Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 89
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 07/01/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18837 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
ST AN rappresentata e difesa dall'Avv. MALANDRINO CLAUDIA, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ad atp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 15.5.2024, AN
ST, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di aver depositato in data 18.4.2024 dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale non era stata riconosciuta bisognosa di assistenza continua, ha convenuto in giudizio l'INPS, affinché sia dichiarato il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con vittoria di spese.
L'INPS, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
1
Espletata CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto,
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