Trib. Castrovillari, sentenza 11/04/2024, n. 650

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 11/04/2024, n. 650
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 650
Data del deposito : 11 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 2990/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. B M' Presidente-Relatore
dott. A C Gdice
dott. S G G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2990/2016 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. R L, presso il cui studio Parte_1
sito in Castrovillari, alla Piazza Indipendenza n. 6 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. F L G, presso il cui Controparte_1
studio sito in Castrovillari, al viale della Libertà elettivamente domicilia
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI: Come in atti.

Con l'intervento del PM

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6
Le difese svolte dalle parti negli atti introduttivi del giudizio sono compendiati nella sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini che di seguito si trascrivono: Con ricorso depositato in data 4.11.2016, adiva il Tribunale Parte_1 di cui in epigrafe ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge n. 898/70, per ivi sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da esso ricorrente con
[...]
in data 15.07.2000. Il ricorrente, al tal fine, esponeva: che dal matrimonio era nato CP_1
un figlio, (2.8.2002);
che con sentenza del 25.7.2016 il tribunale di Rossano aveva Per_1

dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate nel corso del giudizio di separazione giudiziale;
che dal giorno della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente la separazione si era protratta ininterrottamente per cui era ormai consolidata l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, chiedeva che al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre l'affido del figlio minore ad entrambi i coniugi, con collocazione presso la madre, porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del solo figlio, nella misura di euro

300,00 mensili.
Si costituiva in giudizio , la quale, pur aderendo alla declaratoria di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva all'adito tribunale di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile non inferiore ad euro 1.800,00, a titolo di mantenimento della stessa e del figlio e di disporre l'assegnazione in suo favore della casa coniugale .

Con sentenza non definitiva n. 878/17 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 08.04.24, le parti hanno precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.

Il thema decidendum
Va preliminarmente osservato che a seguito della sentenza non definitiva n.878/17, il thema decidendum deve ritenersi circoscritto alle questioni di carattere economico, essendo nelle more del giudizio, il figlio divenuto maggiorenne, non risultando quindi necessaria Per_1
alcuna statuizione in tema di affido.

Sull'assegno divorzile.
pagina 2 di 6
In punto di diritto va osservato che che l'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970 prevede che con la sentenza di divorzio il Giudice può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non possieda mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Il Giudice dovrà in tal caso procedere tenendo conto dei criteri contemplati dalla norma
(condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “l'assegno divorzile, appurata la sua funzione assistenziale, compensativa e perequativa, deve essere determinato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ., Sent. n. 16796/2019).
Ed ancora “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo - compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare ” (Cass.
Civ., SS.UU., Sent. n. 18287/2018).
Sempre in punto di diritto va evidenziato che il parametro dell'adeguatezza dei mezzi o della possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per aver dato, su accordo delle parti, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (cfr. Cass.Civ.
6386/2019;
Cass. Civ. 5603/20).
Occorre, inoltre, considerare l'evolversi ed il concreto atteggiarsi della situazione economica delle parti, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, anche nelle more del giudizio
(cfr. Cass. Civ. 6750/20).
Si osserva inoltre che in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata
pagina 3 di 6
sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte
"manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente.
Orbene, nel caso di specie, parte resistente, non ha provato, come era suo onere, la sussistenza di un forte squilibrio fra le rispettive condizioni economiche delle parti.
Emerge, infatti, dagli atti che la ditta individuale facente capo al ricorrente è cessata in data
27.06.13 e risulta cancellata dal registro delle imprese in data 27.06.13, che il dipendente addetto al piazzale Sig. è stato licenziato, mentre la certificazione unica 2019 Parte_2 allegata attesta un reddito in capo allo stesso piuttosto esiguo, pari ad di € 8.137,89.
Peraltro, nella comparsa conclusionale di parte resistente si da atto del fatto che la sig.ra mediante la produzione documentale versata in atti, ha dato prova del fatto che essa CP_1
si è impegnata a cercare lavoro, ha svolto il lavoro che le si è presentato, non ha stabile occupazione, dovendosi ritenere acclarato che la stessa abbia un'attitudine al lavoro concretamente spesa nel corso degli anni.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, considerata la complessiva situazione economica precaria di entrambe le parti, la mancata prova di una situazione di una sensibile sperequazione idonea a giustificare detto riconoscimento, avuto riguardo, altresi', alla breve durata del matrimonio
(circa 10 anni) ed al lungo lasso di tempo intercorso rispetto all'epoca della separazione
(2011), in cui la resistente era molto giovane (35 anni) e dunque nella astratte condizioni di crearsi un'autonomia economica.

Sul mantenimento del figlio
Va, invece, riconosciuto l'obbligo per di corrispondere un contributo al Parte_1
mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, in Per_1
quanto studente universitario, essendosi, peraltro, lo stesso impegnato a sostenere Pt_1
economicamente il figlio.
Detto contributo, originariamente fissato in € 300,00, va necessariamente aumentato, sia in ragione dell'aumento del costo della vita medio tempore intervenuto, sia in ragione delle accresciute esigenze del figlio, ora studente universitario fuori sede.
Ritiene il Tribunale, congruo stabilire in € 450,00 l'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio in ragione della situazione economica delle parti, che continuerà ad essere Per_1
versato alla madre, ritenendo il Collegio di condividere il principio secondo cui in tema di
pagina 4 di 6
mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio (come nel caso in esame), non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore (Cass. ord. n. 34100/2021).

Casa coniugale
La casa coniugale continuerà ad essere assegnata a , non essendovi sul Controparte_1 punto contrasti tra le parti, anche considerato che a norma dell'art. 337 sexies il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve tenere conto prioritariamente dell'interesse dei figli.
Sotto tale profilo, va evidenziato che l'assegnazione della casa familiare, risponde all'esigenza della prole di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 27/02/2009, n. 4816).
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi sicchè, in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in favore dell'uno o dell'altro dei coniugi, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ. 6979/07;
cfr. Cass. Civ.
3015/18).
Nel caso di specie è pacifico che il figlio abbia mantenuto uno stabile collegamento Per_1 con l'abitazione della madre (cfr. sul punto, ex plurimis Cass. 25604/18), presso cui fa rientro sistematico, quando gli impegni di studio glielo consentono.

Sulle spese di lite
Appare giusto, anche in ragione della natura della controversia, delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi