Trib. Napoli, sentenza 06/11/2024, n. 7391
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. L R ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 6 novembre 2024, la seguente SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15266 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2022 avente ad oggetto: spettanze e impugnativa licenziamento
TRA
, nato a Napoli (NA) il 14.5.1988 Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Recco n. 23 presso lo studio dell'Avv. C A, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
elett.te dom.ta in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 25 presso l'avv. G I, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
elett.te dom.ta in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 25 presso l'avv. G I, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere stato assunto in data 06.04.2021, alle dipendenze della con contratto part-time a tempo determinato e qualifica di CP_2 impiegato V livello del CCNL Terziario e con retribuzione di euro 600,00 mensili e che dal
01.07.2021, il rapporto di lavoro veniva convertito a tempo indeterminato full-time, III livello grafico creativo e il trattamento retributivo subiva un piccolo incremento pari ad euro 900 mensili, aumentati a euro 1.200 da ottobre 2021. Deduce che di fatto la prestazione di lavoro era stata resa alle dipendenze della reale datrice di lavoro, nella cui Controparte_1 organizzazione si è inserita. Deduce di aver svolto dall'inizio le mansioni lavorative di graphic designer, riconducibili al III livello del CCNL, con orario a tempo pieno. Deduce che il rapporto era cessato per licenziamento con comunicazione del 30 maggio 2022 per giustificato motivo oggettivo.
Asserisce di non aver ricevuto una retribuzione proporzionata e sufficiente rispetto alla prestazione di lavoro svolta, in relazione all'intero arco temporale sopra indicato e rispetto alla durata oraria effettiva della prestazione e all'inquadramento formalmente ricevuto.
Impugna inoltre il licenziamento, in quanto ritenuto nullo perché fondato su motivi ritorsivi rispetto alla richiesta legittima di pagamento della retribuzione ovvero illegittimo per la insussistenza del giustificato motivo oggettivo ovvero per la insufficienza della motivazione del recesso.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le modalità di cui sopra, con la condanna della convenuta al pagamento delle spettanze retributive per come analiticamente indicate nei conteggi allegati al ricorso nonché la declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento con ogni conseguenza reintegratoria e risarcitoria. Chiede di estendere la pronuncia in solido a entrambe le convenute, asserendo la sussistenza tra le stesse di un appalto di fatto.
- LA COSTITUZIONE DELLE CONVENUTE Si sono costituite le resistenti, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto.
La eccepisce preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_1 per la totale estraneità al rapporto di lavoro con il ricorrente e con l'attività di impresa in cui la prestazione di lavoro subordinato è stata inserita.
Eccepisce inoltre la nullità del ricorso per la carenza di allegazioni di fatti e ragioni di diritto per come richiesto dall'art. 414 c.p.c., nonché per la mancata specifica allegazione del CCNL applicabile al rapporto di lavoro per come prospettato.
Deduce, quindi, l'infondatezza dell'avversa pretesa nel merito e conclude per il rigetto del ricorso.
La eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo per la carenza di CP_2 allegazioni di fatti e ragioni di diritto per come richiesto dall'art. 414 c.p.c., nonché per la mancata specifica allegazione del CCNL applicabile al rapporto di lavoro per come prospettato. Deduce, quindi, l'infondatezza dell'avversa pretesa nel merito per la insussistenza dei presupposti per le invocate differenze retributive, nonché per la legittimità del licenziamento intimato per ragioni organizzative. Eccepisce la totale estraneità della al rapporto di CP_1 lavoro per cui è causa. Conclude per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito il contraddittorio tra le parti anche a seguito dell'autorizzazione alla rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, sono stati concessi diversi rinvii al fine di verificare la possibilità di una definizione bonaria della lite. Rimasta tale possibilità senza esito positivo, la causa è stata istruita anche a mezzo prova testimoniale e quindi, ritenuta matura per la decisione, è stato disposto il rinvio per la discussione alla odierna udienza, previa assegnazione di termine per il deposito di nuovi conteggi a parte ricorrente. All'esito della odierna discussione, la causa viene decisa con la sentenza che segue.
Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale nei limiti dettati dalla seguente motivazione.
- L'ECCEZIONE DI NULLITA' Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame del ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto a fondamento delle pretese attoree. Risulta, invero, la prospettazione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di entrambe le convenute, con la specificazione delle mansioni svolte, dell'orario di lavoro osservato, della retribuzione percepita e della soggezione al potere datoriale esercitato dal titolare delle società. Risultano, quindi, specificate le causali su cui si fonda la richiesta di pagamento delle differenze retributive, pure quantificate nel loro ammontare.
