Trib. Pescara, sentenza 08/02/2024, n. 37
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Testo completo
Fascicolo n. 1369/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 7.2.2024
PROMOSSO DA
ON CE avv.ti VANNICELLI Francesco, CELLETTI Biancamaria e COLETTA Manuela,
Via Varrone 9 - Roma
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO-AMBITO TERRITORIALE PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA dott.ssa IACHINI Paola, c/o Ambito Territoriale per le Province di Chieti e di Pescara, Via
Discesa delle Carceri 2 - Chieti
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 20.11.2022, ON CE conveniva in giudizio MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO-AMBITO TERRITORIALE PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA lamentando che, pur avendo conseguito all'estero, entro il 20.7.2022, un titolo di specializzazione all'insegnamento per il sostegno, ed in attesa di riconoscimento in Italia, nondimeno risultava iscritta, nella I fascia delle GPS-Graduatorie Provinciali per le supplenze, con riserva (ma senza titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, come illegittimamente disposto dall'O.M.112/2022 e contrariamente a quanto disposto dall'O.M.60/2020 per l'anno scolastico 2021/2022) anziché a pieno titolo, con la conseguenza di non poter pertanto fruire dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'a.s. in corso, che potrebbero invece esserle offerti in conseguenza dell'iscrizione nella suddetta I fascia delle graduatorie (e ciò fino al momento del conseguimento del formale provvedimento di riconoscimento di detto titolo).
Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, richiamando la portata precettiva dell'art.7, comma 4 dell'O.M.112/2022 (che ha disciplinato per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto, sia su posto comune che sul sostegno).
Precisava in fatto che la ricorrente, all'esito della propria domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Pescara per le classi di concorso A018 (Filosofia e scienze umane) ed ADSS (Sostegno scuola secondaria di secondo grado), era stata inserita nelle graduatorie di II fascia (riservata ai laureati non in possesso di altri titoli) per entrambe le suddette classi di concorso ed, altresì, era stata inserita, ma con la riserva nei suddetti termini formulata, nella I fascia (riservata ai possessori di titolo di abilitazione ovvero, per il sostegno, di specializzazione sul sostegno nel relativo grado) della sola graduatoria ADSS, avendo conseguito il titolo di specializzazione all'estero ma in attesa di riconoscimento in Italia.
Nello svolgimento della fase cautelare in corso di causa il Ministero evidenziava altresì che l'esito del procedimento per il riconoscimento di titolo conseguito all'estero potrebbe essere sia nel senso dell'accoglimento, sia del rigetto, sia del riconoscimento ma con necessità di misure compensative.
Eccepiva altresì che, che vista la data 19.7.2022 di presentazione della (presupposta) domanda di riconoscimento del titolo estero, l'inserimento con riserva dovrebbe comunque essere considerato tardivo.
Veniva quindi instaurato il contraddittorio anche in ordine quest'ultima questione, con assegnazione di termine per note nelle quali la parte ricorrente contestava la disparità di trattamento, quanto al termine per la presentazione della domanda, tra docenti abilitati o specializzati all'estero (che possono essere inseriti in graduatoria solo se hanno presentato entro il 31.5.2022 la domanda di
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riconoscimento del titolo estero), ed i docenti abilitati o specializzati in Italia, mentre la parte resistente, riscontrata la tardività della stessa domanda di inserimento nella I fascia delle GPS (a prescindere dalla questione dell'inserimento in riserva o meno), riservava di procedere in autotutela.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Vanno preliminarmente richiamate le disposizioni che rilevano dell'O.M.112/2022 in data 6.5.2022 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo):
• l'art.3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) dispone al comma 10 che “10. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:”;
• l'art.7 (Istanza di partecipazione) dispone al comma 4 lett. e) che “4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: (…) e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la