Trib. Sassari, sentenza 08/11/2024, n. 1185

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 08/11/2024, n. 1185
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 1185
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

N. 1287/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
S D Presidente
E C Giudice
M G Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1287/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECCHI LAURA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILIA SERGIO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 3.07.2024: l'avv. Secchi [per la ricorrente] insiste per la
conferma dei provvedimenti provvisori, l'avv. Pinna [per il resistente] insiste per l'affidamento
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congiunto e la collocazione di con il padre e di con la madre, circa la casa Per_1 Persona_2
coniugale (di proprietà esclusiva del sig. Deiana) precisa che la signora non ci sta abitando e il mutuo
non lo sta pagando nessuno.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.04.2022, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di Sassari la separazione Pt_1
personale dal coniuge sig. D, la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori Per_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], il loro collocamento presso di sè Persona_2
con assegnazione della casa coniugale di – di proprietà esclusiva del coniuge), proponendo la Per_3
quantificazione del contributo del padre al mantenimento dei figli in 500,00 euro mensili oltre al 50%
delle spese straordinarie;
ha precisato che nelle more della presentazione del ricorso, si è dovuta
allontanare con i figli dalla casa coniugale a causa del comportamento inappropriato del coniuge, che
non vuole accettare la separazione, e che il figlio è scappato da lei, rifugiandosi dal padre. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.06.2022, il sig. D ha contestato i motivi dedotti
dalla coniuge a sostegno della dissoluzione del nucleo familiare (che attribuisce ai comportamenti
prevaricatori di lui) e ha precisato che la fine del matrimonio risiederebbe invece nel comportamento
disinteressato alla famiglia di lei, che preferirebbe dedicarsi ad uscire con le amiche piuttosto che di
curare i figli e la casa;
quanto al figlio ha allegato la volontà di quest'ultimo di vivere con Per_1
lui e la sua disaffezione nei confronti della madre, ritenuta poca attenta alle sue necessità;
sulla base di
queste premesse, ha chiesto l'affidamento esclusivo di entrambi i figli, la collocazione presso di sé e
l'assegnazione della casa coniugale (della quale sta provvedendo a pagare il mutuo).
Comparse personalmente le parti davanti al Presidente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito
positivo.
Il Presidente, con l'ordinanza prevista dall'articolo 709 del c.p.c., ha così disposto: “1) I coniugi
continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Assegna la casa coniugale, ed il
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conseguente diritto di abitazione nel suddetto immobile, ubicato in nella via Pietro Nenni n.1 Per_3
alla sig.ra con cui vivranno i minori figli e Il sig. Parte_1 Per_1 Persona_2
dovrà pertanto lasciare definitivamente la casa coniugale e portare via tutti i suoi CP_1
effetti personali entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione (ex art. 170 CPC) del presente
provvedimento. 3) I minori figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime
dell'affidamento condiviso;
avranno quale genitore collocatario la madre;
il padre li potrà vedere e
tenere con sé, quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, il
tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore
del momento in cui desidera vedere i figli. 4) In difetto di accordo, il padre potrà vederli e tenerli con sé
tutte le settimane, il lunedì, il mercoledì e il venerdì (con prelievo diretto all'uscita della scuola nel
periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30 ovvero vigente l'ora legale fino alle
21:30), inoltre, a settimane alternate, potrà tenere i figli presso di sé dalle ore 12 del sabato
(eventualmente con prelievo diretto all'uscita di scuola se lo vorrà) fino a lunedì mattina
accompagnandoli direttamente a scuola. 5) Potrà altresì tenerli con sé durante le vacanze natalizie e
pasquali, secondo il criterio della alternanza, e per due settimane durante le vacanze estive. 6) In
alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno
concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano
tutelate al meglio. 7) In considerazione dell'attuale difficoltà del minore di rapportarsi con la Per_1
madre, impone la presa in carico dell'intero nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali del Comune
di i quali dovranno individuare un percorso progressivo di riavvicinamento del minore alla Per_3
madre, attraverso un programma che verrà trasmesso al Tribunale entro 15 gg. dalla comunicazione del
presente provvedimento, a cura della Cancelleria, ed al quale le parti, in assenza di indicazioni diverse
dal Tribunale, dovranno attenersi. 8) Fissa, quale contributo per il mantenimento dei figli a carico del
padre non collocatario, l'assegno mensile di € 450,00 complessive rivalutabile annualmente secondo gli
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indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità
concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.);
il genitore obbligato al mantenimento verserà
altresì, in aggiunta, al genitore collocatario l'intero importo degli assegni familiari, dell'assegno unico
universale al 100% e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepiti nell'interesse esclusivo
dei figli. 9) Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i
genitori” (provvedimento che non è stato reclamato).
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata istruita mediante le produzioni
documentali delle parti (è stata rigettata la richiesta di effettuazione di CTU psicologica sul nucleo
familiare richiesta dalla sig.ra , in quanto non ritenuto uno strumento utile ai fini della Pt_1
definizione del procedimento, essendo prioritario e preliminare tentare di abbassare il livello della
conflittualità degli adulti, prima di intervenire sul bambino, già sufficientemente seguito da
professionisti di settore (operatori del servizio sociale, educatore, ) e la richiesta di prova orale CP_2
formulata dal sig. D in quanto avente ad oggetto valutazioni non demandabili ai testimoni – v.
ordinanza del 16.05.2023) e plurime udienze di comparizione personale delle parti finalizzate a
monitorare l'andamento della situazione familiare;
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