Trib. Ancona, sentenza 17/06/2024, n. 259
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Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. T D A, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 16.5.2024;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 16.1.2024, 7.5.2024, 15.5.2024;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 782/2023 R.G. Lav., TRA Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. C e dall'avv. M, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Castelfidardo via Matteotti n. 45, con richiesta di ricevere comunicazioni e avvisi all'indirizzo pec e Email_1
Email_2
RICORRENTE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall' allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi viale della Vittoria n. 73, con indicazione dell'indirizzo pec . Em_3 [...]
Email_4
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 263/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La
[...] veniva attinta da verbale ispettivo da cui Parte_1 accertativa relativa alla erogazione dell'elemento aggiuntivo della retribuzione sostitutivo dell'Ebilog e del premio di operosità in favore di , Controparte_1 dichiarata esecutiva e posta a fondamento del decreto ingi oggetto. L'opponente eccepisce innanzitutto l'illegittimità del verbale ispettivo
1
per la genericità dei contenuti, ritenendo che le dichiarazioni dei sommari informatori sentiti durante l'accertamento potessero avere mero valore indiziario senza alcuna valenza probatoria piena ed eccependo altresì la violazione dei termini di cui all'art. 14 legge 689/1981. Sostiene che la diffida accertativa sarebbe illegittima in quanto non ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili, ma frutto di valutazioni di carattere giuridico circa l'applicabilità di un accordo integrativo o la parità di trattamento. Nel merito ritiene che non fosse dovuta l'indennità Ebilog non reclamata né dai sindacati, né dai lavoratori, né dall'ente bilaterale, dovendo escludersi qualsiasi obbligatorietà della spettanza di tale istituto. Parimenti non spettava il premio operosità non potendo rilevare che l'azienda avesse continuato a erogarlo ai lavoratori che già lo percepivano senza riconoscerlo a coloro che vennero assunti dopo il 2015, atteso che il contratto regionale che lo prevedeva era stato disdettato dall'associazione di categoria, che non vi era alcun diritto nel privato alla parità di trattamento tra i lavoratori, che il contratto regionale in ogni caso non poteva trovare applicazione essendo sottoscritto da associazione sindacale cui la ricorrente non aderisce. Costituendosi in giudizio, il lavoratore opposto adduce che la mancata opposizione alla diffida accertativa la rendeva non più contestabile da parte del datore di lavoro, che l'indennità EAR era dovuta non avendo provato la società opponente di aderire all'ente Ebilog come era suo onere, che il contratto regionale del 10.10.1989 non risultava disdettato e vi era disparità di trattamento tra dipendenti assunti prima del 2015 e quelli assunti dopo. La causa non necessitando di istruttoria è stata discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER MANCATA OPPOSIZIONE ALLA DIFFIDA ACCERTATIVA ORMAI DIVENUTA DEFINITIVA. Sostiene il lavoratore opposto che poiché il datore di lavoro non aveva proposto ricorso avverso la diffida accertativa non poteva più contestare il credito vantato. A tale proposito la giurisprudenza ha di recente affermato che “la diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale
- è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (Cass. 23744/2022).
2
Ne consegue che è pienamente ammissibile il ricorso in opposizione volto a contestare
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. T D A, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 16.5.2024;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 16.1.2024, 7.5.2024, 15.5.2024;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 782/2023 R.G. Lav., TRA Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. C e dall'avv. M, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Castelfidardo via Matteotti n. 45, con richiesta di ricevere comunicazioni e avvisi all'indirizzo pec e Email_1
Email_2
RICORRENTE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall' allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi viale della Vittoria n. 73, con indicazione dell'indirizzo pec . Em_3 [...]
Email_4
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 263/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La
[...] veniva attinta da verbale ispettivo da cui Parte_1 accertativa relativa alla erogazione dell'elemento aggiuntivo della retribuzione sostitutivo dell'Ebilog e del premio di operosità in favore di , Controparte_1 dichiarata esecutiva e posta a fondamento del decreto ingi oggetto. L'opponente eccepisce innanzitutto l'illegittimità del verbale ispettivo
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per la genericità dei contenuti, ritenendo che le dichiarazioni dei sommari informatori sentiti durante l'accertamento potessero avere mero valore indiziario senza alcuna valenza probatoria piena ed eccependo altresì la violazione dei termini di cui all'art. 14 legge 689/1981. Sostiene che la diffida accertativa sarebbe illegittima in quanto non ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili, ma frutto di valutazioni di carattere giuridico circa l'applicabilità di un accordo integrativo o la parità di trattamento. Nel merito ritiene che non fosse dovuta l'indennità Ebilog non reclamata né dai sindacati, né dai lavoratori, né dall'ente bilaterale, dovendo escludersi qualsiasi obbligatorietà della spettanza di tale istituto. Parimenti non spettava il premio operosità non potendo rilevare che l'azienda avesse continuato a erogarlo ai lavoratori che già lo percepivano senza riconoscerlo a coloro che vennero assunti dopo il 2015, atteso che il contratto regionale che lo prevedeva era stato disdettato dall'associazione di categoria, che non vi era alcun diritto nel privato alla parità di trattamento tra i lavoratori, che il contratto regionale in ogni caso non poteva trovare applicazione essendo sottoscritto da associazione sindacale cui la ricorrente non aderisce. Costituendosi in giudizio, il lavoratore opposto adduce che la mancata opposizione alla diffida accertativa la rendeva non più contestabile da parte del datore di lavoro, che l'indennità EAR era dovuta non avendo provato la società opponente di aderire all'ente Ebilog come era suo onere, che il contratto regionale del 10.10.1989 non risultava disdettato e vi era disparità di trattamento tra dipendenti assunti prima del 2015 e quelli assunti dopo. La causa non necessitando di istruttoria è stata discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER MANCATA OPPOSIZIONE ALLA DIFFIDA ACCERTATIVA ORMAI DIVENUTA DEFINITIVA. Sostiene il lavoratore opposto che poiché il datore di lavoro non aveva proposto ricorso avverso la diffida accertativa non poteva più contestare il credito vantato. A tale proposito la giurisprudenza ha di recente affermato che “la diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale
- è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (Cass. 23744/2022).
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Ne consegue che è pienamente ammissibile il ricorso in opposizione volto a contestare
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