Analogamente deve ritenersi in relazione all'impugnativa del licenziamento, fondata su
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. L R ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 6 novembre 2024, la seguente SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15266 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2022 avente ad oggetto: spettanze e impugnativa licenziamento
TRA
, nato a Napoli (NA) il 14.5.1988 Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Recco n. 23 presso lo studio dell'Avv. C A, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
elett.te dom.ta in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 25 presso l'avv. G I, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
elett.te dom.ta in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 25 presso l'avv. G I, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere stato assunto in data 06.04.2021, alle dipendenze della con contratto part-time a tempo determinato e qualifica di CP_2 impiegato V livello del CCNL Terziario e con retribuzione di euro 600,00 mensili e che dal
01.07.2021, il rapporto di lavoro veniva convertito a tempo indeterminato full-time, III livello grafico creativo e il trattamento retributivo subiva un piccolo incremento pari ad euro 900 mensili, aumentati a euro 1.200 da ottobre 2021. Deduce che di fatto la prestazione di lavoro era stata resa alle dipendenze della reale datrice di lavoro, nella cui Controparte_1 organizzazione si è inserita. Deduce di aver svolto dall'inizio le mansioni lavorative di graphic designer, riconducibili al III livello del CCNL, con orario a tempo pieno. Deduce che il rapporto era cessato per licenziamento con comunicazione del 30 maggio 2022 per giustificato motivo oggettivo.
Asserisce di non aver ricevuto una retribuzione proporzionata e sufficiente rispetto alla prestazione di lavoro svolta, in relazione all'intero arco temporale sopra indicato e rispetto alla durata oraria effettiva della prestazione e all'inquadramento formalmente ricevuto.
Impugna inoltre il licenziamento, in quanto ritenuto nullo perché fondato su motivi ritorsivi rispetto alla richiesta legittima di pagamento della retribuzione ovvero illegittimo per la insussistenza del giustificato motivo oggettivo ovvero per la insufficienza della motivazione del recesso.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le modalità di cui sopra, con la condanna della convenuta al pagamento delle spettanze retributive per come analiticamente indicate nei conteggi allegati al ricorso nonché la declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento con ogni conseguenza reintegratoria e risarcitoria. Chiede di estendere la pronuncia in solido a entrambe le convenute, asserendo la sussistenza tra le stesse di un appalto di fatto.
- LA COSTITUZIONE DELLE CONVENUTE Si sono costituite le resistenti, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto.
La eccepisce preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_1 per la totale estraneità al rapporto di lavoro con il ricorrente e con l'attività di impresa in cui la prestazione di lavoro subordinato è stata inserita.
Eccepisce inoltre la nullità del ricorso per la carenza di allegazioni di fatti e ragioni di diritto per come richiesto dall'art. 414 c.p.c., nonché per la mancata specifica allegazione del CCNL applicabile al rapporto di lavoro per come prospettato.
Deduce, quindi, l'infondatezza dell'avversa pretesa nel merito e conclude per il rigetto del ricorso.
La eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo per la carenza di CP_2 allegazioni di fatti e ragioni di diritto per come richiesto dall'art. 414 c.p.c., nonché per la mancata specifica allegazione del CCNL applicabile al rapporto di lavoro per come prospettato. Deduce, quindi, l'infondatezza dell'avversa pretesa nel merito per la insussistenza dei presupposti per le invocate differenze retributive, nonché per la legittimità del licenziamento intimato per ragioni organizzative. Eccepisce la totale estraneità della al rapporto di CP_1 lavoro per cui è causa. Conclude per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito il contraddittorio tra le parti anche a seguito dell'autorizzazione alla rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, sono stati concessi diversi rinvii al fine di verificare la possibilità di una definizione bonaria della lite. Rimasta tale possibilità senza esito positivo, la causa è stata istruita anche a mezzo prova testimoniale e quindi, ritenuta matura per la decisione, è stato disposto il rinvio per la discussione alla odierna udienza, previa assegnazione di termine per il deposito di nuovi conteggi a parte ricorrente. All'esito della odierna discussione, la causa viene decisa con la sentenza che segue.
Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale nei limiti dettati dalla seguente motivazione.
- L'ECCEZIONE DI NULLITA' Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame del ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto a fondamento delle pretese attoree. Risulta, invero, la prospettazione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di entrambe le convenute, con la specificazione delle mansioni svolte, dell'orario di lavoro osservato, della retribuzione percepita e della soggezione al potere datoriale esercitato dal titolare delle società. Risultano, quindi, specificate le causali su cui si fonda la richiesta di pagamento delle differenze retributive, pure quantificate nel loro ammontare.
Analogamente deve ritenersi in relazione all'impugnativa del licenziamento, fondata su
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