Trib. Terni, sentenza 04/01/2025, n. 19
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2338/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2338 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA AO AU, C.F. [...], elettivamente domiciliato in Terni, via della Caserma, n. 18, presso lo studio dell'avv.to Gianluca Muzi, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E ITACAPITAL S.R.L., P.I. 10977720969, C.F. 09270240964, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale procuratore KRUK ITALIA S.R.L., C.F. 09270260962 elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), via Paolo Emilio Taviani, n. 170, presso lo studio degli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 17/09/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1°/04/2022, ITACAPITAL S.R.L., e per essa la procuratrice KRUK ITALIA S.R.L., asseriva di essere creditrice del signor UR LE dell'importo pari ad euro 36.897,91 (di cui euro 17.783,55 a titolo di capitale ed euro 19.114,36 per interessi di mora) a titolo di esposizione debitoria residua del contratto n. 8377531, nella titolarità della ricorrente in virtù della cessione di crediti sottoscritta in data
16/01/2017.
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 36.897,91, oltre interessi e spese di ingiunzione.
In data 14/04/2022, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 309/2022 (R.G. n. 708/2022).
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il signor UR LE, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo per avvenuta prescrizione e vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 5
A fondamento della posizione processuale assunta, parte opponente deduceva:
-che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., con conseguente inefficacia del decreto;
-che il diritto di credito era prescritto in quanto il finanziamento era stato stipulato in data 13/05/2010 e non era stato effettuato alcun atto interruttivo del termine prescrizionale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previo esperimento della mediazione, il rigetto dell'opposizione e, comunque, la conferma della condanna al pagamento della somma provata all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-la titolarità del credito in ragione della cessione intervenuta e il difetto di legittimazione passiva in ordine a eventuali domande tesa ad accertare “presunte patologie del rapporto contrattuale” o risarcitorie;
-l'applicazione alla controversia della mediazione obbligatoria;
-che la tardività della notifica del decreto ingiuntivo non consentiva al giudice di esimersi dalla valutazione del merito della pretesa a fronte della natura del giudizio di opposizione, determinando esclusivamente l'inefficacia del decreto opposto ma non anche l'esclusione dell'inquadramento del ricorso monitorio nella domanda giudiziale idonea a costituire il rapporto processuale;
-che l'eccezione di prescrizione era infondata, richiamando l'onere della prova del fatto estintivo in capo al debitore ingiunto e, al contempo, la decorrenza del termine dalla scadenza dell'ultima rata, da individuare nel caso di specie al 15/05/2017, anche tenuto conto degli atti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2338 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA AO AU, C.F. [...], elettivamente domiciliato in Terni, via della Caserma, n. 18, presso lo studio dell'avv.to Gianluca Muzi, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E ITACAPITAL S.R.L., P.I. 10977720969, C.F. 09270240964, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale procuratore KRUK ITALIA S.R.L., C.F. 09270260962 elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), via Paolo Emilio Taviani, n. 170, presso lo studio degli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 17/09/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1°/04/2022, ITACAPITAL S.R.L., e per essa la procuratrice KRUK ITALIA S.R.L., asseriva di essere creditrice del signor UR LE dell'importo pari ad euro 36.897,91 (di cui euro 17.783,55 a titolo di capitale ed euro 19.114,36 per interessi di mora) a titolo di esposizione debitoria residua del contratto n. 8377531, nella titolarità della ricorrente in virtù della cessione di crediti sottoscritta in data
16/01/2017.
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 36.897,91, oltre interessi e spese di ingiunzione.
In data 14/04/2022, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 309/2022 (R.G. n. 708/2022).
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il signor UR LE, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo per avvenuta prescrizione e vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 5
A fondamento della posizione processuale assunta, parte opponente deduceva:
-che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., con conseguente inefficacia del decreto;
-che il diritto di credito era prescritto in quanto il finanziamento era stato stipulato in data 13/05/2010 e non era stato effettuato alcun atto interruttivo del termine prescrizionale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previo esperimento della mediazione, il rigetto dell'opposizione e, comunque, la conferma della condanna al pagamento della somma provata all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-la titolarità del credito in ragione della cessione intervenuta e il difetto di legittimazione passiva in ordine a eventuali domande tesa ad accertare “presunte patologie del rapporto contrattuale” o risarcitorie;
-l'applicazione alla controversia della mediazione obbligatoria;
-che la tardività della notifica del decreto ingiuntivo non consentiva al giudice di esimersi dalla valutazione del merito della pretesa a fronte della natura del giudizio di opposizione, determinando esclusivamente l'inefficacia del decreto opposto ma non anche l'esclusione dell'inquadramento del ricorso monitorio nella domanda giudiziale idonea a costituire il rapporto processuale;
-che l'eccezione di prescrizione era infondata, richiamando l'onere della prova del fatto estintivo in capo al debitore ingiunto e, al contempo, la decorrenza del termine dalla scadenza dell'ultima rata, da individuare nel caso di specie al 15/05/2017, anche tenuto conto degli atti
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi