Trib. Trani, sentenza 12/11/2024, n. 1578
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 504/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Giovanni Parte_1
Cassandro;
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Vincenzo Zaccaro;
Controparte_1
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani;
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.5.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 1.2.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13.5.2000 con la coniuge
[...]
. Dall'unione dei coniugi nascevano (nato ad [...] il [...]) e Controparte_1 Per_1
(nato ad [...] il [...]), alla attualità entrambi maggiorenni. Per_2
1
A fondamento della domanda il ricorrente adduceva di essere legalmente separato dalla CP_
in virtù di sentenza parziale sullo status n. 1628/2018 emessa da questo Tribunale
e pubblicata il 25.07.2018 (a cui seguiva la pronuncia definitiva n. 1233/2020 del
15.9.2020). Le parti avevano vissuto separate senza riconciliazione.
Aggiungeva che, rispetto all'epoca della pronuncia della sentenza di separazione, le proprie condizioni economiche erano cambiate, giacché a far data dal 1° ottobre 2020 era in pensione, con un modesto importo mensile di quiescenza pari a € 723,00, tale che non gli permetteva di assolvere al pagamento della somma di € 1.100,00 per il mantenimento della coniuge e dei figli (di cui € 400,00 per ciascun figlio e € 300,00 per la Zito). Inoltre, CP_ non era più proprietario del bene immobile pignorato dalla , venduto dal Tribunale di
Trani nella procedura esecutiva e il cui ricavato era per la totalità stato fatto proprio dalla resistente per il credito maturato per ratei del mantenimento non versato dal
. Anche i beni ereditari (pervenuti al ricorrente pe 3/20) erano stati alienati Parte_1 nell'ambito dello scioglimento della comunione ereditaria, nonché era stato ceduto al socio lo studio odontotecnico, al momento della cessazione dell'attività del ricorrente.
Differentemente la resistente sarebbe proprietaria di una lussuosa villa, prima adibita a casa familiare e poi dismessa, che potrebbe essere economicamente sfruttata, percepirebbe, poi, € 900,00 di reddito di cittadinanza.
Concludeva chiedendo la pronuncia principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché stabilirsi a proprio carico solo il versamento della somma di €
400,00 mensili per il contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al
50% delle spese straordinarie, nulla prevedersi a favore della coniuge.
CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva la , contestando le avverse allegazioni.
Nell'evidenziare le esigenze dei figli, l'uno studente universitario, l'altro all'epoca frequentante l'ultimo anno della scuola superiore, assumeva che il CP_2 continuasse de facto ad esercitare l'attività lavorativa, benché formalmente in pensione, avrebbe beneficiato delle somme ricevute a fronte della alienazione della quota parte dello studio professionale, avrebbe proprietà, nonostante gli atti speculativi posti in essere per il tramite dei prossimi congiunti, e godrebbe di un elevato tenore di vita. Pertanto, chiedeva confermarsi le statuizioni di cui alla sentenza di separazione.
A seguito della comparizione dei coniugi alla udienza del 18.5.2021, il Presidente ff. del
Tribunale, dato atto della infruttuosità dell'esperito tentativo di riconciliazione, con ordinanza resa in pari data, confermava interinalmente le statuizioni di cui alla CP_ separazione, salvo ridurre ad € 200,00 il mantenimento a favore della e a carico del
;
quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti Parte_1 per il
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