Trib. Cagliari, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. R.A.C.L. 473/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 473 del R.A.C.L. dell'anno 2014 promossa da:
E.L.G.A. s.r.l. (già LA ZA D'OR s.r.l.), con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Antonio De
Giudici, che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
TR ER, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Sandro
Piseddu che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine della memoria difensiva e di costituzione;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
La causa è stata decisa sulle conclusioni di cui al verbale odierno.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2014 la ELGA s.r.l., richiamata l'ordinanza n. 11/2013 con la quale è stato disposto il sequestro conservativo in confronto di TR ER di beni fino alla concorrenza di 60.000,00 euro, ha introdotto il giudizio di merito ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c..
Ha quindi esposto che il ER aveva lavorato alle sue dipendenze dal 3 maggio 1994 al 30
1
maggio 1996, segnatamente promuovendo vari prodotti alimentari nell'interesse di varie società, tra le quali, per quanto qui di interesse, la S.A.C.I. s.r.l. all'epoca preponente de LA ZA
D'OR s.r.l..
Difatti, ha proseguito la ricorrente, la S.A.C.I. aveva conferito a LA ZA D'OR, nel maggio 1994, un mandato in esclusiva di agenzia commerciale a tempo indeterminato relativo alla commercializzazione sull'interno territorio regionale della Sardegna dei prodotti a marchio LA
AM.
Tale incarico era cessato per effetto della rinuncia comunicata da essa ricorrente alla S.A.C.I. nell'aprile 2006, fatto salvo il termine di preavviso contrattualmente fissato durante il quale la stessa S.A.C.I. aveva continuato a commercializzare i prodotti con detto marchio per il tramite della ICAB s.p.a. la quale si era avvalsa a tal fine dell'opera del ER.
Ha soggiunto la ricorrente che gli accordi intervenuti con la S.A.C.I. prevedevano una provvigione in suo favore del 4 %, poi ridotta dal maggio 2005 al 3 %, sull'incassato (3 % sulle vendite promosse ed 1 % sugli incassi effettuati dall'agente).
Al fine del pagamento delle provvigioni la S.A.C.I. inviava a cadenza trimestrale al ER un prospetto recante i numeri di fattura, le relative date, il nome del cliente, l'imponibile e l'importo delle provvigioni cui seguiva da parte dell'agente l'invio di apposita fattura.
Così descritto il modus operandi nel rapporto con la S.AC.I. la stessa ricorrente ha sostenuto che
l'effettivo imponibile era apparso negli anni ben superiore a quello contabilizzato, stante il doloso occultamento dei corrispettivi imputabile all'odierno convenuto.
Tale circostanza l'aveva, d'altra parte, indotta a richiedere alla preponente ed allo stesso
ER documentazione integrativa onde verificare l'effettivo volume di affari per l'anzidetto marchio nel territorio sardo, iniziativa che tuttavia rimase priva di riscontro da parte degli interessati.
Successivamente, a seguito di ulteriori verifiche, è emerso che per diversi clienti l'importo delle forniture è stato di entità ben superiore a quella contabilizzata posto che la S.A.C.I. nelle comunicazioni periodiche di cui si è detto non aveva indicato l'effettivo volume di affari né, ovviamente, le corrispondenti provvigioni.
A fronte di tale illecito il legale rappresentante della società ha presentato una denuncia querela
2
che ha portato all'apertura di un procedimento penale per truffa, infine archiviato per intervenuta prescrizione.
Nel corso di tale procedimento, nondimeno, la polizia giudiziaria ha comunque acquisito elementi di conoscenza utili ai fini del presente giudizio, segnatamente con riguardo alla sottrazione dal calcolo delle provvigioni di un notevole volume di affari perpetrato mediante la omessa o parziale rendicontazione delle vendite dei prodotti a marchio LA AM per importi e con modalità meglio dettagliate in atti.
In relazione a tali condotte il ER, ha dedotto la ricorrente, quale soggetto che si presentava alla clientela quale referente aziendale per le vendite, ha concorso nell'illecito giacchè pur essendo agevolmente in grado di rilevare le incongruenze presenti nei rapporti trasmessi dalla
S.AC.I., ha omesso di segnalare tali anomalie proprio a cagione dell'accordo che aveva raggiunto con la stessa preponente onde occultare i dati reali.
