Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 18070
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 248262023 promossa da:
Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv.to COPPOLA ANNAFRANCA C.F._1
) e con VIALE SIRTORI, 56 SC. B 00149 ROMA C.F._2
( );
Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._3
AUTICCHIO RAFFAELLA ), con elezione di domicilio C.F._4
presso il difensore in via Ponte Rosso snc Terracina
(avv. iuffrè.it) Email_2
RESISTENTE
con
CURATORE SPECIALE della figlia minore in persona Persona_1 dell'Avv.Domenico Speziale con studio in Roma via I. Nievo n.61
( ) Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/05/2023 ex art.316 c.c, artt. 473 bis 12 e ss cpc nonché art. 473 bis 40 cpc. , premesso di avere intrattenuto una relazione con Parte_3
dalla quale era nata la figlia minore in data 13.8.2018, che il Controparte_1 Per_1
Tribunale di Roma con decreto n.11779/20 aveva stabilito, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e stabilendo le condizioni economiche del mantenimento della figlia minore a carico del padre, riferiva che successivamente al decreto di cui sopra le parti si erano rappacificate per un breve periodo fino a quando, in data 4.2.2023, il resistente, in quanto dipendente da sostanze stupefacenti e dal alcool, si era reso responsabile di una violenta aggressione nei riguardi della ricorrente, alla presenza della figlia minore. La ricorrente riferiva e documentava di avere sporto denuncia, a seguito della quale era stato promosso il procedimento penale 5511/23 a carico dei incolpato dei Controparte_1
reati di cui agli artt.582,577,585, 61 n.11 cp. La ricorrente chiedeva quindi in modifica delle statuizioni adottate ” Disporsi che la minore sia affidata alla madre, Sig.ra Persona_1
in regime di affidamento super esclusivo con collocamento Parte_1 Parte_2
presso la stessa, in Roma, presso la casa familiare di Via G. Mengarini n. 13 ed eventuale successiva abitazione nel caso di trasferimento della stessa presso altro immobile in Roma;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia disposto il regime “super” esclusivo, disporsi
“l'affidamento esclusivo” della minore alla madre precisando come le decisioni di maggior interesse della minore, relative alla residenza, all'educazione, alla salute e alla scuola siano adottate esclusivamente dalla madre. Disporre che la casa familiare sita in Roma alla G. Mengarini n. 13, sia assegnata alla madre in qualità di genitore collocatario della minore ponendo a carico del Sig.
l'obbligo di corrispondere direttamente ed interamente il canone di locazione Controparte_1 relativo all'attuale casa familiare sita i Roma alla Via G. Mengarini n. 13, pari ad euro 950,00 più euro 50,00 di spese condominiali, analogamente e per intero, anche nel caso di trasferimento presso altro immobile in locazione;
disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita padre-figlia con modalità protetta demandando, ex art. 437-bis.27 c.p.c., al Servizio Sociale competente per territorio in ragione del luogo di residenza abituale della minore di organizzare i relativi incontri padre-figlia in spazio neutro al fine di consentire di valutare la qualità del rapporto genitoriale e di rimettere una relazione in ordine all'andamento con facoltà di interrompere le visite qualora si rivelino pregiudizievoli per la minore dando immediata segnalazione al Tribunale;
disporre per il Sig.
[...]
l'accesso periodico e calendarizzato presso il SERD-T per la verifica sulla dipendenza da CP_1
sostanze stupefacenti ed in caso positivo, di aderire ai percorsi di disintossicazione predisposti dal medesimo servizio specialistico;
disporre per il Sig. idonea valutazione psicologica Controparte_1 presso il CSM/CIM di competenza territoriale con obbligo di relazione presso i Servizi Sociali territorialmente individuati come premesso, e presso l'intestato Tribunale adito;
incaricare il
Servizio Sociale del Municipio XI, territorialmente competente ex art. 437-bis.27 c.p.c. tenuto conto del domicilio della Minore, affinchè svolga indagini socio-ambientali con mandato per monitorare il nucleo familiare ai fini degli incontri protetti padre-figlia, sostegno psicologico alla minore e sostegno alla genitorialità per il sig. porre a carico del padre Sig. Controparte_1 Controparte_1
- in quanto genitore non collocatario- l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario mensile della figlia versando la somma di euro 500,00 oltre rivalutazione annuale indici ISTAT, che sarà corrisposta a favore della Sig.ra in qualità di genitore collocatario, Controparte_2
entro e non oltre il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico;
confermare e porre a carico del Sig.
