Trib. Trani, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 660/2023 avente ad oggetto: prestazione: indennità – rendita vitalizia INAIL o equivalente – altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
OM PA, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Lorenza
Patierno, presso il cui studio in Bitonto, alla via G. Mazzini n. 49, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI

INFORTUNI SUL LAVORO – I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Patrizia De Chirico e con questi elettivamente domiciliato in Barletta, alla via Amerigo Vespucci n. 1 –
Avvocatura INAIL
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta dell'11 dicembre 2024.
1
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 30.01.2023, OM SQ, dopo aver premesso di svolgere dal 1987 mansioni di metalmeccanico, attualmente alle dipendenze della
Dicar Group s.p.a., ha dedotto: che durante il suddetto periodo di lavoro, e a tutt'oggi, nell'espletamento delle sue mansioni prevalentemente di
“metalmeccanico” ha svolto mansioni di saldatore, manutentore, produzione e riparazione mezzi di trasporto, fabbricazione prodotti in metallo, motori e macchine lavorando per otto ore giornaliere tutti i giorni dal lunedì al sabato;
che in data

16.10.2020, presentava all'INAIL domanda per il riconoscimento di malattia professionale in quanto affetto da “Spondilodiscopatie -ipoacusia”;
che diversi studi hanno evidenziato la sussistenza del nesso causale tra le denunciate malattie e le mansioni da lui svolte nell'esercizio dell'attività lavorativa;
che l'INAIL, con provvedimento del 30.03.2021, rigettava la domanda per assenza del nesso di causalità;
che in data 07.10.2021 avverso il provvedimento adottato presentava ricorso amministrativa ritenendo sussistente il nesso causale tra la patologia e la malattia professionale denunciata anche perché tabellata, ma il ricorso era respinto;
che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di cui al d.lgs 38 del

23.02.2000, per il riconoscimento, in suo favore del danno biologico derivato da malattia professionale.
In conseguenza di ciò ha chiesto in via principale che il Tribunale accerti la natura di malattia professionale della patologia descritta in ricorso per effetto dell'attività lavorativa svolta, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire
l'indennizzo dovuto parametrato a un danno biologico pari al 16% e con condanna dell'INAIL al pagamento di tale indennizzo;
in via subordinata che per il caso in cui, riconosciuta la malattia professionale, questa fosse dichiarata non indennizzabile per entità inferiore al limite stabilito dalla legge, di accertare in ogni caso la misura dell'inabilità permanente derivata;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Costituitosi in giudizio, l'INAIL ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando che i sanitari dell'Istituto, esaminata la documentazione acquisita, hanno escluso
2 l'efficacia causale della lavorazione svolta nel determinismo delle patologie lamentate per inidoneità del rischio lavorativo. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio sono stati escussi alcuni testimoni ed espletata una c.t.u. medico-legale.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u.
Deve osservarsi, infatti, anche luce di quanto si evidenzierà nel prosieguo, che la consulenza tecnica d'ufficio espletata risulta sufficientemente motivata e adeguata.
2. Preliminarmente va osservato che la domanda è procedibile, essendo documentato il precedente invio di domanda amministrativa in data 16.10.2020.
3. Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Com'è noto, la malattia professionale è un evento dannoso occorso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude
l'indennizzabilità della malattia.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia.
Sul punto, deve più specificamente osservarsi che mentre sussiste, ai sensi del
DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta invece al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 15400/2011).
4. Ciò posto in termini generali, il ricorrente nel caso di specie ha chiesto al
Tribunale adito di accertare la natura professionale della patologia descritta in ricorso ovvero “Spondilodiscopatie-ipoacusia” per effetto dell'attività lavorativa
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svolta, con
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