Trib. Napoli, sentenza 18/11/2024, n. 7817
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostitu- zione di udienza disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al n. 12406/2024 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CIANNIELLO GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentan- Controparte_1
te pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tiziana Taglialatela e Claudia Manzi, con domici- lio eletto presso la sede legale dell'Ente in alla Via Cardarelli n. 9 CP_1
Resistente
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. dipendente dell' Parte_1 Parte_2
in qualità di infermiere categoria D livello 01/D, in servizio presso la
[...] Parte_3
esponeva: che, con turnazione regolare mattina/pomeriggio/notte, aveva sempre svolto la propria attività lavo- rativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, come dimostrato dai cartellini presenze allegati;
che per tali prestazioni non aveva fruito dell'equivalente riposo compensativo né percepito la corri- spondente indennità prevista dall'art. 9 CCNL Comparto Sanità 1999, richiamato dall'art. 29 CCNL
Comparto Sanità 2016/2018.
Concludeva, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali” e per l'effet- to condannare l' convenuta al pagamento della somma di € 2.072,04 o della diversa somma CP_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva l' che, preliminarmente, eccepiva la decadenza Controparte_1
dall'esercizio del diritto di ottenere il riposo compensativo o il compenso straordinario, non avendo il ricorrente presentato la richiesta nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL 2016/2018.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sostenendo che il ricorrente, in quanto turnista, aveva già ricevuto l'indennità prevista dall'art. 44 CCNL 1995 e che non sussistevano i presupposti
2
per il cumulo con l'ulteriore indennità ex art. 9 CCNL 1999, non avendo il lavoratore dimostrato di aver prestato attività in limiti orari superiori rispetto agli altri dipendenti.
Concludeva chiedendo: “1) preliminarmente accogliere l'eccezione di decadenza formulata e per
l'effetto dichiarare nulla dovuto;
2) nel merito dichiarare non provata la domanda;
3) dichiarare la domanda infondata per assenza di uno dei presupposti di accoglimento della stessa e per effetto ri- gettare il ricorso;
4) con vittoria di spese”.
Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di decadenza formulata dalla resistente. Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL 2016/2018 attiene alla facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in alternativa al trattamento economico. Decorso tale termine, permane il diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo, configurandosi l'obbligazione come semplice ai sensi dell'art. 1289 c.c.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949 (poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle fe- ste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprez- zare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motiva- zione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente ri- poso da godere,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostitu- zione di udienza disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al n. 12406/2024 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CIANNIELLO GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentan- Controparte_1
te pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tiziana Taglialatela e Claudia Manzi, con domici- lio eletto presso la sede legale dell'Ente in alla Via Cardarelli n. 9 CP_1
Resistente
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. dipendente dell' Parte_1 Parte_2
in qualità di infermiere categoria D livello 01/D, in servizio presso la
[...] Parte_3
esponeva: che, con turnazione regolare mattina/pomeriggio/notte, aveva sempre svolto la propria attività lavo- rativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, come dimostrato dai cartellini presenze allegati;
che per tali prestazioni non aveva fruito dell'equivalente riposo compensativo né percepito la corri- spondente indennità prevista dall'art. 9 CCNL Comparto Sanità 1999, richiamato dall'art. 29 CCNL
Comparto Sanità 2016/2018.
Concludeva, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali” e per l'effet- to condannare l' convenuta al pagamento della somma di € 2.072,04 o della diversa somma CP_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva l' che, preliminarmente, eccepiva la decadenza Controparte_1
dall'esercizio del diritto di ottenere il riposo compensativo o il compenso straordinario, non avendo il ricorrente presentato la richiesta nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL 2016/2018.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sostenendo che il ricorrente, in quanto turnista, aveva già ricevuto l'indennità prevista dall'art. 44 CCNL 1995 e che non sussistevano i presupposti
2
per il cumulo con l'ulteriore indennità ex art. 9 CCNL 1999, non avendo il lavoratore dimostrato di aver prestato attività in limiti orari superiori rispetto agli altri dipendenti.
Concludeva chiedendo: “1) preliminarmente accogliere l'eccezione di decadenza formulata e per
l'effetto dichiarare nulla dovuto;
2) nel merito dichiarare non provata la domanda;
3) dichiarare la domanda infondata per assenza di uno dei presupposti di accoglimento della stessa e per effetto ri- gettare il ricorso;
4) con vittoria di spese”.
Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di decadenza formulata dalla resistente. Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL 2016/2018 attiene alla facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in alternativa al trattamento economico. Decorso tale termine, permane il diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo, configurandosi l'obbligazione come semplice ai sensi dell'art. 1289 c.c.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949 (poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle fe- ste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprez- zare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motiva- zione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente ri- poso da godere,
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