Richiamati quindi, a conforto di tali affermazioni, alcuni passaggi motivazionali del provvedimento reso nel procedimento per sequestro conservativo (confermato all'esito del reclamo proposto dal ER) ha lamentato che per effetto della condotta infedele posta in essere dal convenuto essa ricorrente ha subito un danno da mancato conseguimento delle provvigioni pari ad euro 118.646,68, ovvero al diverso importo accertando in causa, nonché ulteriori danni correlati all'anticipato recesso dal contratto di agenzia con la S.A.C.I., alla lesione dell'immagine, alla ridotta presenza all'interno del mercato di riferimento nonché a profili di tipo morale.
Ha conseguentemente rassegnato le seguenti conclusioni:
A) Accertare e dichiarare che il sig. AN nell'espletamento della propria attività lavorativa alle dipendenze della società LA ZA D'OR SRL (ora ELGA SRL) e segnatamente in occasione della promozione dei prodotti a marchio LA AM contribuì ad occultare, negli anni dal 1994 al 2006, ovvero nel diverso lasso temporale che risulterà in corso di causa, il reale volume di affari nei confronti dei diversi clienti e l'esistenza di cessioni di merce, con conseguente sottrazione al calcolo delle provvigioni di un imponibile non inferiore ad €
5.000.000,00 ovvero di quello diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa;
B) per l'effetto condannare il Sig. AN al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, occorsi alla odierna ricorrente per effetto del predetto comportamento come da espositiva
3 che precede, oltre al maggior danno ed interessi legali con decorrenza di legge e fino all'effettivo soddisfo;
C) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e della fase cautelare.
Il convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato l'avversa prospettazione difensiva ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
In particolare ha eccepito la intervenuta prescrizione per il danno lamentato da controparte relativamente al periodo antecedente al 16 ottobre 1997 nonché la prescrizione per quanto concerne gli interessi rivendicati in causa per il periodo antecedente al 16 ottobre 2002.
Nel merito ha contestato le censure mosse sul suo operato deducendo di non aver mai svolto mansioni concernenti le operazioni di fatturazione de LA ZA D'OR relativamente alle provvigioni maturate sulle vendite avendo curato la mera raccolta e trasmissione degli ordinativi degli acquisti alla preponente.
Al riguardo ha rilevato la inconsistenza degli elementi di prova valorizzati a tal fine da controparte ed ha concluso in conformità a quanto sopra esposto per la declaratoria di parziale prescrizione delle ragioni di credito vantate dalla ricorrente e, comunque, per il rigetto delle domande proposte dalla ELGA s.r.l..
La causa, infine assegnata a questo giudicante in forza di un conforme provvedimento presidenziale del novembre 2022 volto a perequare i ruoli dei giudici della Sezione, è stata istruita mediante interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale e documenti ed è stata discussa dai difensori nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe.
*
1. La domanda attorea è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre.
2. Osserva preliminarmente il Tribunale che il cospicuo materiale probatorio acquisito nel corso del procedimento per sequestro conservativo ben può essere valorizzato in questa successiva fase processuale.
Difatti per un verso le dichiarazioni rese dai sommari informatori rivestono il valore della testimonianza, come già osservato nell'ordinanza il 6 ottobre 2022, mentre le produzioni documentali conservano, evidentemente, il loro valore dimostrativo anche in questa sede.
Se così è pare opportuno riportare, siccome non scalfito ma anzi corroborato, come si dirà oltre,
4
dalle successive acquisizioni processuali, il passaggio motivazionale contenuto nella ordinanza n.
11/2013 resa il 5 dicembre 2013 all'esito del giudizio racl n. 4139/2013, peraltro integralmente confermata all'esito del reclamo interposto dal ER:
Il resistente non ha affatto negato di aver curato, per conto della società ricorrente, il rapporto con la clientela in esecuzione del mandato agenziale per la promozione e vendita dei prodotti La
Fiammante.
Al riguardo, peraltro, concordano le dichiarazioni rese sia dagli informatori assunti nel presente giudizio che quelle rilasciate alla polizia giudiziaria nonché nel separato giudizio rubricato r.g. n. 2601/2007 (cfr. produzioni in atti).
Ritiene il Tribunale, all'esito della sommaria delibazione degli elementi di conoscenza offerti dalle parti, che il risultato finale conseguito dalla S.A.C.I. consistente nell'occultamento della gran parte del fatturato prodotto per il marchio La Fiammante in Sardegna, fosse necessariamente condizionato al mantenimento di una condotta compiacente da parte della persona che materialmente curava l'esecuzione del mandato di agenzia conferito a La Tazza D'Oro.
