Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 3226

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 3226
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3226
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO

in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 1688/2024 promossa da assistito dall'avv. ALESSIO ARIOTTO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
Contro
assistito, Controparte_1 ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse TECLA RIVERSO,
, ELISA CESARO e dal dott. ANGELO MAUIRZIO Controparte_2
RAGUSA
-PARTE CONVENUTA-

Oggetto: Carta docente – Abusiva reiterazione contratti a tempo determinato

1. Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale del Parte_1 lavoro di Torino esponendo di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine negli a.s. dal 2018/2019 al 2023/2024 ed ha lamentato di non aver fruito della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”) prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 negli a.s. dal 2019/2020 sino al 2022/2023 ed ha chiesto la condanna del al CP_1 risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 36 d.lvo. 165/2001 per l'ingiustificata reiterazione dei predetti contratti a termine.

2. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto delle CP_1 domande.

3. La domanda relativa alla cd. carta docenti è fondata.
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4. Essa è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” e gli aspetti concreti della sua messa a disposizione sono stati regolati con DPCM, dapprima quello del 23 settembre 2015 e poi quello del 28 novembre 2016.

5. Nell'ambito di una controversia identica alla presente, promossa da docente a termine che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500 di cui art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, il Tribunale di Vercelli ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

6. Nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

7. La Corte è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che - “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” - in base agli elementi forniti dal Tribunale di Vercelli l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come
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rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti CP_1 professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica
dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.

8. La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto
ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.

9. Con la sentenza n. 29961/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. in data 4 ottobre 2023 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)”. 10. La Corte ha fondato tale conclusione sulla considerazione della taratura in misura “annua” e “per anno scolastico” dell'istituto e sulla connessione temporale
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che essa genera tra il sostegno alla formazione offerto con la Carta Docenti e la didattica annua a cui è chiamato il personale docente di ruolo, rilevando che esse non consentono di escludere dalla sua identica percezione “anche quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” e dunque attribuiscono il diritto ad ottenerla ai docenti con supplenza annua ai sensi dell'art. 4 comma 1 (scadenza al 31 agosto) o comma 2 (scadenza al 30 giugno).
11. È questo il caso di parte ricorrente che ha dedotto in giudizio rapporti di lavoro a termine con scadenza al 31 agosto.
12. Nella citata sentenza la Corte di Cassazione, richiamando i “principi generalissimi del diritto delle obbligazioni” secondo cui “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale” ha ritenuto che “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce
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