Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2024, n. 2243
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa V P, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.
127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4089/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. S N e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, già socio accomandante della rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. G M e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
nonché
, già socio accomandatario della nata a Capua il Controparte_3 CP_2
04.09.1976 e domiciliata in Cancello ed Arnone (CE) alla via Armando Diaz, 8
ALTRO RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.05.2018, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio i signori e in qualità di soci – rispettivamente, Controparte_1 Controparte_3
accomandante ed accomandatario, della società chiedendo di “1) previo CP_2
accertamento della effettiva quantità del lavoro svolto dal ricorrente, condannare in via solidale ovvero ciascuno per quanto di ragione, la sig.ra in proprio e/o nella qualità di socio Controparte_3 accomandatario e legale rappresentante della ed il sig. n.q. di CP_2 Controparte_1 socio accomandante della al pagamento in favore del ricorrente della complessiva CP_2 somma di Euro 32.574,10, così composta: Euro 2.569,74 a titolo di lavoro domenicale e festivo, Euro
18.295,66 a titolo di lavoro straordinario festivo, Euro 2.876,97 a titolo di lavoro notturno, Euro
8.831,73 a titolo di lavoro straordinario notturno, oltre accessori di legge dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
2) condannare la sig.ra in proprio e/o nella qualità di socio Controparte_3 accomandatario e legale rappresentante della ed il sig. n.q. di CP_2 Controparte_1 socio accomandante della al pagamento in favore del ricorrente della complessiva CP_2 somma di Euro 5.596,02 per tredicesima ed Euro 212,75 per quattordicesima, oltre accessori di legge dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
3) condannare la sig.ra in proprio Controparte_3
e/o nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della ed il sig. CP_2
n.q. di socio accomandante della al pagamento in favore del Controparte_1 CP_2 ricorrente della complessiva somma di Euro 3.085,97 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre accessori di legge dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
4) condannare la sig.ra in proprio e/o nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante Controparte_3 della ed il sig. , n.q. di socio accomandante della CP_2 Controparte_1 CP_2 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di Euro 2.931,22 a titolo di indennità sostitutiva dei permessi non goduti, oltre accessori di legge dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
5) condannare la sig.ra in proprio e/o nella qualità di socio Controparte_3 accomandatario e legale rappresentante della ed il sig. n.q. di CP_2 Controparte_1 socio accomandante della al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_2
Euro 1.103,20 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori di legge dalla maturazione del credito (7 gennaio 2016) al soddisfo;
6) condannare la sig.ra in proprio e/o Controparte_3 nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della ed il sig. CP_2 [...]
, n.q. di socio accomandante della al pagamento delle spese e competenze CP_1 CP_2 professionali del presente giudizio con attribuzione al difensore anticipatario […]”.
A sostegno della propria domanda, l'istante esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società dal 08.03.2012 al 07.01.2016 presso il ristorante “Sapori d'Italia”, sito CP_2
in Cancello Arnone alla via Consolare, 5, con inquadramento secondo il livello V del CCNL applicato dalla società e mansioni di cuoco, deducendo di aver lavorato, per l'intera durata del rapporto di lavoro, “a tempo pieno”, “benché il contratto sia stato fittiziamente convertito in contratto a tempo parziale dal 19 maggio 2015 al 17 giugno 2015 e dal 4 novembre 2015 al 7 gennaio
2016”.
Specificava di aver osservato il seguente orario di lavoro: lunedì, martedì, giovedì, venerdì
e sabato dalle 17,00 alle 24,00, la domenica dalle 9,00 alle 24,00, con un giorno di riposo settimanale al mercoledì;
aggiungeva di aver osservato gli orari sopra indicati anche nei giorni festivi: Natale e Santo Stefano, Pasqua, lunedì in Albis, Ferragosto.
Affermava, perciò, di aver abitualmente svolto 51 ore di lavoro a settimana, “undici in più dell'orario normale fissato in 40 ore a settimana dall'art. 118 del CCNL”, e di aver abitualmente svolto lavoro notturno, festivo e straordinario e notturno festivo, senza mai percepire né retribuzione, né maggiorazioni.
