Trib. Alessandria, sentenza 30/12/2024, n. 959

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Alessandria, sentenza 30/12/2024, n. 959
Giurisdizione : Trib. Alessandria
Numero : 959
Data del deposito : 30 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3116/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3116/2021 promossa da:
IA UC IZ (c.f. [...]), nato a [...] il [...] e residente in
Torino (TO), Corso Enrico Gamba n. 23/3 e il Sig. AN IZ (c.f. [...]) nato a
Genova il 2 febbraio 1968 e residente a Maranzana (AT), Via Case SPrse, n.24, con gli Avv. Nicola
Stiaffini (c.f. [...]) del Foro di Livorno con Studio in 57126 Livorno in Via dell'Indipendenza n. 20 e l'Avv. Gladys Castellano (c.f. [...]) del Foro di Bergamo, con Studio in 24122 Bergamo, Via Quarenghi n. 13 con elezione di domicilio digitale
ATTORI OPPONENTI contro
Aqui SP s.r.l., - costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA 04954010262, e all'Elenco delle SP al n. 355040 - giusta procura speciale del 02/11/2018 a rogito del Notaio Guido Bevilacqua di Pordenone, rep. 53366, racc. 39537, e per essa, OS IT SO S.p.A., con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale €100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA
13048380151,in forza di procura rilasciata da OS IT IN S.p.A., quale mandataria del veicolo con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 08360630159, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1217580, in questo atto rappresentata dalla Dott.ssa Angela D'Amelio, giusta procura del Dott. Stefano Montuschi nella sua qualità di Consigliere della OS IT SO S.p.A., in forza di delibera del Consiglio di
Amministrazione del 24/07/2019, con firma autenticata il 25/05/2020 dal Notaio Pasquale Matarrese in Milano, rep.142719, racc. 36506 e registrata in data 27/05/2020 in Milano2 alla serie 1T 35001, con l'Avv. Federico Cervetti del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Acqui Terme (AL), via Carducci n. 4
CONVENUTO OPPOSTO
Aqui SP s.r.l., - costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA 04954010262, e all'Elenco delle SP al n. 355040 - e per essa, giusta procura speciale del 02/11/2018 a rogito del Notaio Guido Bevilacqua di Pordenone, rep. 53366, racc. 39537, OS IT IN S.p.A., con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 08360630159, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1217580, iscritta nel registro degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 T.U.B. in questo atto
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rappresentata dal Dott. AN Bertoglio, giusta procura del Dott. Riccardo Serrini nella sua qualità di
Amministratore Delegato della OS IT IN S.p.A., del 10 maggio 2019, a rogito del notaio
Pasquale Matarrese di Milano (Rep. 140512 Racc. 35394), registrata a Milano 2 il 20 maggio 2019 al n. 25356 serie 1T., con l'Avv. Federico Cervetti del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Acqui Terme (AL), via Carducci n. 4
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni.
Per gli attori opponenti: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Alessandria, ogni contraria eccezione respinta e viste:
le spiegate eccezioni di carenza di legittimazione attiva della mandataria OSIT LU SP e, in subordine della mandante AQ SP RL;

la spiegata eccezione di impossibilità di cessione della garanzia atipica;