[...]
l'obbligo di provvedere al pagamento per intero del canone mensile di euro 950,00 per la CP_1 locazione dell'immobile sito in Roma Alla Via G. Mengarini n. 13, locato dalla Sig.ra CP_2
con la minore, provvedendo anche al pagamento delle spese condominiali mensili di euro
[...]
50,00 e tutte le utenze domestiche: nello specifico: luce, acqua, elettricità, spese ordinarie derivanti dall'immobile tenuto come previsto dal Decreto di Omologa oggetto di modica;
altresì confermare
l'intera stessa obbligazione (canone di locazione, spese di condominio, utenze: luce e acqua e tutte le spese di natura ordinaria relative all'immobile) a carico dello stesso Sig. anche nel caso CP_1
di trasferimento della Sig.ra e minore presso altro immobile da locarsi in Roma; Parte_4 porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie della minore nella misura del 50% nelle forme e modalità di cui al Protocollo delle Spese adottato dal Tribunale di Roma;
dichiarare la decadenza/sospensione del Sig. dall'esercizio ordinario e Controparte_1
straordinario della responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c., sulla figlia minore relativamente ai diritti-poteri inerenti la capacità-idoneità genitoriale.” La ricorrente chiedeva anche “disporre
l'allontanamento del Sig. dalla casa familiare sita in Roma alla Via G. Mengarini Controparte_1
n 13;
disporre il divieto per il Sig. di avvicinarsi ai luoghi di lavoro della Sig.ra Controparte_1
ai luoghi da Ella frequentati abitualmente e limitati agli spazi in cui si reca Controparte_2
per acquisti domestici o trascorre spazio-gioco, parchi-gioco con la figlia minore, alla scuola frequentata dalla figlia minore sita in Roma e precisamente: Scuola d'Infanzia “ Persona_2
Solidati Tiburzi, Viale di Vigna Pia 2;Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
[...]
Il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 248262023 promossa da:
Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv.to COPPOLA ANNAFRANCA C.F._1
) e con VIALE SIRTORI, 56 SC. B 00149 ROMA C.F._2
( );
Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._3
AUTICCHIO RAFFAELLA ), con elezione di domicilio C.F._4
presso il difensore in via Ponte Rosso snc Terracina
(avv. iuffrè.it) Email_2
RESISTENTE
con
CURATORE SPECIALE della figlia minore in persona Persona_1 dell'Avv.Domenico Speziale con studio in Roma via I. Nievo n.61
( ) Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/05/2023 ex art.316 c.c, artt. 473 bis 12 e ss cpc nonché art. 473 bis 40 cpc. , premesso di avere intrattenuto una relazione con Parte_3
dalla quale era nata la figlia minore in data 13.8.2018, che il Controparte_1 Per_1
Tribunale di Roma con decreto n.11779/20 aveva stabilito, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e stabilendo le condizioni economiche del mantenimento della figlia minore a carico del padre, riferiva che successivamente al decreto di cui sopra le parti si erano rappacificate per un breve periodo fino a quando, in data 4.2.2023, il resistente, in quanto dipendente da sostanze stupefacenti e dal alcool, si era reso responsabile di una violenta aggressione nei riguardi della ricorrente, alla presenza della figlia minore. La ricorrente riferiva e documentava di avere sporto denuncia, a seguito della quale era stato promosso il procedimento penale 5511/23 a carico dei incolpato dei Controparte_1
reati di cui agli artt.582,577,585, 61 n.11 cp. La ricorrente chiedeva quindi in modifica delle statuizioni adottate ” Disporsi che la minore sia affidata alla madre, Sig.ra Persona_1
in regime di affidamento super esclusivo con collocamento Parte_1 Parte_2
presso la stessa, in Roma, presso la casa familiare di Via G. Mengarini n. 13 ed eventuale successiva abitazione nel caso di trasferimento della stessa presso altro immobile in Roma;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non sia disposto il regime “super” esclusivo, disporsi
“l'affidamento esclusivo” della minore alla madre precisando come le decisioni di maggior interesse della minore, relative alla residenza, all'educazione, alla salute e alla scuola siano adottate esclusivamente dalla madre. Disporre che la casa familiare sita in Roma alla G. Mengarini n. 13, sia assegnata alla madre in qualità di genitore collocatario della minore ponendo a carico del Sig.
