Trib. Milano, sentenza 08/08/2024, n. 7629
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I grado iscritte al n. r.g. 24017/2021 e al n. r.g. 2030/2022 rispettivamente promosse da:
IA SA (C.F. [...]) e RA AD (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CAPUANO PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO POMA, 2 00195 ROMA presso il difensore avv. CAPUANO PAOLA
e
AN SA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CAPUANO PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO POMA, 2 00195 ROMA presso il difensore avv.
CAPUANO PAOLA
ATTRICI contro
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A. ABBREVIABILE IN IFITALIA (C.F.
00455820589), con il patrocinio dell'avv. SPEZZIGA VINCENZO ANGELO e elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. SPEZZIGA
VINCENZO ANGELO
CONVENUTO
Oggetto: Factoring – opposizione decreto ingiuntivo n.5961/2021 del 1.4.2021 – RG n.10734/2021
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 16.4.2024:
IA SA, RA AD e AN SA
“CHIEDE
- che la causa venga rimessa sul ruolo e che il CTU venga ri-convocato per eseguire la ricostruzione dei rapporti di Factoring e eseguire il calcolo, considerando, ogni qualvolta ci sia mancanza di estratti conto, il saldo iniziale del primo estratto conto rinvenuto pari a “zero”, (come la giurisprudenza ha ormai unanimamente affermato ogni qualvolta, come nel caso di specie sia la AN ad essere parte attrice e, pagina 1 di 12
- in via subordinata, nell'accoglimento delle conclusioni, anche istruttorie, rassegnate in calce agli atti di opposizione a decreto ingiuntivo che devono intendersi qui interamente riportate e trascritte.”
Così in atto di opposizione NZ SA e RA SA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1. In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale civile di Milano, a favore del Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 5961/2021 (R.G. 10734/2021) emesso dal Tribunale Civile di Milano in data 4.3.2021 e notificato il 13.4.2021;
2. in via del tutto subordinata, nel merito, comunque voglia:
a) dichiarare nullo, errato, ingiusto, illegittimo e, pertanto, revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. n.
5961/2021 (R.G. 10734/2021) emesso dal Tribunale di Milano il 4.3.2021, per nullità e/o inesistenza, decadenza e prescrizione delle fideiussioni ex adverso azionate e per l'infondatezza della pretesa creditoria, rigettando tutte le domande avanzate dalla IFI spa nei confronti delle Sig.re SA e
DI, siccome prescritte, del tutto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
g) in ipotesi di ritenuta e comprovata sussistenza di un rapporto contrattuale inter partes, accertare e dichiarare: l'illegittima applicazione di interessi extra-legali;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi;
l'illegittima applicazione di CMS e la loro illegittima capitalizzazione trimestrale;
l'illegittimo addebito di spese e altre commissioni arbitrariamente applicate.”
Così in atto di opposizione NG SA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
a) dichiarare nullo, errato, ingiusto, illegittimo e, pertanto, revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. n.
5961/2021 (R.G. 10734/2021) emesso dal Tribunale di Milano il 4.3.2021, per nullità e/o inesistenza, decadenza e prescrizione delle fideiussioni ex adverso azionate e per l'infondatezza della pretesa creditoria, rigettando tutte le domande avanzate dalla IFI spa nei confronti della Sig.ra NG SA, siccome prescritte, del tutto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
b) in ipotesi di ritenuta e comprovata sussistenza di un rapporto contrattuale inter partes, accertare e dichiarare: l'illegittima applicazione di interessi extra-legali;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi;
l'illegittima applicazione di CMS e la loro illegittima capitalizzazione trimestrale;
l'illegittimo addebito di spese e altre commissioni arbitrariamente applicate.”
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A. ABBREVIABILE IN IFITALIA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie:
NEL MERITO:
A) Respingere l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto opposto.
IN VIA SUBORDINATA, in caso di revoca del decreto ingiuntivo inter partes:
B) Condannare le signore:
1) SA NZ, nata a [...] l'[...] e residente in [...], C.F. [...];
pagina 2 di 12
2) DI RA nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F.