In tal senso va rilevato che i vari addetti alla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 473 del R.A.C.L. dell'anno 2014 promossa da:
E.L.G.A. s.r.l. (già LA ZA D'OR s.r.l.), con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Antonio De
Giudici, che la rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
TR ER, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Sandro
Piseddu che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine della memoria difensiva e di costituzione;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
La causa è stata decisa sulle conclusioni di cui al verbale odierno.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2014 la ELGA s.r.l., richiamata l'ordinanza n. 11/2013 con la quale è stato disposto il sequestro conservativo in confronto di TR ER di beni fino alla concorrenza di 60.000,00 euro, ha introdotto il giudizio di merito ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c..
Ha quindi esposto che il ER aveva lavorato alle sue dipendenze dal 3 maggio 1994 al 30
1
maggio 1996, segnatamente promuovendo vari prodotti alimentari nell'interesse di varie società, tra le quali, per quanto qui di interesse, la S.A.C.I. s.r.l. all'epoca preponente de LA ZA
D'OR s.r.l..
Difatti, ha proseguito la ricorrente, la S.A.C.I. aveva conferito a LA ZA D'OR, nel maggio 1994, un mandato in esclusiva di agenzia commerciale a tempo indeterminato relativo alla commercializzazione sull'interno territorio regionale della Sardegna dei prodotti a marchio LA
AM.
Tale incarico era cessato per effetto della rinuncia comunicata da essa ricorrente alla S.A.C.I. nell'aprile 2006, fatto salvo il termine di preavviso contrattualmente fissato durante il quale la stessa S.A.C.I. aveva continuato a commercializzare i prodotti con detto marchio per il tramite della ICAB s.p.a. la quale si era avvalsa a tal fine dell'opera del ER.
Ha soggiunto la ricorrente che gli accordi intervenuti con la S.A.C.I. prevedevano una provvigione in suo favore del 4 %, poi ridotta dal maggio 2005 al 3 %, sull'incassato (3 % sulle vendite promosse ed 1 % sugli incassi effettuati dall'agente).
Al fine del pagamento delle provvigioni la S.A.C.I. inviava a cadenza trimestrale al ER un prospetto recante i numeri di fattura, le relative date, il nome del cliente, l'imponibile e l'importo delle provvigioni cui seguiva da parte dell'agente l'invio di apposita fattura.
Così descritto il modus operandi nel rapporto con la S.AC.I. la stessa ricorrente ha sostenuto che
l'effettivo imponibile era apparso negli anni ben superiore a quello contabilizzato, stante il doloso occultamento dei corrispettivi imputabile all'odierno convenuto.
Tale circostanza l'aveva, d'altra parte, indotta a richiedere alla preponente ed allo stesso
ER documentazione integrativa onde verificare l'effettivo volume di affari per l'anzidetto marchio nel territorio sardo, iniziativa che tuttavia rimase priva di riscontro da parte degli interessati.
Successivamente, a seguito di ulteriori verifiche, è emerso che per diversi clienti l'importo delle forniture è stato di entità ben superiore a quella contabilizzata posto che la S.A.C.I. nelle comunicazioni periodiche di cui si è detto non aveva indicato l'effettivo volume di affari né, ovviamente, le corrispondenti provvigioni.
A fronte di tale illecito il legale rappresentante della società ha presentato una denuncia querela
2
che ha portato all'apertura di un procedimento penale per truffa, infine archiviato per intervenuta prescrizione.
Nel corso di tale procedimento, nondimeno, la polizia giudiziaria ha comunque acquisito elementi di conoscenza utili ai fini del presente giudizio, segnatamente con riguardo alla sottrazione dal calcolo delle provvigioni di un notevole volume di affari perpetrato mediante la omessa o parziale rendicontazione delle vendite dei prodotti a marchio LA AM per importi e con modalità meglio dettagliate in atti.
In relazione a tali condotte il ER, ha dedotto la ricorrente, quale soggetto che si presentava alla clientela quale referente aziendale per le vendite, ha concorso nell'illecito giacchè pur essendo agevolmente in grado di rilevare le incongruenze presenti nei rapporti trasmessi dalla
S.AC.I., ha omesso di segnalare tali anomalie proprio a cagione dell'accordo che aveva raggiunto con la stessa preponente onde occultare i dati reali.
