Trib. Rovigo, sentenza 15/01/2025, n. 18
Sentenza
15 gennaio 2025
Sentenza
15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
n. 4314/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4314/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegata amministrativa presso l'Università di Padova reddito: euro 1.500,00/1.600,00 circa al mese con l'Avv. Tiziana Lionello presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio alle dipendenze di CP_1 reddito: euro 1.500,00/1.600,00 circa al mese con l'Avv. Carla Abbreviato presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a EL (RO) il 23-8-2020 (anno 2020, n. 1, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
e dalla cui unione è nato il figlio il 13-10-2021. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. Autorizzi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza.
2. Affidi in forma condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore, con Per_1 collocamento del medesimo presso la madre, con impegno per il padre di vedere e tenere con sé lo stesso:
• tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalla uscita di scuola alle ore 16 fino alle ore 21, nella settimana in cui il ha il turno di lavoro al Parte_2 mattino, e, nella medesima settimana, trascorrerà il fine settimana con Per_1 la madre;
• durante la settimana in cui, invece, il ha il turno di lavoro pomeridiano, Parte_2 lo stesso potrà, previo accordo con la madre, portare a scuola al mattino Per_1
e trascorrere con lui il fine settimana dal sabato mattina alle ore 9 fino alla domenica sera alle 21. Il padre terrà presso di sé il figlio minore 3 giorni, durante le festività pasquali, 7 giorni, durante le festività natalizie, alternando con l'altro genitore, di anno in anno, le festività principali e 20 giorni, di cui