Trib. Ivrea, sentenza 21/11/2024, n. 1259
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Testo completo
N. R.G. 3475/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. A S PRESIDENTE Dott.ssa R MPIETRO GIUDICE Dott. A A B GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3475/2021 R.G./F avente per oggetto separazione giudiziale promossa da:
Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] il 26,02,1979, residente in C.F._1
Castellamonte (TO), Vicolo Giuseppe Galasso n. 2, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n. 23, presso lo studio dell'Avv. D O, che la rappresenta e difende tanto unitamente quanto disgiuntamente con l'Avv. A B, e con l'Avv. A R per delega in atti.
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in C.F._2
Castellamonte (TO), vicolo Galasso, 2, domiciliato in Rivarolo Canavese, Via Gallo Pecca, 20, presso lo studio dell'avvocato Rosario Achille Dell'Abate
) che lo rappresenta e difende per delega in atti C.F._3
PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 20.11.2024 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT il 13.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza NEL MERITO
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con annotazione del provvedimento nei registri dello Stato civile del Comune di Castellamonte (TO). - Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
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- Disporre che il Sig. potrà vedere il figlio minore liberamente, Controparte_1 Persona_1 secondo le modalità e i tempi di gradimento del minore, compatibilmente alle esigenze paterne.
- Porre a carico del padre un assegno mensile di € 350,00 per il figlio a titolo di Persona_1 mantenimento ordinario, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
- Rinuncia della Sig.ra dalla corresponsione in suo favore di un assegno di Parte_1 mantenimento da parte del Sig. . Controparte_1
- Percezione da parte della Sig.ra della totalità degli importi degli assegni familiari e/o Parte_1 dell'assegno unico familiare.
- Disporre l'assegnazione integrale ed esclusiva dell'intera casa coniugale in favore della Sig.ra Parte_1
[...]
LE SPESE In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese successive ed occorrende.” Parte ricorrente ha inoltre istato per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte.
- Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 22.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Il convenuto signor preso atto delle risultanze Parte_2 processuali, precisa le conclusioni come di seguito:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dare atto che il convenuto dichiara di non opporsi alla domanda di separazione Controparte_1 personale proposta dalla moglie, separazione da addebitarsi alla ricorrente ai sensi Parte_1 dell'articolo 151 cod. civ. Affidare il figlio minore congiuntamente ai genitori, con collocazione presso i medesimi nella casa coniugale di Castellamonte, vicolo Galasso, 2. Disporre che i genitori, considerata la situazione abitativa di separati nello stesso immobile dei medesimi e la convivenza abituale del minore con entrambi i genitori, provvederanno al mantenimento di Per_1 in maniera paritaria in relazione ai loro redditi. Disporre che il convenuto fino a quando non decida di allontanarsene Controparte_1 spontaneamente, possa continuare ad abitare il piano terreno dell'abitazione di Castellamonte, vicolo Galasso, 2. Disporre la presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali a cui affidare il controllo della situazione della famiglia. Favore delle spese di lite”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 06/06/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme di cui all'art. 706 ss cpc ratione temporis applicabile Parte ricorrente ha rappresentato che le Parti han contratto matrimonio con rito civile in Castellamonte in data 28.2.2004, dall'unione essendo nato in data [...] il figlio
. Parte ricorrente agiva in giudizio domando la separazione, con affidamento del Per_1 via condivisa ai genitori (con mantenimento a carico del padre) e assegnazione del primo piano della casa coniugale.
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- Si costituiva parte resistente contestando e controdeducendo in ordine alle richieste attoree lamentando di esser stato costretto a vivere al piano terra della casa familiare a seguito dell'intromissione nella residenza familiare del suocero (padre della moglie). Concludeva chiedendo l'addebito della separazione alla moglie anche alla luce delle lamentate condotte maltrattanti in danno del marito.
- All'udienza del 24.3.2022 il Presidente del Tribunale ha audito i coniugi. All'udienza del 26.5.2022 ha audito il figlio minore, autorizzando i coniugi a vivere separati e riservando i provvedimenti urgenti. Nella successiva ordinanza presidenziale così si legge: “(…) rileva che tra i coniugi esiste una marcata differenza di età ed in particolare che il marito ha 82 anni e qualche problema di salute;
entrambi si accusano l'un l'altro di maltrattamenti. I coniugi vivono separati da tempo e all'uopo si sono spartiti provvisoriamente e come infra indicato gli spazi della casa unifamiliare su due piani. La coppia ha avuto un figlio, cl 30.05.2007, che, nelle opposte Persona_2 prospettazioni e richieste delle parti, .5.2022. è nuda proprietaria della casa familiare il cui usufrutto è in capo al marito;
Parte_1 ;
è operaia con reddito mensile di circa 1.400 euro.
, è pensionato reddito mensile- rateo di euro 1.300 euro/1350. Controparte_1 La moglie, parte ricorrente dichiara: « le indicazioni reddituali di mio marito sono corrette ;
da circa due anni e mezzo io e mio figlio viviamo al primo piano, mio marito al piano terra , gli appartamenti sono comunicanti. Ho lasciato libero mio figlio di vedere suo padre, anche se mio marito non cucina per lui. Mio marito non mi dà nulla per il mantenimento di nostro figlio, anche se due volte ha contribuito per i libri scolastici e l'abbigliamento » . Parte ricorrente aggiunge : «Ribadisco che mio