[...];
3) SA NG, nata a [...] il [...] e residente in DE Mc Donalds 400 oeste, 100 norte, 50 oeste Condominio Via Escazu n. 2, Guachipelin-Escazu, 10203 San Jose, Costa Rica, C.F. [...]
a pagare, nella loro qualità di fideiussori della SI S.p.a. e in via tra loro solidale, alla richiedente
International Factors IT - IT S.p.a. la somma di €. 4.131.655,19, o quella diversa ritenuta dovuta, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 o, in subordine, al tasso legale dal 1.1.2019 al saldo.
C) Con vittoria di compensi e spese di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Per il caso in cui l'Ill.mo Tribunale lo ritenesse necessario, si chiede:
A) l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova;
1) Vero che IT ha sempre inviato alla SI gli estratti conto e le fatture prodotte, che si rammostrano (doc. da 19 a 44, da 64 a 219 e da 224 a 309), nonché l'ulteriore periodica documentazione fiscale e contabile e comunque informativa (lettere, contabili, fatture, report variamente denominati) con la quale si comunicava l'evoluzione del rapporto di factoring e le varie movimentazioni contabili e finanziarie, quali ad esempio la concessione di anticipazioni, gli incassi ricevuti dai debitori ceduti, gli addebiti delle spese e degli interessi, i bonifici effettuati a favore della cedente.
2) Vero che il principale debitore ceduto dalla SI era la ED;
3) Vero che nel febbraio del 2002, la ED sospese il pagamento dei debiti ceduti e nel luglio del 2002, propose nei confronti della SI un'azione penale avanti alla Magistratura francese, accusando la cedente di avere effettuato una doppia fatturazione falsa ed avere ceduto poi le fatture doppie a IT
(e ad altra società di factoring).
4) Vero che IT scopriva che diverse fatture cedute erano state in precedenza pagate da ED direttamente a SI, senza che questa provvedesse a trasmettere ad IT gli importi ricevuti.
5) Vero che, il 22.5.2002, si teneva un incontro fra le parti per cercare un chiarimento, ma le accuse
contro
SI venivano ribadite da ED e, in conseguenza di ciò, IT, rilevando la violazione dell'art. 3, primo comma lettere “a”, “b”, “d” ed “e” del contratto di factoring (doc. 1) e comunque un grave inadempimento della cedente, lo risolveva (doc. da 9 a 14).
6) Vero che, oltre a risolvere il contratto, IT, da un lato, si costituiva parte civile nel procedimento penale instaurato per la doppia fatturazione SI e, dall'altro lato, procedeva ad instaurare nei confronti di ED, avanti al Tribunale amministrativo francese competente, due cause dirette ad ottenere il pagamento delle fatture a lei cedute.
7) Vero che la SI si opponeva alla costituzione di parte civile di IT, ma l'opposizione veniva respinta.
pagina 3 di 12
8) Vero che le cause instaurate da IT si concludevano, dopo vari anni, con il rigetto delle domande attoree, perché il Tribunale accertava che ED avrebbe correttamente pagato a SI le fatture oggetto di causa in quanto una parte delle fatture non contenevano l'indicazione di pagare ad IT (e pertanto
ED non era a conoscenza della cessione al momento dei pagamenti) e quelle che invece la contenevano sarebbero state la duplicazione di fatture già emesse precedentemente e già pagate da ED
(si rammostra al teste il doc. 222).
9) Vero che IT decideva di non proporre appello perché non aveva la prova che la SI avesse portato a conoscenza di ED la cessione dei crediti e pertanto si riteneva che l'appello non avesse possibilità di successo.
Si indicano a testi su tutti i capitoli:
Dott. Vittorio Giustiniani, Via Risorgimento, 37, 29017 Fiorenzuola D'arda (PC);
Dott.ssa Vincenza Tiani c/o IT, Via Deruta n. 19, Milano;
Avv. FRsco Loi, Via San Vittore n. 40, Milano.
