Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1993

TRIB Napoli
Sentenza
13 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Napoli
Sentenza
13 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1993
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1993
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 12/02/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149
, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 16231/2024 R.G. vertente
TRA

AP ON, nato in [...] il [...] (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. SCHIANO CIRA CONCETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti GAMBINO ARMANDO e TELLONE GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale Inps di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55 in virtù di procure in atti;

RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'11/07/2024, ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver lavorato con contratto a tempo determinato con la Forships s.p.a. dal
20/10/2023 al 29/11/2023, imbarcando sulla nave Mega Victoria in qualità di piccolo di Camera, ha lamentato il mancato pagamento dell'indennità di
1


malattia dal 01/12/2023 all'08/04/2024, sul presupposto di aver trasmesso all'INPS i certificati medici attestanti la durata della malattia.
L'istante ha dedotto, altresì, di aver notificato all'INPS, dapprima, in data
25.03.2024 e, poi, in data 29.04.2024, diffida a mezzo pec, chiedendo, pertanto, la condanna dell'INPS al pagamento di tale indennità, nonché il pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore in quanto anticipatario.
L'Inps si è costituito, deducendo di aver liquidato la prestazione con valuta
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi