Trib. Pisa, sentenza 23/05/2024, n. 696
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Testo completo
N. R.G. 1504/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott. Giuseppe Laghezza Giudice dott.ssa Iolanda Golia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1504 /2014 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURI Parte_1 C.F._1
MICHELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1
del predetto difensore, via C. B. di Cavour, n. 57, Pisa
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORELLI Parte_2 C.F._2
FRANCESCA e dell'avv. LUPOLI MARIANNA Email_2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori, Email_3
Corso Matteotti, n. 167, ED (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “tenuto conto che allo stato i figli e sono entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ma non indipendenti economicamente essendo entrambi impegnati nello studio:
- residenza di e presso la madre;
Per_1 Per_2
- superamento del regime di intervento dei servizi sociali;
- versamento in favore della Sig.a di una somma pari ad Euro 600 a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della stessa ed € 500 quale contributo al mantenimento in favore dei figli e Per_1
Per_2 - rimborso del 70% delle spese straordinarie sostenute ovviamente documentate) dalla sig.ra
in favore dei figli e . Parte_1 Per_1 Per_2
Sul punto, si insiste per l'ammissione di quanto richiesto in via istruttoria in ordine al completo e compiuto accertamento dei reali redditi del sig. e con riserva della sig.ra di Parte_2 Parte_1
ogni ulteriore azione e domanda, laddove dovessero continuare i comportamenti di disturbo ed ostativi di una serena e pacifica convivenza, con abbandono dell'immobile. In tale ipotesi, ovviamente, controparte dovrà essere chiamato a versare anche un ulteriore somma che consenta all'esponente di rinvenire un immobile in affitto.
- Condannare il Sig. al pagamento di tutte le somme richieste in atti. Parte_2
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per parte resistente: “In via preliminare, accolga questo giudice la richiesta di remissione della causa sul ruolo al fine di svolgere l'istruttoria, in particolare, affinché vengano disposte due consulenze tecniche, l'una psicologica sulla persona della sig.ra la quale si è dimostrata Parte_1
non in grado di comprendere la vis cogente dei provvedimenti giudiziali emanati di volta in volta e per valutare l'idoneità della stessa ad assolvere ai suoi doveri genitoriali;
l'altra consulenza utile ai fini della decisione sugli aspetti economici, è diretta a far accertare l'effettiva consistenza patrimoniale della sig.ra , la quale indubbiamente ha dato prova di essere autonoma ed in Parte_1
grado di mantenersi senza il contributo del marito.
In via principale e di merito, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) collocazione paritetica dei figli presso i genitori, tenuto conto anche del trasferimento dell'attrice coi due figli nella villetta bifamiliare di via dell'Erta a ED n.12;
2) previsione del mantenimento diretto per i figli e , nelle more divenuti Per_1 Per_2 Parte_2
maggiorenni, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e spese straordinarie al
50% tra i genitori;
3) mantenimento del ruolo dei servizi sociali all'interno del nucleo familiare Parte_3
e/o previsione di un monitoraggio periodico da parte degli stessi servizi sociali sui due ragazzi con la previsione di un eventuale supporto psicologico degli stessi, i quali ancora oggi mostrano segni di debolezza emotiva e caratteriale a causa;
4) assegnazione dell'unità bifamiliare sita in ED Via dell'Erta n.12 (quella che guarda verso il - cfr. documentazione urbanistica allegata) alla sig.ra Organizzazione_1 Parte_1
(fatto salvo il conguaglio in favore del per i lavori edili di ultimazione già oggetto del Parte_2
giudizio avente rg.n.1622/2018 dott.ssa , con l'obbligo per l'attrice di staccare gli allacci Per_3
dalle forniture del sig. e di provvedere ai nuovi allacci intestandosi le relative forniture;
Parte_2 5) revoca del contributo di mantenimento di € 200,00 per la sig.ra , per le ragioni espresse Parte_1
ed esprimende. Con vittoria di spese tutte di giudizio e condanna dell'attrice ex art.96 cpc tenuto conto della condotta processuale dalla medesima tenuta e inottemperanza alle disposizioni e ai precetti assunti in corso di causa da questo Tribunale del Tribunale di Pisa. Nella non creduta ipotesi di condanna ex art. 96 cpc, si insiste affinché' il Tribunale, come da reiterate richieste dei difensori del sig. , adotti gli opportuni provvedimenti sanzionatori ex art. 709 ter cpc”. Parte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 marzo 2014, allegava di avere contratto il 29 Parte_1
