Trib. Pordenone, sentenza 22/03/2024, n. 208

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pordenone, sentenza 22/03/2024, n. 208
Giurisdizione : Trib. Pordenone
Numero : 208
Data del deposito : 22 marzo 2024

Testo completo

N. 2396 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M P C Presidente
Dott. G C Giudice relatore
Dott.ssa C I R Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.12.2023 da:
1) , nata a Busunya (Ghana), il 24.06.1983, C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a Pordenone, viale Grigoletti n. 71 int. 6, con l'Avv. E S, presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) , nato a Nkoranza (Ghana), il 09.05.1968, C.F. Parte_2
, residente a Pordenone, viale Grigoletti n. 71 int. 6, C.F._2 con l'Avv. R V, presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Ghana in data 22.04.2009 con i seguenti figli:
n. in data 11.12.2009 in Ghana Parte_3
E N Y n. in data 12.07.2014 a Pordenone
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale

FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.12.2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, così come definitivamente rettificate e precisate nell'udienza del giorno
05.03.2024:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;

2) i figli minori vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con il monitoraggio e il sostegno dei Servizi Sociali competenti e fermo restando i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale adottati sul punto dal Tribunale per i minorenni, con collocamento prevalente e stabile residenza presso la madre;
1 3) il sig. continuerà a risiedere nella ex casa familiare sita in Pordenone, Parte_2 facendosi carico di ogni spesa e costo relativo a detta abitazione;
4) il sig. starà con i figli nella giornata del martedì, prelevandoli dopo scuola e Pt_2 riaccompagnandoli dalla madre dopo cena e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 20:00;
5) il signor corrisponderà alla signora con decorrenza Parte_2 Parte_1 novembre 2023 la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal
Protocollo d'Intesa tra Magistrati e avvocati in vigore presso il Tribunale di Pordenone che le parti dichiarano di conoscere. Detta somma, da corrispondersi in forma tracciabile su c/c intestato alla signora alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT05U0200812510000106249069, Pt_1 anticipatamente entro l'ultimo giorno del mese, sarà soggetta a rivalutazione ISTAT, se in aumento, in maniera automatica e senza necessitò di richiesta, a far data dal mese di gennaio di ogni anno (prima rivalutazione gennaio 2025);
6) il signor , al fine di agevolare le dimissioni della moglie e dei figli dalla Parte_2
Comunità, si impegna a garantire a favore della stessa il pagamento del canone di locazione mensile e delle correlate spese condominiali dell'immobile che ella reperirà, preferibilmente nel
Comune di Aviano o nei Comuni limitrofi. A tal fine egli sottoscriverà a garanzia il contratto di locazione relativo alla suddetta abitazione;
7) le parti concordano che sia la signora a percepire integralmente (100%) l'AUU per i Pt_1 figli minori dal corrente mese di novembre 2023. Al riguardo il signor si impegna a Pt_2 sottoscrivere e consegnare ogni modulo/documentazione eventualmente necessari al loro conseguimento. Delle deduzioni e detrazioni per i figli a carico beneficerà nella misura del 50% ciascun genitore;
8) con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di aver definito ogni questione e pendenza economica tra esse e che pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nient'altro a che pretendere l'una dall'altra;
9) le parti si impegnano a continuare a seguire le indicazioni e prescrizioni che verranno loro impartite dal Servizio sociale incaricato e dagli altri servizi specialistici nel preminente interesse dei figli;
10) le spese di assistenza legale del presente procedimento vengono integralmente compensate fra le parti con specificazione che la signora è ammessa al beneficio del PSS, per il quale Pt_1 chiede sin d'ora la liquidazione.
All'udienza del giorno 05.03.2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.

DIRITTO
2
Si deve osservare, in via preliminare, che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in
Italia. Ciononostante, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 legge 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Ghana dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla documentazione consolare prodotta in giudizio, debitamente tradotta e asseverata. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscerne la rilevanza nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia, in ossequio al principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost. (“ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido.
”;
Cass. 17620/2013).
Su tale premessa, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con l'interesse degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In particolare, a seguito degli ultimi elementi emersi dopo il provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di Trieste di data 29.11.2023, è congruo l'affidamento congiunto dei figli ai genitori, con il monitoraggio e sostegno dei servizi sociali, così come stabilito nelle nuove condizioni di separazione concordate in udienza.
L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto in particolare dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

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