Trib. Pisa, sentenza 22/01/2025, n. 73
TRIB Pisa
Sentenza
22 gennaio 2025
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TRIB Pisa
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 114/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 114 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 02 aprile 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
PA IU, nata a [...] il [...] e residente a [...] (C.F.: [...]), in proprio e in qualità di erede di
PA AN, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]), deceduto in data 15.03.2022, e di US IL, nata a [...] il [...] (C.F.: RSS FMN 50L55
E745R), deceduta in data 07.12.2023, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Francesco Diacovo del Foro di Cosenza
attrice e
EL IA, residente a [...] convenuta contumace
BE NN, residente a [...]
convenuto contumace
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45, codice fiscale 00818570012, partita IVA 03740811207, in persona del procuratore Dott. Pierfrancesco
Colaianni, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Parducci del Foro di Firenze
convenuta ND RO, nato a [...] il [...] e residente a [...] (C. F.
[...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Simona Bellini del
Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Pisa via G. Impastato
convenuto
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., nella sua qualità di impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45, codice fiscale 00818570012, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Leonardo Susini del Foro di Pisa
convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in data 04.03.24 (quanto a parte attrice), in data 13.03.204 (quanto alla OL Ass.ni s.p.a.), in data 27.02.24 (quanto alla OL Ass.ni s.p.a. quale impresa designata per conto del F.G.V.S.) e in data 12.03.24 (quanto ad ND RO).
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione datato 14.12.2018, ritualmente notificato, MI AN, RU IL e
MI IU, rappresentati e difesi come in atti, adivano il Tribunale di Pisa per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro in oggetto è da ascriversi a colpa od imperizia concorrente dei conducenti della vettura Fiat TO tg.
DT288JF, della vettura IA Y rimasta non identificata e dalla vettura VW LF tg. EH723HR, e conseguentemente condannare i convenuti, in solido e ciascuno nella eventuale misura percentuale dell'accertando grado di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali – subiti a causa del prematuro decesso del sig. LA MI, e per l'effetto, riconoscere il diritto del sig. AN MI a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti,
a causa del prematuro decesso del figlio LA MI, nella misura globale di € 415.000,00 ovvero quella che sarà accertata nel corso del giudizio, nonché, riconoscere, il diritto della Sig.ra
IL RU, madre del LA MI, a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti nella misura globale di € 415.000,00 ovvero quella che sarà accertata nel corso di giudizio nonché, infine, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra IU IE, sorella del defunto LA
MI, a vedersi riconosciuta il risarcimento dei danni subiti nella misura globale di €125.000,00 ovvero quella che sarà accertata in corso del giudizio. Condannare in solido, ancora, i convenuti tutti al pagamento in favore degli attori della svalutazione monetaria e degli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo sulle somme loro spettanti a titolo di risarcimento. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
A sostegno delle proprie ragioni gli attori deducevano di essere rispettivamente padre, madre e sorella di MI LA, deceduto a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 17.12.2013, alle ore 14.30 circa, nel Comune di Pisa, allo svincolo Pisa Nord Est S.G.C. FI-PI-LI, sinistro che aveva visto coinvolti, oltre al motoveicolo BMW GS 1200 S tg. DK41508 di proprietà e condotto dallo scomparso
MI LA, l'autovettura Fiat TO tg. DT288JF (assicurata per la RCA presso FondiariaSai
Assicurazioni S.p.A. con polizza n. 14076593208), di proprietà di ST IA e condotta da NA
NN, un'autovettura IA Y di colore bianco, rimasta non identificata, e l'autovettura VW
LF targata EH723HR, di proprietà e condotta da ND RO.