Ancora, riferiva che, in qualità di cuoco, impartendo direttive al restante personale di cucina, in posizione gerarchicamente subordinata, il ricorrente ha svolto con autonomia operativa le seguenti mansioni: “ha definito il menu, introducendo nuove pietanze, ha scelto e selezionato gli ingredienti tenendo i contatti ed i rapporti con i fornitori per l'acquisto di latticini, carne, pesce, frutta e verdura, vini e bevande, ecc., ha curato la cottura dei cibi” (cfr. ricorso).
Lamentava, tuttavia, che, per l'intera durata del rapporto di lavoro, non avrebbe mai percepito la tredicesima mensilità e che avrebbe goduto di una sola settimana di ferie all'anno, alla fine del mese di agosto;
aggiungeva, poi, che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non avrebbe percepito nulla a titolo di TFR, né tantomeno a titolo di cc.dd. “ratei”.
Specificava, infine, che, in data 06.04.2017, la veniva cancellata dal registro CP_2
delle imprese, precisando che, nella compagine societaria, la signora Controparte_3
sarebbe stata socio accomandatario, mentre il sig. sarebbe stato socio Controparte_1 accomandante.
Alla luce di tale circostanza, dunque, con il presente giudizio, agiva direttamente nei confronti dei due soci.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il sig. , il quale, in Controparte_1
via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Più specificamente, con riferimento al difetto di legittimazione passiva, deduceva che il lavoratore sarebbe stato dipendente della ove socio accomandatario era la CP_2
signora ;
eccepiva, in particolare, che alcuna visura camerale sarebbe stata Controparte_3
versata in atti al fine di provare la legittimazione passiva del sig. , assumendo, CP_1 pertanto, la conseguente mancata prova della sua qualità.
Facendo richiamo all'art. 2313 c.c., precisava, che, al più, l'odierno resistente avrebbe potuto rispondere nei limiti della sola quota conferita, specificando, tuttavia, che detta quota non sarebbe stata, neppure nei minimi termini, indicata o provata nel ricorso, deducendo, pertanto, la carenza di prova sul punto.
La signora – socio accomandatario della – pur raggiunta Controparte_3 CP_2 da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo contumace.
A fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, veniva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa V P, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.
127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4089/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. S N e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, già socio accomandante della rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. G M e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
nonché
, già socio accomandatario della nata a Capua il Controparte_3 CP_2
04.09.1976 e domiciliata in Cancello ed Arnone (CE) alla via Armando Diaz, 8
ALTRO RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.05.2018, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio i signori e in qualità di soci – rispettivamente, Controparte_1 Controparte_3
accomandante ed accomandatario, della società chiedendo di “1) previo CP_2
accertamento della effettiva quantità del lavoro svolto dal ricorrente, condannare in via solidale ovvero ciascuno per quanto di ragione, la sig.ra in proprio e/o nella qualità di socio Controparte_3 accomandatario e legale rappresentante della ed il sig. n.q. di CP_2 Controparte_1 socio accomandante della al pagamento in favore del ricorrente della complessiva CP_2 somma di Euro 32.574,10, così composta: Euro 2.569,74 a titolo di lavoro domenicale e festivo, Euro
18.295,66 a titolo di lavoro straordinario festivo, Euro 2.876,97 a titolo di lavoro notturno, Euro
8.831,73 a titolo di lavoro straordinario notturno, oltre accessori di legge dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
2) condannare la sig.ra in proprio e/o nella qualità di socio Controparte_3 accomandatario e legale rappresentante della ed il sig. n.q. di CP_2 Controparte_1 socio accomandante della al pagamento in favore del ricorrente della complessiva CP_2 somma di Euro 5.596,02 per tredicesima ed Euro 212,75 per quattordicesima, oltre accessori di legge dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
3) condannare la sig.ra in proprio Controparte_3
e/o nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della ed il sig. CP_2
n.q. di socio accomandante della al pagamento in favore del Controparte_1 CP_2 ricorrente della complessiva somma di Euro 3.085,97 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre accessori di legge dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
4) condannare la sig.ra in proprio e/o nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante Controparte_3 della ed il sig. , n.q. di socio accomandante della CP_2 Controparte_1 CP_2 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di Euro 2.931,22 a titolo di indennità sostitutiva dei permessi non goduti, oltre accessori di legge dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
5) condannare la sig.ra in proprio e/o nella qualità di socio Controparte_3 accomandatario e legale rappresentante della ed il sig. n.q. di CP_2 Controparte_1 socio accomandante della al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_2
Euro 1.103,20 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori di legge dalla maturazione del credito (7 gennaio 2016) al soddisfo;
6) condannare la sig.ra in proprio e/o Controparte_3 nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della ed il sig. CP_2 [...]
