Trib. Milano, sentenza 16/07/2024, n. 7064

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 16/07/2024, n. 7064
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 7064
Data del deposito : 16 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 21229/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21229/2022 promossa da:
TT CR (C.F. [...]) elettivamente domiciliato in VIA ARBE, 31 20125 MILANO presso l'Avvocato RODA' DOMENICO ANTONIO, che la/lo rappresenta e difende
ATTRICE
NU FX (CYPRUS) LTD (C.F. 23101912123) e CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come segue:
“Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra la Signora CR TA e AG FX (CYPRUS) LTD, e, dopo avere accertato la violazione della normativa vigente e soprattutto la mancata applicazione dei precetti e degli obblighi informativi richiesti dalla normativa europea, per l' effetto condannare la convenuta a risarcire la Signora CR TA per € 32.550,00, oltre interessi al tasso legale e oltre al maggior danno, da valutarsi in via equitativa in € 10.000,00 Accertare e dichiarare che la Signora CR TA è stata indotta a investimenti incauti da AG FX (CYPRUS) LTD, e, dopo avere accertato la violazione della normativa vigente e soprattutto la mancata applicazione dei precetti e degli obblighi informativi richiesti dalla normativa europea, per l'effetto condannare la convenuta a risarcire la Signora CR TA per € 32.550,00, oltre interessi al tasso legale e oltre al maggior danno, da valutarsi in via equitativa in € 10.000,00”.
pagina 1 di 4 Motivi di fatto e di diritto della decisione
CR TA ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Milano AG FX YP LTD – quale soggetto abilitato a svolgere sevizi di investimento finanziario - per sentirla condannare al risarcimento di € 32.550,00 oltre interessi al tasso legale ed il maggior danno, da valutarsi in via equitativa in € 10.000,00, previo accertamento dell'intervenuta sottoscrizione di un contratto e della violazione da parte della normativa vigente in conseguenza della mancata applicazione dei precetti e degli obblighi informativi richiesti dalla normativa europea .
In particolare, ha chiesto accertarsi di essere stata indotta all'esecuzione di operazioni di investimento on line caratterizzate da una leva finanziaria consistente e del tutto inadeguata al suo effettivo profilo.
Ciò in conseguenza della manifesta violazione degli obblighi della normativa europea da parte degli operatori telefonici collegati alla convenuta con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno come sopra quantificato.
La convenuta, ritualmente citata, ha opposto il rifiuto al ritiro del plico, rimanendo contumace .
Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione per mancata partecipazione della convenuta, senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni dell'attrice quali riportate in epigrafe previa assegnazione del termine di rito per il deposito della comparsa conclusionale.
La domanda è priva di fondamento.
La documentazione allegata riscontra le seguenti circostanze:
• l'attrice ha eseguito l'accesso e si è registrata sul sito web www.etfinance.eu/it.gestito da ETFinance
- nome commerciale della convenuta AG FX (Cipro) Ltd società registrata a Cipro con numero HE360548 – mediante la creazione di un account previa esibizione del documento di identità e di una bolletta per la fornitura di energia elettrica domiciliare;

• in data 24.2.20 il gestore del sito, ai fini dell'apertura del conto necessario per poter
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