Gli istanti assumevano che la causazione del sinistro era da scriversi alla condotta tenuta da NA
NN, conducente della Fiat TO, il quale, effettuando un'improvvida manovra di frenata e spostamento verso la sinistra della propria carreggiata a causa della presenza di un veicolo (una
IA Y non identificata) che gli avrebbe tagliato la strada, aveva determinato la rovinosa caduta a terra del motociclo BMW R1200S condotto da MI LA, il quale, disarcionato dal mezzo e scivolando sull'asfalto, era andato a impattare violentemente contro la VW LF tg. DT288JF condotta da ND RO, che proveniva in senso contrario, perdendo la vita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2019 si costituiva in giudizio
OL Ass.ni s.p.a., quale assicuratore sia dell'autovettura Fiat TO targata DT288JF, di proprietà di ST IA e condotta da NA NN, sia dell'autovettura VW LF targata
EH723HR, di proprietà e condotta da ND RO, per chiedere il rigetto della domande attoree, dovendo il sinistro essere ascritto, a suo dire, alla condotta del MI, conducente del motoveicolo che, come riferito dal testimone presente, a seguito di una frenata posta in essere dal NA avrebbe a sua volta frenato perdendo il controllo del motoveicolo, che era così caduto a terra ed era andato a tamponare la Fiat TO.
Nessuna responsabilità sarebbe stata, inoltre, ascrivibile -parimenti- al convenuto ND, conducente della VW LF, la cui condotta non avrebbe avuto alcuna efficienza causale in relazione al verificarsi dell'evento e delle sue conseguenze.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.04.2019 OL Ass.ni s.p.a. si costituiva in giudizio anche nella sua qualità di impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato invio della richiesta di risarcimento dei danni nel termine di cui all'art. 283 comma 1 CdA
e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda sussistendo, a suo dire, il concorso colposo della vittima, ex art. 1227 comma 1 e comma 2 c.c., nella causazione del sinistro e non essendo emersi elementi idonei a provare la responsabilità di un veicolo non identificato nella dinamica dell'evento.
Il convenuto ND, costituitosi in giudizio in data 20.05.2019, respingeva a sua volta ogni eventuale addebito circa la causazione del decesso del MI, asserendo che il veicolo da lui condotto aveva tenuto una velocità di marcia modesta (20 Km/h) e che l'urto con il corpo del motociclista, che aveva invaso la corsia di marcia da lui percorsa, era stato pressochè inevitabile.
All'udienza del 10.10.2019 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti NA NN e ST
IA, non costituitisi, e, concessi i termini per deposito di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi ammessi e l'assunzione dell'interrogatorio formale degli attori, nonché mediante l'espletamento di CTU tecnica.
Nelle more del giudizio, stante l'avvenuto decesso degli attori MI AN e RU IL, la causa veniva proseguita, mediante atto di costituzione in giudizio depositato il 256.2.2022, da
MI IU, sia in proprio che quale erede dei defunti genitori.
Depositata la relazione del CTU, le parti venivano invitate a rassegnare le rispettive conclusioni e, in esito all'udienza cartolare del 21.03.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 2.4.2024, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, al quale incombente le parti medesime provvedevano nel termine di legge.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
Il presente giudizio verte in materia di responsabilità extracontrattuale originata dal sinistro stradale in cui ha perso la vita MI LA e che ha visto coinvolti, nei termini di seguito meglio precisati,
i conducenti dei veicoli appresso parimenti indicati.
L'azione promossa dapprima dai genitori e dalla sorella del defunto MI LA è oggi coltivata da MI IU sia in proprio che quale erede dei propri ascendenti MI AN e RU
IL, entrambi deceduti in corso di causa.
Ciò posto, va evidenziato preliminarmente che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da UnipoSai s.p.a. si appalesa infondata.
E' da rilevare, infatti, che il rapporto di parentela tra l'attrice MI IU e i defunti MI
AN e RU IL (nonché quello tra gli odierni istanti e il defunto MI LA) è stato attestato, da MI AN, nell'“Autocertificazione situazione di famiglia originale” (doc. 18 prodotto in allegato all'atto introduttivo del presente giudizio).
Ora, se è vero che detta dichiarazione sostitutiva non può costituire piena prova al di fuori dei rapporti con la P.A., giova tuttavia richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che dà rilievo al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in forza del quale deve valorizzarsi il comportamento assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva viene fatta valere
(Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 12065 del 29.05.2014).
