Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18599
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13646 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Cinzia Santagostino Baldi, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Pierbiagio Tavaniello, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHE'
Il P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, la SI adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto con il sig. Parte_1 [...]
matrimonio con rito concordatario in Lecce (LE) in data 18.10.2014 (trascritto nei registri CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2014, n. 289, p. 2, s. A), dal quale era nato il figlio
(14.04.2015);
nel corso degli anni il matrimonio era entrato in una crisi irreversibile, Per_1 venendo meno l'affectio coniugalis nonché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale delle parti,
l'affido condiviso del figlio minore e il suo collocamento presso la casa coniugale (sita in Per_1
Roma via Val Padana n.15, di proprietà del demanio), di cui chiedeva l'assegnazione, un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alle domande di separazione e affidamento CP_1 condiviso del figlio minore e al suo collocamento presso la madre, contestava le ulteriori avverse prospettazioni chiedendo in particolare l'assegnazione a sé della casa coniugale, quale unico
assegnatario dell'alloggio di servizio, si dichiarava disponibile ad un contributo paterno per il figlio di € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 20.06.2023 il Presidente f.f., sentite le parti e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori il figlio minore , collocandolo presso la madre alla quale assegnava la casa familiare in Roma Per_1 viale Val Padana 15 scala C interno 3, disponeva la frequentazione padre figlio con le seguenti modalità: - a week-end alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
- un pomeriggio infrasettimanale, vacanze pasquali ad anni alterni, ponti e festività civili o religiose ad anni alterni per le vacanze estive due settimane con il padre da concordare entro il 30 maggio, anche divise in due periodi;
il padre infine avrebbe corrisposto alla madre per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 340, oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 06.12.2023 il GI, esaminati gli atti e lette le note scritte depositate con le quali entrambe le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni, invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 16.10.2024.
Con note scritte depositate in data 15.10.2024 la SI rappresentava che, nelle more del Parte_1 giudizio, il canone di locazione dell'abitazione familiare era aumentato alla somma mensile di €
393,63 e, avuto riguardo della difficoltà di far fronte alle ulteriori ingenti spese, aveva assunto la decisione di trasferirsi presso GA (Liguria), chiedendo di essere autorizzata al predetto trasferimento.
Il GI, visto che il sig. non aveva preso posizione sul trasferimento, disponeva la CP_1 comparizione personale delle parti alla udienza del 19.11.2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, comparivano personalmente le parti, le quali, tenuto conto del superiore interesse del minore e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13646 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Cinzia Santagostino Baldi, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Pierbiagio Tavaniello, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHE'
Il P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, la SI adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto con il sig. Parte_1 [...]
matrimonio con rito concordatario in Lecce (LE) in data 18.10.2014 (trascritto nei registri CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2014, n. 289, p. 2, s. A), dal quale era nato il figlio
(14.04.2015);
nel corso degli anni il matrimonio era entrato in una crisi irreversibile, Per_1 venendo meno l'affectio coniugalis nonché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale delle parti,
l'affido condiviso del figlio minore e il suo collocamento presso la casa coniugale (sita in Per_1
Roma via Val Padana n.15, di proprietà del demanio), di cui chiedeva l'assegnazione, un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alle domande di separazione e affidamento CP_1 condiviso del figlio minore e al suo collocamento presso la madre, contestava le ulteriori avverse prospettazioni chiedendo in particolare l'assegnazione a sé della casa coniugale, quale unico
assegnatario dell'alloggio di servizio, si dichiarava disponibile ad un contributo paterno per il figlio di € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 20.06.2023 il Presidente f.f., sentite le parti e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori il figlio minore , collocandolo presso la madre alla quale assegnava la casa familiare in Roma Per_1 viale Val Padana 15 scala C interno 3, disponeva la frequentazione padre figlio con le seguenti modalità: - a week-end alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
- un pomeriggio infrasettimanale, vacanze pasquali ad anni alterni, ponti e festività civili o religiose ad anni alterni per le vacanze estive due settimane con il padre da concordare entro il 30 maggio, anche divise in due periodi;
il padre infine avrebbe corrisposto alla madre per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 340, oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 06.12.2023 il GI, esaminati gli atti e lette le note scritte depositate con le quali entrambe le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni, invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 16.10.2024.
Con note scritte depositate in data 15.10.2024 la SI rappresentava che, nelle more del Parte_1 giudizio, il canone di locazione dell'abitazione familiare era aumentato alla somma mensile di €
393,63 e, avuto riguardo della difficoltà di far fronte alle ulteriori ingenti spese, aveva assunto la decisione di trasferirsi presso GA (Liguria), chiedendo di essere autorizzata al predetto trasferimento.
Il GI, visto che il sig. non aveva preso posizione sul trasferimento, disponeva la CP_1 comparizione personale delle parti alla udienza del 19.11.2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, comparivano personalmente le parti, le quali, tenuto conto del superiore interesse del minore e
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