Trib. Velletri, sentenza 19/12/2024, n. 2599

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 19/12/2024, n. 2599
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 2599
Data del deposito : 19 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6686/2019 r.g.a.c., trattenuta in decisione con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.05.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica, tra
NO GI (CF. [...]), DI LA RO (CF. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Ferrigno ed elettivamente domiciliati presso lo studio di tale difensore, in Frattamaggiore, alla via P.M. Vergara n. 36, come in atti;
parte attrice e
UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE – U.C.I. SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (CF. 01535380156), in persona del suo procuratore Laura Maria Agopyan, in virtù di procura per atto autenticato dal notaio Maria Bufano del 02.03.16, rep. 408292, racc. 29866, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Stabile ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Gaetano Parrello, con studio in Marino, via Costa Caselle snc, come in atti;
parte convenuta
e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (CF. 00818570012), in persona del suo procuratore Ugo Lino Paulon, in virtù di procura del 25.06.21 per atto autenticato dal notaio Tommaso Gherardi, rep. 95251, racc. 11288, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Maria Passini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore, in Frascati, piazza Monte Grappa n. 11, come in atti;
parte convenuta
e
OR NA (CF. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Capone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore, in San Giorgio Del Sannio (BN), via Vecchia Cardilli n. 42, come in atti;
parte convenuta nonché
AREAL BIS SP ZOO, con sede in Via Centralna 56, 43-210, Kobiór śląskie Slesia (Polonia), e
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domiciliata ex lege presso U.C.I., non costituita;
parte convenuta contumace
e
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., con sede in via Gornych Walow n. 44-100 Gliwice (Polonia) e domiciliata ex lege presso U.C.I., non costituita;
parte convenuta contumace
Oggetto: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (per gli attori: conclusioni come da precedenti scritti difensivi;
per l'U.C.I. S.c. a r.l.: conclusioni come da memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.;
per il GI: conclusioni come da precedenti scritti difensivi;
per la POsai Assicurazioni S.p.a.: “-NEL MERITO della domanda principale formulata dai Sigg.ri PE SP e SI Di LA nei confronti di POSai Assicurazioni S.p.A. In via principale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della POSai Assicurazioni S.p.A. non essendo applicabile nel caso di specie la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D.L. 209/05 ed essendo il sinistro del 23.01.2018 avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente del trattore AF… tg. SPS43715 di proprietà della Areal Bis SP Zoo, avente semirimorchio “WIELTON” tg. SG3833” di proprietà della EuropejskiFunduszLeasingowy S.A.;
In via subordinata in ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare, nel merito accertare e dichiarare la esclusiva o concorsuale responsabilità del vettore EN GI nella causazione dei danni subiti dagli attori in conseguenza del sinistro del 23.01.2018 ex art.1693 c.c. - NEL MERITO della domanda proposta dal Sig. EN GI nei confronti di POSai Assicurazioni S.p.A. -Rigettare la domanda risarcitoria formulata dall'attrice da ritenersi, anche nel merito, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per le ragioni espresse nella parte motiva dell'atto - Rigettare la domanda di manleva formulata dal Sig. GI stante la inapplicabilità nel caso di specie la procura di indennizzo diretto ex art. 149 D.L. 209/05 ed essendo il sinistro del 23.01.2018 avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente del trattore AF” tg. SPS43715 di proprietà della Areal Bis SP Zoo, avente semirimorchio

“WIELTON” tg. SG3833” di proprietà della EuropejskiFunduszLeasingowy S.A Con vittoria di spese e competenze”).

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, SP PE e Di LA SI hanno convenuto in giudizio l'U.C.I. S.c. a r.l. (nel prosieguo, per brevità, anche solo “UCI”), la POsai Assicurazioni S.p.a. (nel prosieguo solo “PO”), GI EN, la Areal Bis SP Zoo (nel prosieguo solo “Areal”) e la Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (da ora soltanto “Europejski”), chiedendo: “a) Dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del trattore stradale “AF” tg. SPS43715 di proprietà della Areal Bis SP Zoo, avente semirimorchio “WIELTON” tg. SG3833” di proprietà della Europejski Fundusz Leasingowy S.A. e del conducente del veicolo Renault tg. CH520GC di proprietà del Sig. GI EN;
b) Per effetto di siffatta declaratoria, condannare i convenuti ciascuno per il proprio titolo, se del caso in solido tra loro, al pagamento dei danni patrimoniali subiti dagli istanti, cosi analiticamente distinti: - Per il Sig. PE SP € 24.000,00 e/o nella diversa somma che l'On.le Giudicante dovesse ritenere equa e sussistente per le causali precisate in premessa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo ed € 2.600,00 quale ulteriore costo per l'acquisto del nuovo mobilio. - Per il Sig. SI Di LA € 9.000,00 e/o nella diversa somma che l'On.le Giudicante dovesse ritenere equa e sussistente per le causali precisate in premessa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo ed € 5.211,90 quale somma complessiva degli ulteriori costi affrontati dall'istante;
c) in via gradata, laddove l'On.le Giudicante dovesse accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del trattore stradale “AF” tg. SPS43715 di proprietà della Areal Bis SP Zoo, avente semirimorchio “WIELTON” tg. SG3833” di proprietà della Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Voglia

