Trib. Pisa, sentenza 02/12/2024, n. 1397

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 02/12/2024, n. 1397
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 1397
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2206/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECONCINI Parte_1 C.F._1
EL e RI SC
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONISTALLI Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 23 luglio 2024, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
domandando pronunciarsi la separazione personale dal coniuge, col quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Avellino il 3 maggio 1980 e dall'unione col quale erano nati i figli, , Per_1 il 24 giugno 1980, , l'11 luglio 1984 e il 17 settembre 1998, tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente indipendenti.
In punto di condizioni accessorie, domandava disporsi che lei ricorrente sarebbe andata ad abitare nella casa familiare sita in Montopoli in Val d'Arno, la cui nuda proprietà apparteneva al figlio
, e che il si sarebbe, invece, trasferito nell'abitazione della quale era usufruttuario Per_1 CP_1
(nuda proprietaria la figlia ), con conseguente rinuncia degli stessi all'usufrutto Per_2 sull'immobile nel quale avrebbe abitato l'altro, nonché la divisione dei beni come indicato in ricorso.
In data 23 ottobre 2024, si costituiva in giudizio dando atto di aver raggiunto con Controparte_1
la controparte una soluzione conciliativa per la definizione della presente vicenda.
Si disponeva, pertanto, che l'udienza fosse celebrata nelle forme della trattazione cartolare e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.


P.Q.M

.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in Rocca San FE (AV) in data 3 maggio 1980, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rocca San FE (AV), Anno 1980, Parte II, Serie A, n°4, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi atto reciprocamente che i figli nati in costanza di matrimonio (nato ad [...] il [...])
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