aprile 1984 matrimonio con rito concordatario con , dall'unione col quale Parte_2
nascevano i figli, il 3 novembre 1984, il 26 ottobre 1987, , il 30 marzo Per_4 Per_5 Per_2
2002 e , il 26 giugno 2004;
deduceva, quindi, il venir meno dell'unione materiale e spirituale Per_1
tra loro coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, in ragione dei comportamenti del marito, posti in essere in spregio dei doveri di cui all'art. 143 c.c. Domandava, pertanto, pronunciarsi la separazione personale con a seguire, la previsione dell'affido condiviso dei due figli ancora minorenni, e , il collocamento prevalente degli stessi presso di sé Per_1 Per_2
nella casa coniugale della quale domandava l'assegnazione - salvo, eventualmente, occorrendo, disporsi un trasferimento altrove suo (di lei ricorrente) e dei ragazzi in forza delle condotte violente del marito - la regolamentazione delle frequentazioni padre/figli e, poi, l'onere dello stesso coniuge Org_ di corrispondere € 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici a titolo di contributo al mantenimento ordinario di ciascuno dei due figli, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie per gli
Org_ stessi necessarie, oltre ad € 1.000,00 mensili, più per il mantenimento di lei-ricorrente. Chiariva
d'esser disoccupata e di avere prestato, negli anni, la propria attività nell'impresa familiare non percependo, però, utile alcuno. Articolava, quindi, domande ulteriori, quale quella di divisione, tra loro coniugi, dell'immobile in costruzione, sito nel comune di ED, instando, altresì, per ottenere dalla banca presso il quale era acceso il conto del coniuge l'esibizione degli estratti conto e della posizione del deposito titoli, così da verificare l'entità dei prelievi eseguiti dal Parte_2
Sin dalla fase presidenziale, si costituiva in giudizio , contestando allegazioni e Parte_2
domande di cui al ricorso introduttivo, rilevando, per contro, come fossero stati i comportamenti della moglie, aggressivi e anche violenti, ad avere determinato il dissolvimento dell'unione matrimoniale, allegando condotte e atteggiamenti ossessivi della stessa anche nei confronti dei figli minori, comportamenti anche ostacolanti il rapporto di loro, padre e figli. Chiedeva, pertanto, procedersi, sin da subito, con una consulenza sulla capacità genitoriale, domandando che frattanto i figli fossero collocati presso di sé nella casa coniugale che domandava gli venisse assegnata;
negava, di conseguenza, legittimità ad una qualsivoglia previsione dell'onere per sé di contribuire al
mantenimento ordinario dei figli versando una qualche somma (attesa la richiesta di collocamento prevalente dei ragazzi presso di sé), chiedendo, in subordine, nell'ipotesi in cui i ragazzi fossero stati collocati dalla madre, prevedersi l'onere proprio di corrispondere un contributo per il mantenimento
Org_ ordinario dei ragazzi di € 350,00 mensili a figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Rilevava, quindi, l'infondatezza della domanda di un assegno di mantenimento avanzata dalla coniuge ricorrente per sé, chiarendo, sul punto, che la signora si era sempre rifiutata di lavorare nell'impresa familiare. Ciò nonostante, si dichiarava disponibile a corrispondere Parte_2
alla coniuge, nell'attesa che la stessa rinvenisse una qualche attività lavorativa, la somma di € 300,00 mensili.
All'esito della fase presidenziale, nel corso della quale si conferiva mandato ad un consulente dell'ufficio per procedere con una valutazione della capacità genitoriale, in sede provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c., veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente degli stessi presso il padre nell'abitazione coniugale che, contestualmente, gli veniva assegnata;
veniva, quindi, regolamentata la frequentazione madre/figli, con invito alle parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, e, poi, previsto che ciascuno di loro genitori provvedesse al mantenimento ordinario dei figli in forma diretta, con una ripartizione delle spese straordinarie tale per cui il 75% delle stesse sarebbe gravato sul padre e il residuo 25% sulla madre.
Veniva, altresì, previsto che contribuisse al mantenimento della moglie Parte_2
Org_ corrispondendole un importo mensile di € 700,00, più rigettando la richiesta, frattanto avanzata dalla medesima ricorrente avverso il medesimo resistente, di un ordine di protezione contro gli abusi familiari.
La causa trasmigrava, allora, al Giudice istruttore che dava corso all'audizione dei minori, disponendo un supplemento della consulenza espletata in sede presidenziale.
