2021 si è costituita la società contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, ha dedotto che, nel periodo di cui in ricorso 1.07.2020 - 31.07.2020 la ricorrente non ha mai prestato la propria attività lavorativa alle proprie dipendenze resistente né tantomeno in regime di subordinazione.
Ha precisato che la ricorrente ha soltanto “frequentato in prova e per qualche giorno”, in modo saltuario, la struttura “Parco della Gallinara” (così testualmente in ricorso) che ha poi ingiustificatamente abbandonato senza e farvi più ritorno.
Ha contestato i documenti prodotti dalla ricorrente disconoscendo la sottoscrizione degli stessi da parte del legale rappresentante, nonché, le foto e le schermate dei messaggi
WhatsApp, inammissibili e prive di valore probatorio.
Ha infine contestato il richiesto imborso di spese di viaggio ed ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio
1.3 All'esito dell'udienza del 6 dicembre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.,
a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita documentalmente e a mezzo prova per testi - viene decisa a mezzo della presente sentenza.
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2. Oggetto della presente controversia è l'accertamento dell'asserito rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1° luglio 2020 al 31 luglio 2020 e delle conseguenti differenze retributive.
Al riguardo, quanto alla prova della subordinazione, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore
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