, n.q. di socio accomandante della al pagamento delle spese e competenze CP_1 CP_2 professionali del presente giudizio con attribuzione al difensore anticipatario […]”.
A sostegno della propria domanda, l'istante esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società dal 08.03.2012 al 07.01.2016 presso il ristorante “Sapori d'Italia”, sito CP_2
in Cancello Arnone alla via Consolare, 5, con inquadramento secondo il livello V del CCNL applicato dalla società e mansioni di cuoco, deducendo di aver lavorato, per l'intera durata del rapporto di lavoro, “a tempo pieno”, “benché il contratto sia stato fittiziamente convertito in contratto a tempo parziale dal 19 maggio 2015 al 17 giugno 2015 e dal 4 novembre 2015 al 7 gennaio
2016”.
Specificava di aver osservato il seguente orario di lavoro: lunedì, martedì, giovedì, venerdì
e sabato dalle 17,00 alle 24,00, la domenica dalle 9,00 alle 24,00, con un giorno di riposo settimanale al mercoledì;
aggiungeva di aver osservato gli orari sopra indicati anche nei giorni festivi: Natale e Santo Stefano, Pasqua, lunedì in Albis, Ferragosto.
Affermava, perciò, di aver abitualmente svolto 51 ore di lavoro a settimana, “undici in più dell'orario normale fissato in 40 ore a settimana dall'art. 118 del CCNL”, e di aver abitualmente svolto lavoro notturno, festivo e straordinario e notturno festivo, senza mai percepire né retribuzione, né maggiorazioni.
Ancora, riferiva che, in qualità di cuoco, impartendo direttive al restante personale di cucina, in posizione gerarchicamente subordinata, il ricorrente ha svolto con autonomia operativa le seguenti mansioni: “ha definito il menu, introducendo nuove pietanze, ha scelto e selezionato gli ingredienti tenendo i contatti ed i rapporti con i fornitori per l'acquisto di latticini, carne, pesce, frutta e verdura, vini e bevande, ecc., ha curato la cottura dei cibi” (cfr. ricorso).
Lamentava, tuttavia, che, per l'intera durata del rapporto di lavoro, non avrebbe mai percepito la tredicesima mensilità e che avrebbe goduto di una sola settimana di ferie all'anno, alla fine del mese di agosto;
aggiungeva, poi, che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non avrebbe percepito nulla a titolo di TFR, né tantomeno a titolo di cc.dd. “ratei”.
Specificava, infine, che, in data 06.04.2017, la veniva cancellata dal registro CP_2
delle imprese, precisando che, nella compagine societaria, la signora Controparte_3
sarebbe stata socio accomandatario, mentre il sig. sarebbe stato socio Controparte_1 accomandante.
Alla luce di tale circostanza, dunque, con il presente giudizio, agiva direttamente nei confronti dei due soci.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il sig. , il quale, in Controparte_1
via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Più specificamente, con riferimento al difetto di legittimazione passiva, deduceva che il lavoratore sarebbe stato dipendente della ove socio accomandatario era la CP_2
signora ;
eccepiva, in particolare, che alcuna visura camerale sarebbe stata Controparte_3
versata in atti al fine di provare la legittimazione passiva del sig. , assumendo, CP_1 pertanto, la conseguente mancata prova della sua qualità.
Facendo richiamo all'art. 2313 c.c., precisava, che, al più, l'odierno resistente avrebbe potuto rispondere nei limiti della sola quota conferita, specificando, tuttavia, che detta quota non sarebbe stata, neppure nei minimi termini, indicata o provata nel ricorso, deducendo, pertanto, la carenza di prova sul punto.
La signora – socio accomandatario della – pur raggiunta Controparte_3 CP_2 da regolare notifica, non si costituiva, rimanendo contumace.
A fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, veniva
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