Trib. Napoli, sentenza 19/02/2024, n. 768
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13.2.2024 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 16/02/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 13784 /2022 vertente TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Di Celmo (C.F.
) e Flavio Di Bonito (C.F. ) in virtù C.F._1 C.F._2 di procura in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in VIA PRIMICERIO, 86 80048 SANT'ANASTASIA, rappresentato e difeso dall'avv. MARCIANO RAFFAELE, come in atti RESISTENTE OGGETTO: art. 5 comma 9 DL 95/2012 CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27/10/2022 parte ricorrente in epigrafe premetteva: 1) che con decreto n. 2 del 18/01/2018, veniva nominato segretario della I sottocommissione elettorale circondariale essendo, all'epoca dei fatti, in servizio presso l del Comune di Organizzazione_1 CP_1
2) che il con decreto n. 18 del 09/06/2020 Controparte_1 confermava la nomina del ricorrente quale segretario della I sottocommissione elettorale (all. 1).
3)che lo stesso ente resistente, in data 22/01/2021 con prot. N. 0002133 disponeva e
[.. confermava il prosieguo dell'incarico al sig. quale segretario della Pt_1
(all. 2), in quiescenza dal 1.6.2020. Organizzazione_2
4) che il ricorrente ha svolto trentadue sedute nel 2° quadrimestre del 2021 e altre trentadue sedute nel 3° quadrimestre del 2021 per un totale di sessantaquattro sedute ma che queste non venivano liquidate in favore del ricorrente;
Tanto premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della liquidazione dei compensi nella qualità di segretario della I sottocommissione elettorale circondariale presso il Comune di Marano di Napoli (NA);
per l'effetto, 2) condannare l resistente al pagamento in favore del sig. CP_2 Parte_1 dell'importo di euro 1920,00 (millenovecentoventi/00) a titolo di compenso così come previsto dall'art. 6 della L. n. 122/2010, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo”, vinte le spese. Si costituiva il che eccepiva l'operatività dell'art. 9 comma 5 DL 95/2012 CP_1 che vieta il conferimento di incarichi professionali a soggetti ormai in pensione. Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c;
il Tribunale, lette le note nonché le note difensive autorizzate, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
***
Risulta agli atti e non è oggetto di contestazione che parte ricorrente, in stato di quiescenza dal 1.6.2020, è stato nominato dal Comune di segretario della I CP_1 sottocommissione elettorale presso l'Ufficio Stato Civile;
la pubblica amministrazione affidava tale incarico al il quale già lo aveva ricoperto dal Pt_1
2018. Le questioni oggetto della presente controversia sono in primo luogo se l'incarico conferito sia effettivamente in contrasto con il divieto posto dall'art. 5 comma 9 del
DL 95/2012 e, in caso positivo, se opera il dettato di cui all'art. 2126 c.c. ai fini del pagamento della prestazione resa dall'ex dipendente.
1) Il decreto-legge 59/2012, art. 5 comma 9: il divieto di conferire consulenze e incarichi di studio ai soggetti collocati in quiescenza Il Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 , art 5 comma 9 e successive modifiche prevede che:
“9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1,comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13.2.2024 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 16/02/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 13784 /2022 vertente TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Di Celmo (C.F.
) e Flavio Di Bonito (C.F. ) in virtù C.F._1 C.F._2 di procura in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in VIA PRIMICERIO, 86 80048 SANT'ANASTASIA, rappresentato e difeso dall'avv. MARCIANO RAFFAELE, come in atti RESISTENTE OGGETTO: art. 5 comma 9 DL 95/2012 CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27/10/2022 parte ricorrente in epigrafe premetteva: 1) che con decreto n. 2 del 18/01/2018, veniva nominato segretario della I sottocommissione elettorale circondariale essendo, all'epoca dei fatti, in servizio presso l del Comune di Organizzazione_1 CP_1
2) che il con decreto n. 18 del 09/06/2020 Controparte_1 confermava la nomina del ricorrente quale segretario della I sottocommissione elettorale (all. 1).
3)che lo stesso ente resistente, in data 22/01/2021 con prot. N. 0002133 disponeva e
[.. confermava il prosieguo dell'incarico al sig. quale segretario della Pt_1
(all. 2), in quiescenza dal 1.6.2020. Organizzazione_2
4) che il ricorrente ha svolto trentadue sedute nel 2° quadrimestre del 2021 e altre trentadue sedute nel 3° quadrimestre del 2021 per un totale di sessantaquattro sedute ma che queste non venivano liquidate in favore del ricorrente;
Tanto premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della liquidazione dei compensi nella qualità di segretario della I sottocommissione elettorale circondariale presso il Comune di Marano di Napoli (NA);
per l'effetto, 2) condannare l resistente al pagamento in favore del sig. CP_2 Parte_1 dell'importo di euro 1920,00 (millenovecentoventi/00) a titolo di compenso così come previsto dall'art. 6 della L. n. 122/2010, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo”, vinte le spese. Si costituiva il che eccepiva l'operatività dell'art. 9 comma 5 DL 95/2012 CP_1 che vieta il conferimento di incarichi professionali a soggetti ormai in pensione. Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c;
il Tribunale, lette le note nonché le note difensive autorizzate, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
***
Risulta agli atti e non è oggetto di contestazione che parte ricorrente, in stato di quiescenza dal 1.6.2020, è stato nominato dal Comune di segretario della I CP_1 sottocommissione elettorale presso l'Ufficio Stato Civile;
la pubblica amministrazione affidava tale incarico al il quale già lo aveva ricoperto dal Pt_1
2018. Le questioni oggetto della presente controversia sono in primo luogo se l'incarico conferito sia effettivamente in contrasto con il divieto posto dall'art. 5 comma 9 del
DL 95/2012 e, in caso positivo, se opera il dettato di cui all'art. 2126 c.c. ai fini del pagamento della prestazione resa dall'ex dipendente.
1) Il decreto-legge 59/2012, art. 5 comma 9: il divieto di conferire consulenze e incarichi di studio ai soggetti collocati in quiescenza Il Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 , art 5 comma 9 e successive modifiche prevede che:
“9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1,comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
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