Con provvedimento del 31.08.2018, e , i figli minori, venivano affidati, seppure in Per_1 Per_2
via provvisoria, al Servizio sociale territorialmente competente e già incaricato. Seguivano istanze, numerose, reciprocamente contrapposte di modifica dei provvedimenti resi, nonché talune proposte conciliative avanzate dall'istruttore nel tentativo di addivenire ad una
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott. Giuseppe Laghezza Giudice dott.ssa Iolanda Golia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1504 /2014 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURI Parte_1 C.F._1
MICHELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1
del predetto difensore, via C. B. di Cavour, n. 57, Pisa
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORELLI Parte_2 C.F._2
FRANCESCA e dell'avv. LUPOLI MARIANNA Email_2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori, Email_3
Corso Matteotti, n. 167, ED (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “tenuto conto che allo stato i figli e sono entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ma non indipendenti economicamente essendo entrambi impegnati nello studio:
- residenza di e presso la madre;
Per_1 Per_2
- superamento del regime di intervento dei servizi sociali;
- versamento in favore della Sig.a di una somma pari ad Euro 600 a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della stessa ed € 500 quale contributo al mantenimento in favore dei figli e Per_1
Per_2 - rimborso del 70% delle spese straordinarie sostenute ovviamente documentate) dalla sig.ra
in favore dei figli e . Parte_1 Per_1 Per_2
Sul punto, si insiste per l'ammissione di quanto richiesto in via istruttoria in ordine al completo e compiuto accertamento dei reali redditi del sig. e con riserva della sig.ra di Parte_2 Parte_1
ogni ulteriore azione e domanda, laddove dovessero continuare i comportamenti di disturbo ed ostativi di una serena e pacifica convivenza, con abbandono dell'immobile. In tale ipotesi, ovviamente, controparte dovrà essere chiamato a versare anche un ulteriore somma che consenta all'esponente di rinvenire un immobile in affitto.
- Condannare il Sig. al pagamento di tutte le somme richieste in atti. Parte_2
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per parte resistente: “In via preliminare, accolga questo giudice la richiesta di remissione della causa sul ruolo al fine di svolgere l'istruttoria, in particolare, affinché vengano disposte due consulenze tecniche, l'una psicologica sulla persona della sig.ra la quale si è dimostrata Parte_1
non in grado di comprendere la vis cogente dei provvedimenti giudiziali emanati di volta in volta e per valutare l'idoneità della stessa ad assolvere ai suoi doveri genitoriali;
l'altra consulenza utile ai fini della decisione sugli aspetti economici, è diretta a far accertare l'effettiva consistenza patrimoniale della sig.ra , la quale indubbiamente ha dato prova di essere autonoma ed in Parte_1
grado di mantenersi senza il contributo del marito.
In via principale e di merito, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) collocazione paritetica dei figli presso i genitori, tenuto conto anche del trasferimento dell'attrice coi due figli nella villetta bifamiliare di via dell'Erta a ED n.12;
2) previsione del mantenimento diretto per i figli e , nelle more divenuti Per_1 Per_2 Parte_2
maggiorenni, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e spese straordinarie al
50% tra i genitori;
3) mantenimento del ruolo dei servizi sociali all'interno del nucleo familiare Parte_3
e/o previsione di un monitoraggio periodico da parte degli stessi servizi sociali sui due ragazzi con la previsione di un eventuale supporto psicologico degli stessi, i quali ancora oggi mostrano segni di debolezza emotiva e caratteriale a causa;
4) assegnazione dell'unità bifamiliare sita in ED Via dell'Erta n.12 (quella che guarda verso il - cfr. documentazione urbanistica allegata) alla sig.ra Organizzazione_1 Parte_1
(fatto salvo il conguaglio in favore del per i lavori edili di ultimazione già oggetto del Parte_2
giudizio avente rg.n.1622/2018 dott.ssa , con l'obbligo per l'attrice di staccare gli allacci Per_3
dalle forniture del sig. e di provvedere ai nuovi allacci intestandosi le relative forniture;
Parte_2 5) revoca del contributo di mantenimento di € 200,00 per la sig.ra , per le ragioni espresse Parte_1
ed esprimende. Con vittoria di spese tutte di giudizio e condanna dell'attrice ex art.96 cpc tenuto conto della condotta processuale dalla medesima tenuta e inottemperanza alle disposizioni e ai precetti assunti in corso di causa da questo Tribunale del Tribunale di Pisa. Nella non creduta ipotesi di condanna ex art. 96 cpc, si insiste affinché' il Tribunale, come da reiterate richieste dei difensori del sig. , adotti gli opportuni provvedimenti sanzionatori ex art. 709 ter cpc”. Parte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 marzo 2014, allegava di avere contratto il 29 Parte_1