la spiegata eccezione riconvenzionale di nullità totale ex art.1418 o ex art. 1322 c.c. o in subordine ex art. 1419 c.1 c.c. delle garanzie azionate o in ulteriore subordine di nullità della clausola di deroga ex art.1957 c.c. con conseguente intervenuta estinzione delle garanzie stesse, previa rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione dei mezzi di prova di cui alla memoria n.2 ex art.183 comma 6 c.p.c. di questa difesa, da intendersi qui interamente richiamata, in cui si insiste e che vengono di seguito riportati:
“IN VIA ISTRUTTORIA Nonostante l'onere istruttorio gravante sulla controparte e nonostante il
“deserto probatorio” dalla stessa offerto, questa difesa -senza alcuna inversione probatorio e senza nulla ammettere- per mero scrupolo difensivo chiede di ammettere i seguenti mezzi di prova:
A. ORDINE DI ESIBIZIONE ex art. 210 c.p.c. ed ex artt. 3 e 4 del D.Lgs n.3/2017 del modulo di fideiussione, sia omnibus sia specifica, utilizzato da banche, di differente dimensione, diverse da ER AN SP (già AN Popolare dell'Emilia Romagna, che aveva incorporato IO banca SP, banca concedente i finanziamenti per cui è causa, concessi in data 28 ottobre 2005 e 16 maggio 2006 alla società
Real Estate Investment RL e garantiti dai Sigg.ri IZ), in epoca coeva alle fideiussioni in oggetto
(sottoscritte rispettivamente il 28 ottobre 2005 in Acqui Terme e il 16 maggio 2006 in Avigliana, cfr. docc.
2 e 3), e quindi ordine di esibizione rivolto ai seguenti istituti di crediti:
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PA
- ES SA PA
- BANCO BPM PA
- BANCA CARIME PA
- BANCA CARIGE PA
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA
- BANCA POPOLARE DI VERONA S.C. e/o ad altri istituti eventualmente all'uopo individuati da questo On.le Tribunale. B. ORDINE DI ESIBIZIONE ex art 210 c.p.c. ed ex artt. 3 e 4 del D.Lgs n.3/2017 a carico di AN d'LI (quale autorità garante della concorrenza ratione temporis) ed avente ad oggetto tutte le prove e tutto il materiale istruttorio raccolto nel procedimento che ha condotto al Provvedimento BDI n. 55/2005 ed in particolare:
a- “Le risposte delle banche” del settembre 2004 (di cui al paragrafo 6. Pag.1 Provv. BDI n.55/05) in riscontro alla richiesta di informazioni di BDI “volta ad accertare se le clausole contrattuali utilizzate dalle stesse per la fideiussione omnibus si differenziassero da quelle contenute nello schema predisposto dall'ABI” b- copia dei “moduli contrattuali relativi alla fideiussione” come forniti a BDI dalle 7 banche a ciò interessate a seguito della “richiesta di informazioni a un campione di 7 banche di diversa dimensione” (di cui al paragrafi 57, 58, 59 del provvedimento BDI n.55/2005)
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C. ORDINE DI ESIBIZIONE ex art. 210 c.p.c. ed ex artt. 3 e 4 del D.Lgs n.3/2017 a carico di ER
AN SP (già AN Popolare dell'Emilia Romagna, che aveva incorporato IObanca SP, banca concedente i finanziamenti per cui è causa, concessi in data 28 ottobre 2005 e 16 maggio 2006 alla società
Real Estate Investment RL e garantiti dai Sigg.ri IZ) nonché delle predette 7 banche già interessate da
BDI nel procedimento di cui al provvedimento BDI n. 55/05 (come saranno individuate a seguito dell'esibizione di cui sopra) ed avente ad oggetto: c- tutte le fideiussioni (sia omnibus sia specifiche) ricevute e/o richieste dai predetti istituti (in almeno 10 regioni italiane, tra cui il Piemonte) nei mesi di ottobre 2005 e maggio 2006 (corrispondenti ai mesi di stipula delle fideiussioni per cui è causa, cfr. docc. 2 e 3) d- elenco integrale delle fideiussioni (sia omnibus sia specifiche) emesse dai predetti istituti nel suddetto periodo (onde poter aver contezza e riscontro che l'esibizione di quanto al prece-dente punto c) sia effettivamente integrale e non ex adverso selezionato e/o censurato)
e- copia dei finanziamenti/linee di credito collegati alle relative fideiussioni.
D. ORDINE DI ESIBIZIONE ex art.210 c.p.c a carico di controparte avente ad oggetto il riferito contratto di cessione del credito del 7 giugno 2017, intelligibile nel suo contenuto ed unitamente ai suoi allegati, da ER AN SP in capo ad AQ SP RL, per cui dichiara peraltro di agire la mandataria
OS IT LU SP.
E. INTERROGATORIO FORMALE del legale rappresentante di ER AN SP (già ME
SP) e comunque la sua audizione in qualità di teste, nonché PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli:
(I) DCV che precedentemente alla sottoscrizione delle fideiussioni di cui al doc.2 e al doc.3 (che si offrono in visione al teste/all'interrogato) ovvero contestualmente alla loro firma (28 ottobre 2005 e il 16 maggio 2006) IO AN ha proposto -o meno- agli attori condizioni diverse dal testo contrattuale di cui ai predetti documenti ed in particolare se ha sottoposto agli attori un testo in cui fossero espunti gli artt. 2, 6,
8, a parità di condizioni economiche dei finanziamenti così garantiti;

(II) DCV che le fideiussioni sottoscritte (di cui ai docc.2 e 3) erano condizione necessaria per l'operazione di credito concessa al debitore principale (finanziamento ipotecario del 28 otto-bre 2005 di Euro
200.000,00 a mezzo contratto di apertura credito in conto corrente n.334-3677, cfr. doc.2 che si mostra all'interrogato e finanziamento ipotecario del 16 maggio 2006 fino all'im-porto di Euro 500.000,00 a mezzo contratto di apertura credito in conto corrente n.334-3949, cfr. doc.3 che si mostra all'interrogato);

(III) DCV che il testo delle fideiussioni sottoscritte dai Sigg.ri IZ (cfr. doc. 2 e doc.3) era il testo contrattuale della fideiussione utilizzato da IO AN ad ottobre 2005 e a maggio 2006;

(IV) DCV che IO AN SP ha ricevuto il modello di fideiussioni diffuso da ABI emendato delle clausole lesive della concorrenza a seguito del provvedimento n. 55/2005 di AN D'LI (come comunicato da ABI con il comunicato stampa del 14 maggio 2005, doc.31, che si mostra all'interrogato).
(V) DCV che le condizioni delle fideiussioni per cui è causa sono state oggetto di trattativa con gli attori e se era possibile modificare le singole condizioni tra cui le clausole sub artt 2,6,8 delle schema ABI di cui agli artt b), h), l) delle
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