Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 148
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Testo completo
N. R.G. 4702/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4702/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti MINIO ROSSELLA e COLTRIOLI ADRIANA, con elezione di domicilio in VIALE REGINA MARGHERITA 294 ROMA, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/06/1967, con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO VALENTINA, con elezione di domicilio in VIA BUCCARI 3 00195 ROMA presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.01.2021 chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
28.05.1994 con , precisando che dall'unione erano nate Controparte_1
le figlie (Roma, 22.11.1999) e (Roma, 26.03.2001), e che con Per_1 Per_2
sentenza parziale n. 7279/17 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Deduceva il ricorrente che a far
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data dalla separazione la figlia precedentemente convivente con la madre, Per_1
si era trasferita definitivamente a casa del padre, nonché che la figlia era Per_2
studentessa fuori sede nella città di Bra;
chiedeva, pertanto, che venisse disposta
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, che venisse stabilito in euro 400,00 il contributo materno dovuto per il mantenimento della figlia, e che venisse disposto a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia tramite versamento diretto alla medesima di Per_2
euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambe le figlie.
, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, rilevando che la figlia dopo un primo Per_1
periodo di contrasto con la madre, si era nuovamente trasferita a casa di quest'ultima, nonché deducendo che la figlia sebbene studiasse in Per_2 un'altra città, seguiva le lezioni da remoto e passava la maggior parte del suo tempo, di fatto, nella casa familiare. Chiedeva altresì che venisse disposto, a carico del ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di euro
1.000,00 mensili per ciascuna, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché di corrispondere alla moglie un assegno divorzile non inferiore ad euro 500,00.
Con sentenza non definitiva n. 19778/21 pubblicata il 20.12.2021 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c. ed espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza cartolare del 18.07.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Occorre in primo luogo confermare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente in quanto genitore convivente con le figlie, maggiorenni ma non economicamente indipendenti. Risulta difatti incontestato che, sebbene la figlia abbia convissuto con il padre per un periodo di sei mesi (dal dicembre Per_1
2020 al giugno 2021), e nonostante entrambe le figlie abbiano svolto un periodo di studio in altre città a Pisa e a Bra), attualmente le medesime Per_1 Per_2
sono tornate ad abitare con la madre nella casa coniugale, nella quale hanno sempre mantenuto il centro dei propri interessi pur essendo state studentesse fuori sede.
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Per le medesime ragioni deve essere confermato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie fino a quando le stesse non saranno divenute economicamente autosufficienti. difatti, è attualmente studentessa presso Per_2
l'università “la Sapienza” di Roma, ove sta conseguendo il diploma di laurea magistrale in Scienze Gastronomiche applicate alla salute umana. invece, Per_1
ha ottenuto il diploma di laurea in Scienze Politiche nel mese di marzo 2024 e si sta progressivamente inserendo nel mondo del lavoro, avendo attualmente in corso uno stage presso l'International Trade Agency in Roma, per il quale percepisce una retribuzione mensile di euro 800,00. Pertanto, tenuto conto che la figlia Per_2
non ha in alcun modo raggiunto l'autosufficienza economica in quanto tuttora impegnata in un percorso formativo, avuto riguardo altresì al fatto che la figlia
di contro, è in procinto di acquisire un grado di professionalità tale da Per_1
rendersi totalmente autonoma dai genitori, pur non avendolo ancora raggiunto pienamente, appare opportuno confermare nella misura di euro 900,00 il contributo paterno dovuto dal ricorrente nei riguardi della controparte per il mantenimento di
e determinare in euro 500,00 quello dovuto per il mantenimento di Per_2
Tali importi andranno versati alla sig.ra in quanto genitore che Per_1 CP_1
provvede alle esigenze