Trib. Cosenza, sentenza 29/11/2024, n. 2150
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. ssa F C all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3524 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021 , vertente
T R A
, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall' Parte_1
Avv. GALLUZZO FRANCESCO
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_1
Via San Martino, CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: emolumenti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del con-
tendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un ve-
1
ro e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa
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