Trib. Udine, sentenza 04/03/2024, n. 115
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Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE Sezione prima civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Elisa Barro, G.O.P. in funzione monocratica, nella causa civile di I Grado iscritta al n.
2214/2023 r.g., promossa da:
AZ IO, come in atti, con il patrocinio degli Avvocati Flaviano De Tina e Marzia
FF del Foro di Udine
RICORRENTE contro
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE, come in atti, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Federico Gambini del Foro di Udine
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 75/2023-GEM dell'ASU FC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti.
Parte ricorrente.
IN VIA PRELIMINARE: sospendersi, anche inaudita altera parte, la esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta.
NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi l'infondatezza delle pretese sanzionatorie dell'Azienda Sanitaria del Friuli Centrale, nonché la nullità, illegittimità, inefficacia e l'annullabilità dell'ordinanza ingiunzione opposta n. 75/2023-GEM, disponendone la revoca. Spese legali tutte rifuse.
IN VIA SUBORDINATA: revocare l'ordinanza ingiunzione. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venga accertata un'eventuale violazione, quantificarsi la sanzione amministrativa in maniera proporzionata, tenuto conto delle circostanze del caso. Spese legali tutte rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi sulle circostanze di causa capitolate come in fatto del presente ricorso da aversi qui per integralmente ritrascritte con premesso “vero che”. Si indica a testi:
pagina 1 di 6
FF ED, NI AT, con riserva di indicarne altri. In caso di contestazione, acquisire presso
l'azienda agricola FF ED di Cisterna del Friuli copia conforme del registro dei trattamenti di stalla o in subordine disporre l'esibizione dell'originale. Disporre l'accesso al registro di movimentazione scorte proprie del dott. Ferazzutti per verificare lo scarico dei trattamenti effettuato in data 12.11.2020 tramite il registro elettronico in caso di contestazione dei doc. 5 e 6. In caso di contestazione del doc. 8 si chiede di essere autorizzati a depositare estratto del registro fatture emesse. Riservato ogni altro mezzo.
Parte resistente.
Nel merito: previa revoca del provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
Spese rifuse (con onorari maggiorati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, Decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55).
In via istruttoria : si indicano a testi sui capitoli della parte “Fatto”, da intendersi qui trascritti preceduti da “Vero che”, per i capitoli da 1) a 7) il Lgt. C.S. Roberto Guarente e l'App. Sc. Alessandro Petrigh presso il N.A.S. di Udine del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, per il capitolo 10) il dott.
Andrea Peresson, il dott. Giampaolo Baracetti, la dott.ssa Sonia Solari e la dott.ssa Cinzia Collini presso
UF.
MOTIVAZIONE
L'ordinanza ingiunzione opposta ascrive a NN Ferazzutti, la violazione “di quanto disposto dall'art. 108 commi 13 e 17 del D.lgs. 193/2007” (errato l'anno, si deve intendere 193/2006) “per aver omesso di scrivere sull'apposito registro l'utilizzo di 7 tubi siringa della specialità medicinale veterinaria CL”.
Sempre in ordinanza ingiunzione la sanzione per la suddetta violazione è stata determinata in € 5.166,67.
In ricorso i motivi di opposizione vertono, in particolare, sui seguenti punti:
1) mancanza di motivazione del provvedimento;
2) inesistenza della violazione;
3) sussistenza della causa di non punibilità della tenuità del fatto;
4) mancanza dell'elemento psicologico;
5) sproporzione della sanzione.
In ricorso era altresì contenuta l'istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Elisa Barro, G.O.P. in funzione monocratica, nella causa civile di I Grado iscritta al n.
2214/2023 r.g., promossa da:
AZ IO, come in atti, con il patrocinio degli Avvocati Flaviano De Tina e Marzia
FF del Foro di Udine
RICORRENTE contro
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE, come in atti, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Federico Gambini del Foro di Udine
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 75/2023-GEM dell'ASU FC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti.
Parte ricorrente.
IN VIA PRELIMINARE: sospendersi, anche inaudita altera parte, la esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta.
NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi l'infondatezza delle pretese sanzionatorie dell'Azienda Sanitaria del Friuli Centrale, nonché la nullità, illegittimità, inefficacia e l'annullabilità dell'ordinanza ingiunzione opposta n. 75/2023-GEM, disponendone la revoca. Spese legali tutte rifuse.
IN VIA SUBORDINATA: revocare l'ordinanza ingiunzione. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venga accertata un'eventuale violazione, quantificarsi la sanzione amministrativa in maniera proporzionata, tenuto conto delle circostanze del caso. Spese legali tutte rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi sulle circostanze di causa capitolate come in fatto del presente ricorso da aversi qui per integralmente ritrascritte con premesso “vero che”. Si indica a testi:
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FF ED, NI AT, con riserva di indicarne altri. In caso di contestazione, acquisire presso
l'azienda agricola FF ED di Cisterna del Friuli copia conforme del registro dei trattamenti di stalla o in subordine disporre l'esibizione dell'originale. Disporre l'accesso al registro di movimentazione scorte proprie del dott. Ferazzutti per verificare lo scarico dei trattamenti effettuato in data 12.11.2020 tramite il registro elettronico in caso di contestazione dei doc. 5 e 6. In caso di contestazione del doc. 8 si chiede di essere autorizzati a depositare estratto del registro fatture emesse. Riservato ogni altro mezzo.
Parte resistente.
Nel merito: previa revoca del provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
Spese rifuse (con onorari maggiorati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, Decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55).
In via istruttoria : si indicano a testi sui capitoli della parte “Fatto”, da intendersi qui trascritti preceduti da “Vero che”, per i capitoli da 1) a 7) il Lgt. C.S. Roberto Guarente e l'App. Sc. Alessandro Petrigh presso il N.A.S. di Udine del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, per il capitolo 10) il dott.
Andrea Peresson, il dott. Giampaolo Baracetti, la dott.ssa Sonia Solari e la dott.ssa Cinzia Collini presso
UF.
MOTIVAZIONE
L'ordinanza ingiunzione opposta ascrive a NN Ferazzutti, la violazione “di quanto disposto dall'art. 108 commi 13 e 17 del D.lgs. 193/2007” (errato l'anno, si deve intendere 193/2006) “per aver omesso di scrivere sull'apposito registro l'utilizzo di 7 tubi siringa della specialità medicinale veterinaria CL”.
Sempre in ordinanza ingiunzione la sanzione per la suddetta violazione è stata determinata in € 5.166,67.
In ricorso i motivi di opposizione vertono, in particolare, sui seguenti punti:
1) mancanza di motivazione del provvedimento;
2) inesistenza della violazione;
3) sussistenza della causa di non punibilità della tenuità del fatto;
4) mancanza dell'elemento psicologico;
5) sproporzione della sanzione.
In ricorso era altresì contenuta l'istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza
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