B) Per il caso in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga necessario, si chiede che venga disposta l'esibizione o comunque l'acquisizione, da parte dell'Ufficio o del C.T.U. che ha redatto la perizia, dei documenti informatici archiviati nei sistemi informatici di IT e relativi al rapporto di factoring per cui è causa ed eventualmente disporre sugli stessi documenti un supplemento di perizia”
FATTO E DIRITTO
Su ricorso di International Factors IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I grado iscritte al n. r.g. 24017/2021 e al n. r.g. 2030/2022 rispettivamente promosse da:
IA SA (C.F. [...]) e RA AD (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CAPUANO PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO POMA, 2 00195 ROMA presso il difensore avv. CAPUANO PAOLA
e
AN SA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CAPUANO PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO POMA, 2 00195 ROMA presso il difensore avv.
CAPUANO PAOLA
ATTRICI contro
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A. ABBREVIABILE IN IFITALIA (C.F.
00455820589), con il patrocinio dell'avv. SPEZZIGA VINCENZO ANGELO e elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. SPEZZIGA
VINCENZO ANGELO
CONVENUTO
Oggetto: Factoring – opposizione decreto ingiuntivo n.5961/2021 del 1.4.2021 – RG n.10734/2021
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 16.4.2024:
IA SA, RA AD e AN SA
“CHIEDE
- che la causa venga rimessa sul ruolo e che il CTU venga ri-convocato per eseguire la ricostruzione dei rapporti di Factoring e eseguire il calcolo, considerando, ogni qualvolta ci sia mancanza di estratti conto, il saldo iniziale del primo estratto conto rinvenuto pari a “zero”, (come la giurisprudenza ha ormai unanimamente affermato ogni qualvolta, come nel caso di specie sia la AN ad essere parte attrice e, pagina 1 di 12
- in via subordinata, nell'accoglimento delle conclusioni, anche istruttorie, rassegnate in calce agli atti di opposizione a decreto ingiuntivo che devono intendersi qui interamente riportate e trascritte.”
Così in atto di opposizione NZ SA e RA SA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1. In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale civile di Milano, a favore del Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 5961/2021 (R.G. 10734/2021) emesso dal Tribunale Civile di Milano in data 4.3.2021 e notificato il 13.4.2021;
2. in via del tutto subordinata, nel merito, comunque voglia:
a) dichiarare nullo, errato, ingiusto, illegittimo e, pertanto, revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. n.
5961/2021 (R.G. 10734/2021) emesso dal Tribunale di Milano il 4.3.2021, per nullità e/o inesistenza, decadenza e prescrizione delle fideiussioni ex adverso azionate e per l'infondatezza della pretesa creditoria, rigettando tutte le domande avanzate dalla IFI spa nei confronti delle Sig.re SA e
DI, siccome prescritte, del tutto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
g) in ipotesi di ritenuta e comprovata sussistenza di un rapporto contrattuale inter partes, accertare e dichiarare: l'illegittima applicazione di interessi extra-legali;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi;
l'illegittima applicazione di CMS e la loro illegittima capitalizzazione trimestrale;
l'illegittimo addebito di spese e altre commissioni arbitrariamente applicate.”
Così in atto di opposizione NG SA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
a) dichiarare nullo, errato, ingiusto, illegittimo e, pertanto, revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. n.
5961/2021 (R.G. 10734/2021) emesso dal Tribunale di Milano il 4.3.2021, per nullità e/o inesistenza, decadenza e prescrizione delle fideiussioni ex adverso azionate e per l'infondatezza della pretesa creditoria, rigettando tutte le domande avanzate dalla IFI spa nei confronti della Sig.ra NG SA, siccome prescritte, del tutto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
b) in ipotesi di ritenuta e comprovata sussistenza di un rapporto contrattuale inter partes, accertare e dichiarare: l'illegittima applicazione di interessi extra-legali;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi;
l'illegittima applicazione di CMS e la loro illegittima capitalizzazione trimestrale;
l'illegittimo addebito di spese e altre commissioni arbitrariamente applicate.”
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A. ABBREVIABILE IN IFITALIA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie:
NEL MERITO:
A) Respingere l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto opposto.
IN VIA SUBORDINATA, in caso di revoca del decreto ingiuntivo inter partes:
B) Condannare le signore:
1) SA NZ, nata a [...] l'[...] e residente in [...], C.F. [...];
pagina 2 di 12
2) DI RA nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F.