E, poiché nella specie OL s.p.a. ha sollevato, specificamente, l'eccezione in argomento solo in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. (e ciò dopo avere, all'atto della sua costituzione in giudizio, svolto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 114 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 02 aprile 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
PA IU, nata a [...] il [...] e residente a [...] (C.F.: [...]), in proprio e in qualità di erede di
PA AN, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]), deceduto in data 15.03.2022, e di US IL, nata a [...] il [...] (C.F.: RSS FMN 50L55
E745R), deceduta in data 07.12.2023, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Francesco Diacovo del Foro di Cosenza
attrice e
EL IA, residente a [...] convenuta contumace
BE NN, residente a [...]
convenuto contumace
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45, codice fiscale 00818570012, partita IVA 03740811207, in persona del procuratore Dott. Pierfrancesco
Colaianni, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Parducci del Foro di Firenze
convenuta ND RO, nato a [...] il [...] e residente a [...] (C. F.
[...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Simona Bellini del
Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Pisa via G. Impastato
convenuto
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., nella sua qualità di impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, con sede legale in Bologna via Stalingrado n. 45, codice fiscale 00818570012, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Leonardo Susini del Foro di Pisa
convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in data 04.03.24 (quanto a parte attrice), in data 13.03.204 (quanto alla OL Ass.ni s.p.a.), in data 27.02.24 (quanto alla OL Ass.ni s.p.a. quale impresa designata per conto del F.G.V.S.) e in data 12.03.24 (quanto ad ND RO).
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione datato 14.12.2018, ritualmente notificato, MI AN, RU IL e
MI IU, rappresentati e difesi come in atti, adivano il Tribunale di Pisa per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro in oggetto è da ascriversi a colpa od imperizia concorrente dei conducenti della vettura Fiat TO tg.
DT288JF, della vettura IA Y rimasta non identificata e dalla vettura VW LF tg. EH723HR, e conseguentemente condannare i convenuti, in solido e ciascuno nella eventuale misura percentuale dell'accertando grado di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali – subiti a causa del prematuro decesso del sig. LA MI, e per l'effetto, riconoscere il diritto del sig. AN MI a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti,
a causa del prematuro decesso del figlio LA MI, nella misura globale di € 415.000,00 ovvero quella che sarà accertata nel corso del giudizio, nonché, riconoscere, il diritto della Sig.ra
IL RU, madre del LA MI, a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti nella misura globale di € 415.000,00 ovvero quella che sarà accertata nel corso di giudizio nonché, infine, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra IU IE, sorella del defunto LA
MI, a vedersi riconosciuta il risarcimento dei danni subiti nella misura globale di €125.000,00 ovvero quella che sarà accertata in corso del giudizio. Condannare in solido, ancora, i convenuti tutti al pagamento in favore degli attori della svalutazione monetaria e degli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo sulle somme loro spettanti a titolo di risarcimento. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
A sostegno delle proprie ragioni gli attori deducevano di essere rispettivamente padre, madre e sorella di MI LA, deceduto a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 17.12.2013, alle ore 14.30 circa, nel Comune di Pisa, allo svincolo Pisa Nord Est S.G.C. FI-PI-LI, sinistro che aveva visto coinvolti, oltre al motoveicolo BMW GS 1200 S tg. DK41508 di proprietà e condotto dallo scomparso
MI LA, l'autovettura Fiat TO tg. DT288JF (assicurata per la RCA presso FondiariaSai
Assicurazioni S.p.A. con polizza n. 14076593208), di proprietà di ST IA e condotta da NA
NN, un'autovettura IA Y di colore bianco, rimasta non identificata, e l'autovettura VW
LF targata EH723HR, di proprietà e condotta da ND RO.
