Trib. Pisa, sentenza 19/11/2024, n. 695

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 19/11/2024, n. 695
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 695
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro

N.R.G. 679/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 19.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Fabio Ganci;

ricorrente
CONTRO
(P.IVA.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro tempore, e CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F.: , in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati ex
[...] P.IVA_2
art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa quale funzionaria delegata CP_4 dall'Amministrazione resistente, domiciliati presso l' Controparte_5
resistente
OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente” Conclusioni
Per la parte ricorrente : “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, Parte_1 commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4
e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 o per
i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla Controparte_1 corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2017/18,
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 condannarsi il al Controparte_1
riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.

Pag. 2 di 16 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.07.2022, in qualità di docente Parte_1 non di ruolo, conveniva in giudizio il per sentire Controparte_1
dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla corresponsione del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per i seguenti anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
2. La ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che avevano svolto identiche mansioni, assunti con contratti a tempo indeterminato. Tanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di voler condannare il resistente al pagamento della somma complessiva di € CP_1
2.500, pari all'importo della somma annua (500,00 euro) moltiplicata per il numero di anni interessati (5), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
3. Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione;
nonché la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla Direttiva 1999/70/CE.
4. In data 10.11.2022 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo in via preliminare la prescrizione per i crediti riferiti al periodo
[...]
eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo della presente causa o di qualunque altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente.
Pag. 3 di 16 5. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando come, alla luce della ratio della normativa vigente, il cd. bonus carta non spettasse in favore di chi svolge la prestazione lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato, in quanto la funzione del suddetto beneficio è quella di assicurare la formazione continua del personale docente.
6. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. In merito all'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte convenuta, risulta che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo in data 16.07.2022. Pertanto,
l'eccezione deve essere rigettata, in quanto non è maturato il termine quinquennale di prescrizione in riferimento a tutti gli anni scolastici oggetto del ricorso, considerando che la ricorrente agisce per gli anni scolatici dal 2017 al
2022 e il diritto al riconoscimento della carta docente può essere fatto valere fino all'anno successivo dall'assunzione.
9. Nel merito, per la definizione delle questioni di causa giova richiamare la normativa di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito
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la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal
D.P.C.M. n. 28 settembre 2016;
quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
10. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
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7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per
l'annullamento della
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