[...];
3) SA NG, nata a [...] il [...] e residente in DE Mc Donalds 400 oeste, 100 norte, 50 oeste Condominio Via Escazu n. 2, Guachipelin-Escazu, 10203 San Jose, Costa Rica, C.F. [...]
a pagare, nella loro qualità di fideiussori della SI S.p.a. e in via tra loro solidale, alla richiedente
International Factors IT - IT S.p.a. la somma di €. 4.131.655,19, o quella diversa ritenuta dovuta, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 o, in subordine, al tasso legale dal 1.1.2019 al saldo.
C) Con vittoria di compensi e spese di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Per il caso in cui l'Ill.mo Tribunale lo ritenesse necessario, si chiede:
A) l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova;
1) Vero che IT ha sempre inviato alla SI gli estratti conto e le fatture prodotte, che si rammostrano (doc. da 19 a 44, da 64 a 219 e da 224 a 309), nonché l'ulteriore periodica documentazione fiscale e contabile e comunque informativa (lettere, contabili, fatture, report variamente denominati) con la quale si comunicava l'evoluzione del rapporto di factoring e le varie movimentazioni contabili e finanziarie, quali ad esempio la concessione di anticipazioni, gli incassi ricevuti dai debitori ceduti, gli addebiti delle spese e degli interessi, i bonifici effettuati a favore della cedente.
2) Vero che il principale debitore ceduto dalla SI era la ED;
3) Vero che nel febbraio del 2002, la ED sospese il pagamento dei debiti ceduti e nel luglio del 2002, propose nei confronti della SI un'azione penale avanti alla Magistratura francese, accusando la cedente di avere effettuato una doppia fatturazione falsa ed avere ceduto poi le fatture doppie a IT
(e ad altra società di factoring).
4) Vero che IT scopriva che diverse fatture cedute erano state in precedenza pagate da ED direttamente a SI, senza che questa provvedesse a trasmettere ad IT gli importi ricevuti.
5) Vero che, il 22.5.2002, si teneva un incontro fra le parti per cercare un chiarimento, ma le accuse
contro
SI venivano ribadite da ED e, in conseguenza di ciò, IT, rilevando la violazione dell'art. 3, primo comma lettere “a”, “b”, “d” ed “e” del contratto di factoring (doc. 1) e comunque un grave inadempimento della cedente, lo risolveva (doc. da 9 a 14).
6) Vero che, oltre a risolvere il contratto, IT, da un lato, si costituiva parte civile nel procedimento penale instaurato per la doppia fatturazione SI e, dall'altro lato, procedeva ad instaurare nei confronti di ED, avanti al Tribunale amministrativo francese competente, due cause dirette ad ottenere il pagamento delle fatture a lei cedute.
7) Vero che la SI si opponeva alla costituzione di parte civile di IT, ma l'opposizione veniva respinta.
pagina 3 di 12
8) Vero che le cause instaurate da IT si concludevano, dopo vari anni, con il rigetto delle domande attoree, perché il Tribunale accertava che ED avrebbe correttamente pagato a SI le fatture oggetto di causa in quanto una parte delle fatture non contenevano l'indicazione di pagare ad IT (e pertanto
ED non era a conoscenza della cessione al momento dei pagamenti) e quelle che invece la contenevano sarebbero state la duplicazione di fatture già emesse precedentemente e già pagate da ED
(si rammostra al teste il doc. 222).
9) Vero che IT decideva di non proporre appello perché non aveva la prova che la SI avesse portato a conoscenza di ED la cessione dei crediti e pertanto si riteneva che l'appello non avesse possibilità di successo.
Si indicano a testi su tutti i capitoli:
Dott. Vittorio Giustiniani, Via Risorgimento, 37, 29017 Fiorenzuola D'arda (PC);
Dott.ssa Vincenza Tiani c/o IT, Via Deruta n. 19, Milano;
Avv. FRsco Loi, Via San Vittore n. 40, Milano.
B) Per il caso in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga necessario, si chiede che venga disposta l'esibizione o comunque l'acquisizione, da parte dell'Ufficio o del C.T.U. che ha redatto la perizia, dei documenti informatici archiviati nei sistemi informatici di IT e relativi al rapporto di factoring per cui è causa ed eventualmente disporre sugli stessi documenti un supplemento di perizia”
FATTO E DIRITTO
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