Richiamati quindi, a conforto di tali affermazioni, alcuni passaggi motivazionali del provvedimento reso nel procedimento per sequestro conservativo (confermato all'esito del reclamo proposto dal ER) ha lamentato che per effetto della condotta infedele posta in essere dal convenuto essa ricorrente ha subito un danno da mancato conseguimento delle provvigioni pari ad euro 118.646,68, ovvero al diverso importo accertando in causa, nonché ulteriori danni correlati all'anticipato recesso dal contratto di agenzia con la S.A.C.I., alla lesione dell'immagine, alla ridotta presenza all'interno del mercato di riferimento nonché a profili di tipo morale.
Ha conseguentemente rassegnato le seguenti conclusioni:
A) Accertare e dichiarare che il sig. AN nell'espletamento della propria attività lavorativa alle dipendenze della società LA ZA D'OR SRL (ora ELGA SRL) e segnatamente in occasione della promozione dei prodotti a marchio LA AM contribuì ad occultare, negli anni dal 1994 al 2006, ovvero nel diverso lasso temporale che risulterà in corso di causa, il reale volume di affari nei confronti dei diversi clienti e l'esistenza di cessioni di merce, con conseguente sottrazione al calcolo delle provvigioni di un imponibile non inferiore ad €
5.000.000,00 ovvero di quello diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa;
B) per l'effetto condannare il Sig. AN al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, occorsi alla odierna ricorrente per effetto del predetto comportamento come da espositiva
3 che precede, oltre al maggior danno ed interessi legali con decorrenza di legge e fino all'effettivo soddisfo;
C) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e della fase cautelare.
Il convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato l'avversa prospettazione difensiva ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
In particolare ha eccepito la intervenuta prescrizione per il danno lamentato da controparte relativamente al periodo antecedente al 16 ottobre 1997 nonché la prescrizione per quanto concerne gli interessi rivendicati in causa per il periodo antecedente al 16 ottobre 2002.
Nel merito ha contestato le censure mosse sul suo operato deducendo di non aver mai svolto mansioni concernenti le operazioni di fatturazione de LA ZA D'OR relativamente alle provvigioni maturate sulle vendite avendo curato la mera raccolta e trasmissione degli ordinativi degli acquisti alla preponente.
Al riguardo ha rilevato la inconsistenza degli elementi di prova valorizzati a tal fine da controparte ed ha concluso in conformità a quanto sopra esposto per la declaratoria di parziale prescrizione delle ragioni di credito vantate dalla ricorrente e, comunque, per il rigetto delle domande proposte dalla ELGA s.r.l..
La causa, infine assegnata a questo giudicante in forza di un conforme provvedimento presidenziale del novembre 2022 volto a perequare i ruoli dei giudici della Sezione, è stata istruita mediante interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale e documenti ed è stata discussa dai difensori nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe.
*
1. La domanda attorea è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre.
2. Osserva preliminarmente il Tribunale che il cospicuo materiale probatorio acquisito nel corso del procedimento per sequestro conservativo ben può essere valorizzato in questa successiva fase processuale.
Difatti per un verso le dichiarazioni rese dai sommari informatori rivestono il valore della testimonianza, come già osservato nell'ordinanza il 6 ottobre 2022, mentre le produzioni documentali conservano, evidentemente, il loro valore dimostrativo anche in questa sede.
Se così è pare opportuno riportare, siccome non scalfito ma anzi corroborato, come si dirà oltre,
4
dalle successive acquisizioni processuali, il passaggio motivazionale contenuto nella ordinanza n.
11/2013 resa il 5 dicembre 2013 all'esito del giudizio racl n. 4139/2013, peraltro integralmente confermata all'esito del reclamo interposto dal ER:
Il resistente non ha affatto negato di aver curato, per conto della società ricorrente, il rapporto con la clientela in esecuzione del mandato agenziale per la promozione e vendita dei prodotti La
Fiammante.
Al riguardo, peraltro, concordano le dichiarazioni rese sia dagli informatori assunti nel presente giudizio che quelle rilasciate alla polizia giudiziaria nonché nel separato giudizio rubricato r.g. n. 2601/2007 (cfr. produzioni in atti).
Ritiene il Tribunale, all'esito della sommaria delibazione degli elementi di conoscenza offerti dalle parti, che il risultato finale conseguito dalla S.A.C.I. consistente nell'occultamento della gran parte del fatturato prodotto per il marchio La Fiammante in Sardegna, fosse necessariamente condizionato al mantenimento di una condotta compiacente da parte della persona che materialmente curava l'esecuzione del mandato di agenzia conferito a La Tazza D'Oro.
In tal senso va rilevato che i vari addetti alla
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