l'obbligo di corrispondere direttamente ed interamente il canone di locazione Controparte_1 relativo all'attuale casa familiare sita i Roma alla Via G. Mengarini n. 13, pari ad euro 950,00 più euro 50,00 di spese condominiali, analogamente e per intero, anche nel caso di trasferimento presso altro immobile in locazione;
disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita padre-figlia con modalità protetta demandando, ex art. 437-bis.27 c.p.c., al Servizio Sociale competente per territorio in ragione del luogo di residenza abituale della minore di organizzare i relativi incontri padre-figlia in spazio neutro al fine di consentire di valutare la qualità del rapporto genitoriale e di rimettere una relazione in ordine all'andamento con facoltà di interrompere le visite qualora si rivelino pregiudizievoli per la minore dando immediata segnalazione al Tribunale;
disporre per il Sig.
[...]
l'accesso periodico e calendarizzato presso il SERD-T per la verifica sulla dipendenza da CP_1
sostanze stupefacenti ed in caso positivo, di aderire ai percorsi di disintossicazione predisposti dal medesimo servizio specialistico;
disporre per il Sig. idonea valutazione psicologica Controparte_1 presso il CSM/CIM di competenza territoriale con obbligo di relazione presso i Servizi Sociali territorialmente individuati come premesso, e presso l'intestato Tribunale adito;
incaricare il
Servizio Sociale del Municipio XI, territorialmente competente ex art. 437-bis.27 c.p.c. tenuto conto del domicilio della Minore, affinchè svolga indagini socio-ambientali con mandato per monitorare il nucleo familiare ai fini degli incontri protetti padre-figlia, sostegno psicologico alla minore e sostegno alla genitorialità per il sig. porre a carico del padre Sig. Controparte_1 Controparte_1
- in quanto genitore non collocatario- l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario mensile della figlia versando la somma di euro 500,00 oltre rivalutazione annuale indici ISTAT, che sarà corrisposta a favore della Sig.ra in qualità di genitore collocatario, Controparte_2
entro e non oltre il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico;
confermare e porre a carico del Sig.
[...]
l'obbligo di provvedere al pagamento per intero del canone mensile di euro 950,00 per la CP_1 locazione dell'immobile sito in Roma Alla Via G. Mengarini n. 13, locato dalla Sig.ra CP_2
con la minore, provvedendo anche al pagamento delle spese condominiali mensili di euro
[...]
50,00 e tutte le utenze domestiche: nello specifico: luce, acqua, elettricità, spese ordinarie derivanti dall'immobile tenuto come previsto dal Decreto di Omologa oggetto di modica;
altresì confermare
l'intera stessa obbligazione (canone di locazione, spese di condominio, utenze: luce e acqua e tutte le spese di natura ordinaria relative all'immobile) a carico dello stesso Sig. anche nel caso CP_1
di trasferimento della Sig.ra e minore presso altro immobile da locarsi in Roma; Parte_4 porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie della minore nella misura del 50% nelle forme e modalità di cui al Protocollo delle Spese adottato dal Tribunale di Roma;
dichiarare la decadenza/sospensione del Sig. dall'esercizio ordinario e Controparte_1
straordinario della responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c., sulla figlia minore relativamente ai diritti-poteri inerenti la capacità-idoneità genitoriale.” La ricorrente chiedeva anche “disporre
l'allontanamento del Sig. dalla casa familiare sita in Roma alla Via G. Mengarini Controparte_1
n 13;
disporre il divieto per il Sig. di avvicinarsi ai luoghi di lavoro della Sig.ra Controparte_1
ai luoghi da Ella frequentati abitualmente e limitati agli spazi in cui si reca Controparte_2
per acquisti domestici o trascorre spazio-gioco, parchi-gioco con la figlia minore, alla scuola frequentata dalla figlia minore sita in Roma e precisamente: Scuola d'Infanzia “ Persona_2
Solidati Tiburzi, Viale di Vigna Pia 2;Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
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