2 condannare la Areal Bis SP Zoo in p.l.r.p.t., la Europejski Fundusz Leasingowy S.A in p.l.r.p.t. e la UCI s.c. a r.l. in p.l.r.p.t. ciascuno per il proprio titolo o in solido tra loro, o in alternativa, laddove dovesse accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo Renault tg. CH520GC di proprietà del Sig. GI EN Voglia condannare il Sig. GI EN e la POSai Ass.ni S.p.A in p.l.r.p.t. ciascuno per il proprio titolo o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dai Sigg.ri SP PE ed SI Di LA come analiticamente distinti al punto b) che precede o nella diversa somma che dovesse essere ritenuta equa e sussistente per le causali precisate in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo. d) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
A fondamento di tali domande, gli attori hanno esposto, in sintesi: di avere incaricato la ditta
“Euro Traslochi” del GI EN del trasporto e montaggio della loro mobilia in occasione del trasferimento della loro residenza da Frattamaggiore (NA) a RT (FI), mobilia analiticamente elencata nel loro atto di citazione e del valore, rispettivamente, per il SP (pag.

2-3 citazione), di € 37.000,00 complessivi, e per il Di LA (pag. 3 citazione), di € 30.000,00;
che per effettuare tale trasporto il GI ha utilizzato il veicolo di sua proprietà, marca Renault, tg. CH520GC, assicurato con la PO, e tale mezzo, allorquando si trovava lungo l'autostrada, al km 579+200, in data 23.01.18, alle h.

1.20 ca., è stato tamponato da tergo dal trattore stradale mod. AF, tg. SPS43715, di proprietà della Areal ed avente semirimorchio tg. SG3833 di proprietà della Europejski;
che a seguito dell'impatto l'autocarro del GI ha subìto quindi ingenti danni e la mobilia presente al suo interno è stata completamente distrutta;
che una parte dei mobili è stata, poi, consegnata dal GI all'indirizzo di destinazione a RT al fine di evitare che subisse ulteriori pregiudizi e che vi fosse l'aggravio delle spese per il relativo deposito, mentre per altra parte l'arredo è rimasto all'interno del veicolo danneggiato e collocato presso il deposito
“Euroservice” di via Arpino n. 11, a ES;
che gli attori hanno denunciato, pertanto, il sinistro all'UCI, alle due società estere proprietarie del trattore e relativo rimorchio e alla PO, e l'UCI ha avviato l'istruttoria avvalendosi del corrispondente della compagnia assicurativa estera, ma a seguito di sopralluoghi avvenuti presso il luogo di deposito e nonostante il materiale fotografico fornitole non ha poi riscontrato la loro richiesta risarcitoria e vano è risultato ogni tentativo di addivenire a una composizione bonaria della vicenda;
che, dunque, è stato avviato un procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti a questo Tribunale, n. 7273/208 RG., e all'esito dello stesso il CTU è pervenuto a proporre un componimento bonario con il pagamento di un importo compreso tra € 20.000,00 e € 24.000,00 per il SP e tra € 8.000,00 e € 9.000,00 per il Di LA, componimento che però è stato rifiutato dall'UCI;
che è quindi interesse e diritto degli attori ottenere il ristoro dei danni subiti, da quantificare, quanto al SP, in € 24.000,00, oltre all'esborso di € 2.600,00 da lui sostenuto “per l'acquisto di un nuovo arredo”, e per il Di LA in € 9.000,00, ai quali devono aggiungersi i costi da lui sostenuti per l'acconto versato al GI per il trasloco di € 600,00, per lo smaltimento del mobilio danneggiato di € 793,00, per il deposito dei mobili presso il deposito Euroservice di € 300,00, per la procedura di a.t.p. e le
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