Trib. Bergamo, sentenza 01/03/2024, n. 573

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 01/03/2024, n. 573
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 573
Data del deposito : 1 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
Sezione Prima Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa V M Presidente dott.ssa M C D Giudice rel. dott.ssa G B Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1519/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GNOCCHI JACOPO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

RICORRENTE nei confronti di
, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 C.F._2
dell'Avv. RUNGGALDIER GIOVANNI che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale
A. Pronunciare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a vivere Parte_1 CP_1
separati e ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bonate Sopra (BG);

pagina 1 di 12 B. Accertata e dichiarata l'assenza delle condizioni di legge per il riconoscimento in favore della sig.ra di qualsivoglia assegno di mantenimento, dichiararlo non dovuto e per l'effetto nulla CP_1
disporre in merito a tale aspetto e previa revoca dell'ordinanza in data 3.6.2022;

C. Disporre, per i medesimi motivi di cui sopra e ove necessario l'assegnazione definitiva della casa coniugale sita in Bonate Sopra (BG), alla via Gorizia n. 6, unitamente agli arredi ivi contenuti, in godimento esclusivo al ricorrente , già pieno proprietario, il quale Parte_1
continuerà a viverci e, per l'effetto, ordinare alla signora il relativo sloggio, qualora CP_1
non effettuato, nel termine più breve possibile, ove non già avvenuto, compatibilmente con le esigenze minime della convenuta per reperire altra sistemazione.
D. Respingere, in quanto infondata in fatto e diritto la domanda riconvenzionale di addebito della separazione formulata dalla sig.ra CP_1
E. Dichiarare inammissibile e comunque respingere poiché infondata in fatto e diritto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dalla sig.ra CP_1
In via istruttoria […]
In ogni caso
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Per parte resistente:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- alla luce delle esposte contestazioni, rigettare le domande tutte attrici in ordine agli aspetti economico -contributivi circa il mantenimento della signora in quanto infondate in CP_1
fatto ed in diritto e dichiarare la separazione personale tra i coniugi e CP_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati, con ordine per l'annotazione dell'emananda sentenza a Pt_1
margine dell'atto di matrimonio al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di Bonate Sopra
(BG);

-disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 CP_1
bancario ed in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento
Org_ per la moglie, l'importo di € 1.500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici - disporre che il sig. in aggiunta all'assegno di mantenimento di cui al precedente Parte_1
punto corrisponda a favore della sig.ra il 100% delle spese di cura psichiatriche CP_1 anche farmacologiche ed altresì un importo complessivo di € 876,00 mensili perché possa la stessa far fronte direttamente al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile nelle more dallo stesso attore locato e pagato nell'interesse della moglie in Ranica per l'odierna abitazione principale di residenza della stessa da quando ha lasciato la casa coniugale;

NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE:
pagina 2 di 12 - accertata e dichiarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alla condotta contraria ai doveri del matrimonio del coniuge sig. come descritta e Parte_1
documentata in atti, pronunciare la separazione dei coniugi con addebito allo stesso attore sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.;
Parte_1

- liquidare il danno conseguente all'addebito ove ritenuta la connessione in via equitativa o nella somma ritenuta di giustizia, con riserva di agire con separato procedimento per la liquidazione del danno conseguente all'addebito per cui si è anticipata la domanda e attualmente la quantificazione per euro 35.000,00, ovvero per la liquidazione della maggiore o minore somma che risulterà accertata per le causali tutte di cui in atti.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento, oltre rimborso forfettario come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue
Con ricorso depositato in data 03/03/2022, coniugato con per Parte_1 CP_1
matrimonio celebrato a Bonate Sopra in data 17/05/2014, unione dalla quale non sono nati figli, ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione dalla moglie, dando atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza a causa delle continue incomprensioni intervenute tra le parti.
Parte ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento dell'assenza delle condizioni di legge per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie e, ove necessario,
l'assegnazione allo stesso della casa coniugale di sua esclusiva proprietà.
, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di separazione, domandando CP_1
tuttavia l'addebito della stessa al marito, avendo quest'ultimo violato il dovere di fedeltà, ed altresì: un contributo per il proprio mantenimento pari a € 1.700,00, oltre al 100% delle spese straordinarie
(in subordine il 70%);
il versamento di € 600,00 al fine di consentire alla resistente di rilasciare la casa coniugale e fissare nuova abitazione presso altro immobile;
nonché la condanna del ricorrente al risarcimento del risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla sig.ra a seguito del CP_1
tradimento del marito, quantificato in € 35.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
pagina 3 di 12
All'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il giorno 19.5.2022, il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, si è riservato e con successiva ordinanza ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie la somma di €1.500,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie, come d proposta avanzata dallo stesso in udienza.
Introdotta la fase dinnanzi al giudice istruttore, parte resistente ha parzialmente modificato la propria domanda chiedendo un assegno di mantenimento pari a € 1.500,00 mensili, nonché la condanna del marito a corrisponderle il 100% delle spese di cura psichiatriche e farmacologiche ed altresì un importo complessivo di € 876,00 mensili per far fronte direttamente al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile locato dal marito nell'interesse della moglie.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
2.
La domanda principale volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è fondata
e va, pertanto, accolta.
Le risultanze processuali ed in particolare le dichiarazioni rese dagli stessi coniugi in corso di giudizio, nonché il contenuto delle allegazioni dei rispettivi atti processuali e la perdurante interruzione della convivenza, hanno evidenziato un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso intollerabile la loro convivenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi (nato a Ponte San Parte_1
P (BG), il 25/02/1970) e (nata a Bergamo (BG), il 11/12/1980), i quali hanno CP_1
contratto matrimonio in Bonate Sopra, il 17/05/2014.
3.
Osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Invero, gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti e la documentazione depositata consentono a questa autorità giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, sia in punto di addebito della separazione, sia in punto economico.
4.
La domanda di addebito della separazione al marito è fondata.
Giova premettere che per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la violazione da parte sua dei doveri coniugali e la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti tale violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
pagina 4 di 12
Ebbene, dalla documentazione in atti, si evince che
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