Trib. Taranto, sentenza 11/12/2024, n. 3019

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 11/12/2024, n. 3019
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 3019
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 11.12.2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv. Francesco Stolfa e Danilo Volpe
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 rappresentata e difesa dal prof. avv. Giampiero Balena
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dal prof. avv. Vincenzo Donativi
GENERAL LOGISTIC SYSTEMS ITALY SPA, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. Marco Giovanni Villani e Valeria
De Palma
Resistenti
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_2 avv. Francesco Stolfa e Adriana Stolfa
Terza chiamata in causa
Oggetto: differenze retributive

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 09.02.2021 il ricorrente – premesso di aver lavorato dal 22.12.2015 al 22.04.2020 alle dipendenze di in qualità di operaio autista Controparte_1 inquadrato al 4 liv. dapprima presso il deposito di Taranto della Parte_3
gestito dalla e, successivamente, presso il Controparte_2 Parte_2 deposito della – agiva in giudizio per ottenere la Controparte_3


condanna in solido delle convenute al pagamento della somma di € 65.377,60 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario o supplementare e di differenze sul Tfr, nonché per il versamento delle corrispondenti contribuzioni previdenziali e assicurative, oltre accessori e spese.
In particolare, il ricorrente fondava la responsabilità solidale delle convenute sull'art. 83 bis d.l. 112/08, conv. l. 133/08, relativo al contratto di trasporto ovvero, in subordine, sull'art. 29 d.lgs. 276/03 in materia di contratto di appalto.
Si costituiva in giudizio la datrice di lavoro la quale eccepiva Controparte_1 preliminarmente la nullità del ricorso, contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e formulava domanda riconvenzionale nei confronti del Pt_1 per la somma di € 3.193,25, concludendo per il rigetto del ricorso.
La e la chiedevano dichiararsi Parte_2 Controparte_3 preliminarmente il loro difetto di legittimazione passiva e, in subordine, insistevano per il rigetto del ricorso.
La eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso, Controparte_2 contestava nel merito quanto dedotto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso previa chiamata in garanzia delle due convenute, CP_4 Parte_2
e del
[...] CP_5 Parte_2
Veniva, dunque, autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima società che, costituendosi in giudizio, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda o il rigetto nel merito del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente all'odierna udienza e, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalle convenute. E difatti dalla lettura complessiva dell'atto si comprende la pretesa del ricorrente (cfr. Cass. n.18378/09).
La Cassazione ha rimarcato in modo del tutto condivisibile che: “nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto e la mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, trattandosi di elementi idonei ad incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda” (cfr.
Cass. n.1629/09).
A questo punto, deve esaminarsi la questione relativa al difetto di legittimazione passiva invocato dalle convenute e Pt_2 Parte_2 Pt_4
Con riferimento alla società deve essere dichiarato il difetto Parte_2 di legittimazione passiva. Difatti, dalla documentazione prodotta si evince che la società in questione ha cessato ogni rapporto con la nel 2004 Controparte_2
(cfr. verbale assemblea soci all.). Pertanto, successivamente a tale data non ha Contr avuto alcun rapporto contrattuale né con la né con la società né con CP_1 il ricorrente.
Anche con riferimento alla convenuta è fondata Controparte_3
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Difatti, dalla documentazione in atti, si evince che alcun rapporto contrattuale è mai intercorso tra la e la datrice di lavoro del ricorrente, Pt_4 Controparte_1 né vi è mai stato alcun rapporto tra la società eccipiente e le altre convenute che giustifichi il coinvolgimento della a titolo di responsabile in solido ex art. Pt_4
29 d.lgs. 276/03 ovvero ex art. 83 bis d.l. 112/08.
Difatti, dalla documentazione prodotta si evince che la è società che svolge Pt_4 attività di “pubblicità e promozione;
consulenza marketing;
ricerche di mercato;
Parte assunzione di incarichi per la gestione di marchi” (cfr. Visura all. 1 . Tale società, in veste di franchisee, ha stipulato un contratto di franchising con la PGP Parte Service srl concedendo a quest'ultima la gestione del marchio in esclusiva nella zona di Taranto e provincia a decorrere dal 01.08.2016 (cfr. contratto franchising all. 2 e 3).
È stata, poi, la PGP Service, come emerge dalla documentazione allegata da CP_1
(cfr. all.) ad aver stipulato con quest'ultima società un contratto di affidamento del servizio di trasporto;
contratto che avrebbe potuto eventualmente giustificare una responsabilità solidale della PGP Service srl ex art. 29 d.lgs.