Gli istanti assumevano che la causazione del sinistro era da scriversi alla condotta tenuta da NA
NN, conducente della Fiat TO, il quale, effettuando un'improvvida manovra di frenata e spostamento verso la sinistra della propria carreggiata a causa della presenza di un veicolo (una
IA Y non identificata) che gli avrebbe tagliato la strada, aveva determinato la rovinosa caduta a terra del motociclo BMW R1200S condotto da MI LA, il quale, disarcionato dal mezzo e scivolando sull'asfalto, era andato a impattare violentemente contro la VW LF tg. DT288JF condotta da ND RO, che proveniva in senso contrario, perdendo la vita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2019 si costituiva in giudizio
OL Ass.ni s.p.a., quale assicuratore sia dell'autovettura Fiat TO targata DT288JF, di proprietà di ST IA e condotta da NA NN, sia dell'autovettura VW LF targata
EH723HR, di proprietà e condotta da ND RO, per chiedere il rigetto della domande attoree, dovendo il sinistro essere ascritto, a suo dire, alla condotta del MI, conducente del motoveicolo che, come riferito dal testimone presente, a seguito di una frenata posta in essere dal NA avrebbe a sua volta frenato perdendo il controllo del motoveicolo, che era così caduto a terra ed era andato a tamponare la Fiat TO.
Nessuna responsabilità sarebbe stata, inoltre, ascrivibile -parimenti- al convenuto ND, conducente della VW LF, la cui condotta non avrebbe avuto alcuna efficienza causale in relazione al verificarsi dell'evento e delle sue conseguenze.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.04.2019 OL Ass.ni s.p.a. si costituiva in giudizio anche nella sua qualità di impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato invio della richiesta di risarcimento dei danni nel termine di cui all'art. 283 comma 1 CdA
e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda sussistendo, a suo dire, il concorso colposo della vittima, ex art. 1227 comma 1 e comma 2 c.c., nella causazione del sinistro e non essendo emersi elementi idonei a provare la responsabilità di un veicolo non identificato nella dinamica dell'evento.
Il convenuto ND, costituitosi in giudizio in data 20.05.2019, respingeva a sua volta ogni eventuale addebito circa la causazione del decesso del MI, asserendo che il veicolo da lui condotto aveva tenuto una velocità di marcia modesta (20 Km/h) e che l'urto con il corpo del motociclista, che aveva invaso la corsia di marcia da lui percorsa, era stato pressochè inevitabile.
All'udienza del 10.10.2019 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti NA NN e ST
IA, non costituitisi, e, concessi i termini per deposito di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi ammessi e l'assunzione dell'interrogatorio formale degli attori, nonché mediante l'espletamento di CTU tecnica.
Nelle more del giudizio, stante l'avvenuto decesso degli attori MI AN e RU IL, la causa veniva proseguita, mediante atto di costituzione in giudizio depositato il 256.2.2022, da
MI IU, sia in proprio che quale erede dei defunti genitori.
Depositata la relazione del CTU, le parti venivano invitate a rassegnare le rispettive conclusioni e, in esito all'udienza cartolare del 21.03.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 2.4.2024, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, al quale incombente le parti medesime provvedevano nel termine di legge.
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Merito della lite e motivi della decisione
Il presente giudizio verte in materia di responsabilità extracontrattuale originata dal sinistro stradale in cui ha perso la vita MI LA e che ha visto coinvolti, nei termini di seguito meglio precisati,
i conducenti dei veicoli appresso parimenti indicati.
L'azione promossa dapprima dai genitori e dalla sorella del defunto MI LA è oggi coltivata da MI IU sia in proprio che quale erede dei propri ascendenti MI AN e RU
IL, entrambi deceduti in corso di causa.
Ciò posto, va evidenziato preliminarmente che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da UnipoSai s.p.a. si appalesa infondata.
E' da rilevare, infatti, che il rapporto di parentela tra l'attrice MI IU e i defunti MI
AN e RU IL (nonché quello tra gli odierni istanti e il defunto MI LA) è stato attestato, da MI AN, nell'“Autocertificazione situazione di famiglia originale” (doc. 18 prodotto in allegato all'atto introduttivo del presente giudizio).
Ora, se è vero che detta dichiarazione sostitutiva non può costituire piena prova al di fuori dei rapporti con la P.A., giova tuttavia richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che dà rilievo al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in forza del quale deve valorizzarsi il comportamento assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva viene fatta valere
(Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 12065 del 29.05.2014).
E, poiché nella specie OL s.p.a. ha sollevato, specificamente, l'eccezione in argomento solo in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. (e ciò dopo avere, all'atto della sua costituzione in giudizio, svolto
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