aprile 1984 matrimonio con rito concordatario con , dall'unione col quale Parte_2
nascevano i figli, il 3 novembre 1984, il 26 ottobre 1987, , il 30 marzo Per_4 Per_5 Per_2
2002 e , il 26 giugno 2004;
deduceva, quindi, il venir meno dell'unione materiale e spirituale Per_1
tra loro coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, in ragione dei comportamenti del marito, posti in essere in spregio dei doveri di cui all'art. 143 c.c. Domandava, pertanto, pronunciarsi la separazione personale con a seguire, la previsione dell'affido condiviso dei due figli ancora minorenni, e , il collocamento prevalente degli stessi presso di sé Per_1 Per_2
nella casa coniugale della quale domandava l'assegnazione - salvo, eventualmente, occorrendo, disporsi un trasferimento altrove suo (di lei ricorrente) e dei ragazzi in forza delle condotte violente del marito - la regolamentazione delle frequentazioni padre/figli e, poi, l'onere dello stesso coniuge Org_ di corrispondere € 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici a titolo di contributo al mantenimento ordinario di ciascuno dei due figli, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie per gli
Org_ stessi necessarie, oltre ad € 1.000,00 mensili, più per il mantenimento di lei-ricorrente. Chiariva
d'esser disoccupata e di avere prestato, negli anni, la propria attività nell'impresa familiare non percependo, però, utile alcuno. Articolava, quindi, domande ulteriori, quale quella di divisione, tra loro coniugi, dell'immobile in costruzione, sito nel comune di ED, instando, altresì, per ottenere dalla banca presso il quale era acceso il conto del coniuge l'esibizione degli estratti conto e della posizione del deposito titoli, così da verificare l'entità dei prelievi eseguiti dal Parte_2
Sin dalla fase presidenziale, si costituiva in giudizio , contestando allegazioni e Parte_2
domande di cui al ricorso introduttivo, rilevando, per contro, come fossero stati i comportamenti della moglie, aggressivi e anche violenti, ad avere determinato il dissolvimento dell'unione matrimoniale, allegando condotte e atteggiamenti ossessivi della stessa anche nei confronti dei figli minori, comportamenti anche ostacolanti il rapporto di loro, padre e figli. Chiedeva, pertanto, procedersi, sin da subito, con una consulenza sulla capacità genitoriale, domandando che frattanto i figli fossero collocati presso di sé nella casa coniugale che domandava gli venisse assegnata;
negava, di conseguenza, legittimità ad una qualsivoglia previsione dell'onere per sé di contribuire al
mantenimento ordinario dei figli versando una qualche somma (attesa la richiesta di collocamento prevalente dei ragazzi presso di sé), chiedendo, in subordine, nell'ipotesi in cui i ragazzi fossero stati collocati dalla madre, prevedersi l'onere proprio di corrispondere un contributo per il mantenimento
Org_ ordinario dei ragazzi di € 350,00 mensili a figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Rilevava, quindi, l'infondatezza della domanda di un assegno di mantenimento avanzata dalla coniuge ricorrente per sé, chiarendo, sul punto, che la signora si era sempre rifiutata di lavorare nell'impresa familiare. Ciò nonostante, si dichiarava disponibile a corrispondere Parte_2
alla coniuge, nell'attesa che la stessa rinvenisse una qualche attività lavorativa, la somma di € 300,00 mensili.
All'esito della fase presidenziale, nel corso della quale si conferiva mandato ad un consulente dell'ufficio per procedere con una valutazione della capacità genitoriale, in sede provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c., veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente degli stessi presso il padre nell'abitazione coniugale che, contestualmente, gli veniva assegnata;
veniva, quindi, regolamentata la frequentazione madre/figli, con invito alle parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, e, poi, previsto che ciascuno di loro genitori provvedesse al mantenimento ordinario dei figli in forma diretta, con una ripartizione delle spese straordinarie tale per cui il 75% delle stesse sarebbe gravato sul padre e il residuo 25% sulla madre.
Veniva, altresì, previsto che contribuisse al mantenimento della moglie Parte_2
Org_ corrispondendole un importo mensile di € 700,00, più rigettando la richiesta, frattanto avanzata dalla medesima ricorrente avverso il medesimo resistente, di un ordine di protezione contro gli abusi familiari.
La causa trasmigrava, allora, al Giudice istruttore che dava corso all'audizione dei minori, disponendo un supplemento della consulenza espletata in sede presidenziale.
Con provvedimento del 31.08.2018, e , i figli minori, venivano affidati, seppure in Per_1 Per_2
via provvisoria, al Servizio sociale territorialmente competente e già incaricato. Seguivano istanze, numerose, reciprocamente contrapposte di modifica dei provvedimenti resi, nonché talune proposte conciliative avanzate dall'istruttore nel tentativo di addivenire ad una
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