Trib. Catania, sentenza 13/11/2024, n. 5114
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania V M S, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del giorno 8 novembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G2791 /2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO AURICCHIELLA per procura Parte_1
come in atti -ricorrente- contro
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO PREZZAVENTO e dall'avv.
[...]
TIZIANA LUCIA GELSOMINO per procura come in atti
-resistente-
E nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINA CP_4
SACHILIRO' come in atti
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 4 maggio 2021 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva quanto segue:
-di aver lavorato in qualità di collaboratore domestico, con la finalità di svolgere attività di pulizia prima, dal mese di settembre 2008 al mese di maggio 2010, presso l'abitazione di , CP_1 CP_2
sita a San Gregorio di Catania (CT), in via Bellini. E poi, dal mese di giugno 2010 fino al
[...]
16 Novembre 2020, a seguito dell'unione tra il predetto e CP_1 Controparte_3
presso la nuova abitazione di questi ultimi, posta a San Giovanni La Punta (CT) in via G. Parini n.
55/E.
-che tale rapporto lavorativo non era stato formalizzato presso i competenti istituti Previdenziali ed
Assistenziali se non a far data dall'8 marzo 2011.
-di avere inoltre, dal mese di aprile 2014 fino al mese di ottobre 2014, espletato attività di baby sitter in favore della figlia dei predetti signori e presso la loro abitazione senza CP_1 CP_3
regolarizzazione contrattuale e previdenziale
-di avere osservato il seguente orario di lavoro: A) presso l'abitazione del (in riferimento al CP_1
periodo di lavoro Settembre 2008 - Maggio 2010) dalle ore 14:00 alle ore 18:00 ogni lunedì e mercoledì;
B) presso l'abitazione dei coniugi predetti (in riferimento al periodo di lavoro: Giugno
2010 - Novembre 2020) dalle ore 12:00 alle ore 15:00 tutti i lunedì, mercoledi e venerdì;
C) per
l'attività di baby sitter (in riferimento al periodo di lavoro: Aprile 2014 – Ottobre 2014) dalle ore
08:00 alle ore 12:00 ogni giovedì.
- di avere ricevuto la seguente retribuzione: A) presso l'abitazione del di € 250,00 mensili;
B) CP_1 presso l'abitazione dei predetti coniugi di € 300,00 mensili;
C) per l'attività di baby sitter: di € 112,00 mensili;
-che le proprie mansioni erano: curare la pulizia e l'ordine dell'abitazione e, in qualità di baby sitter, badare alla piccola servendole i pasti, di curandone l'igiene, vestendola, cambiandole il pannolino nonché sorvegliandola durante le attività di gioco.
-che il rapporto di lavoro era cessato il 16 Novembre 2020 a seguito delle proprie dimissioni per giusta causa, mentre il rapporto di lavoro svolto in qualità di baby sitter si era protratto come detto dal mese di aprile 2014 al mese di ottobre 2014.
-di non aver ricevuto retribuzione sufficiente al lavoro svolto tanto in virtù dei parametri della fonte collettiva quanto ai sensi dell'art. 36 Cost e di avere diritto alla regolarizzazione contributiva
-che nei periodi di lavoro irregolare veniva retribuita brevi manu e senza la consegna delle buste paga
-di non avere goduto di ferie e festività retribuite nel periodo compreso tra settembre 2008 e maggio
2020 (abitazione del ) e nel periodo da giugno 2020 a marzo 2012 (abitazione dei coniugi) e CP_1
parimenti in relazione al lavoro come baby sitter, mentre da aprile 2012 a novembre 2020 ferie e festività erano state godute e retribuite.
- di avere, nel periodo giugno 2010 - Novembre 2020, prestato lavoro straordinario per un totale di
7 ore ogni mese mai retribuito.
-di avere percepito la 13^ soltanto dall'aprile 2012 a dicembre 2019.
-di non aver percepito il TFR
-di avere diritto al pagamento di € 6.332,59, come da conteggi allegati al ricorso, per cui aveva invano fatto richiesta alla convenuta con raccomandata A.R. del 9 novembre 2020 CP_3
-che la parte datoriale andava individuata inizialmente in (che le dava le Controparte_2
direttive e pagava la retribuzione) e, dal giugno 2020, nella convenuta (che le assegnava i CP_3
compiti lavorativi) e nel padre del predetto C, , che provvedeva a pagare Controparte_1
la retribuzione.
-che pertanto i propri datori di lavoro andavano individuati nei tre convenuti
-che le spettava il seguente inquadramento A) Per il lavoro svolto presso l'abitazione del C Settore
Collaboratori familiari non conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di “Operaio” – Livello “ A”
B) Per il lavoro svolto presso l'abitazione dei coniugi Settore “Collaboratori familiari Persona_1
non conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di “Operaio” – Livello “ A” C) Per il lavoro svolto come Baby sitter Settore “Collaboratori familiari non conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di
“Operaio” – Livello “AS”
Tanto premesso in fatto la ricorrente concludeva chiedendo di “ accertare e dichiarare che i
Sig.ri , e , erano i Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
datori di lavoro della ricorrente;
accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato, stabilmente e non occasionalmente, attività lavorativa di natura subordinata - dal mese di Settembre 2008 al mese di Maggio 2010 alle dipendenze del Sig. per quanto concerne il rapporto Controparte_2 di lavoro presso l'abitazione del sig. ;
- dal mese di Giugno fino a Novembre Controparte_2
2020 alle dipendenze dei Sig.ri per quanto Controparte_3 Controparte_1 concerne il rapporto di lavoro presso l'abitazione del Sig. e della Sig.ra Controparte_2
- dal mese di Aprile 2014 fino al mese di Ottobre 2014 alle Controparte_3
dipendenze della Sig.ra per quanto concerne l'attività di baby sitter. Controparte_3
accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili - per il lavoro svolto presso l'abitazione del Sig. : Settore “Collaboratori familiari non CP_2
conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di “Operaio” – Livello “ A” (livello di inquadramento previsto dal CCNL di categoria) - per il lavoro svolto presso l'abitazione dei Sig.ri : Parte_2
Settore “Collaboratori familiari non conviventi - Lavoro domestico” - Qualifica di “Operaio” –
Livello “ A ” (livello di inquadramento previsto dal CCNL di categoria) - per il lavoro svolto durante
l'attività di baby sitter nel Settore “Collaboratori familiari non conviventi - Lavoro domestico -
Qualifica di “Operaio” – Livello “AS” (livello di inquadramento previsto dal CCNL di categoria) conseguentemente condannare i Sig.ri , e Controparte_3 Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di Euro 6.710.47 a Controparte_2
titolo di indennità sostituiva mancato preavviso, indennità sostitutiva ferie non retribuite e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condannare i Sig.ri , e Controparte_3 Controparte_1 [...]
al risarcimento per la mancata corresponsione dei contributi dovuti, giusta CP_2
liquidazione del CTU;
condannare i Sig.ri , Controparte_3 Controparte_1
e alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al Controparte_2
rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da porre a carico dell'erario essendo la ricorrente alla data del deposito del presente ricorso, in possesso dei requisiti per l'ammissione al
P.S.S.”
Si costituivano i tre convenuti che chiedevano rigettarsi il ricorso formulando le seguenti difese in relazione ai distinti periodi di lavoro descritti in ricorso:
-quanto al rapporto di lavoro irregolare presso l'abitazione di parte resistente eccepiva CP_2
in